A impianti chiusi si può sciare nelle piste?

Il problema posto dal Prefetto a Regione e Ministero

Con lettera inviata questa mattina a vari organi della Regione Lombardia, in particolare al Presidente della Giunta Regionale, il Prefetto di Sondrio ha fatto presente che con lettera del 18 febbraio scorso aveva posto alla Regione stessa un quesito sull’art. 40 del Regolamento 29 settembre 2017, n. 5, di attuazione della Legge regionale della Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26, nella parte in cui prevede che le piste da discesa e quelle destinate ad altri sport sulla neve sono aperte al transito degli utenti dall’orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura.
Si era reso infatti opportuno conoscere se il citato regolamento disciplini l’accesso alle piste da sci solo nei periodi in cui esse ed i relativi impianti di risalita sono in funzione, ovvero anche quando le stesse sono chiuse, come in questo periodo.
Ed invero, nel primo caso, nei periodi in cui impianti e piste fossero chiusi, gli sciatori, in particolare gli scialpinisti, potrebbero utilizzare comunque quest’ultime per effettuare la discesa essendo ritenute aree libere; viceversa, nel secondo caso, nei periodi in cui impianti e piste fossero chiusi, sarebbe vietato agli sciatori adoperare le piste da sci.
Il Prefetto ha quindi precisato che era pervenuta il giorno dopo la nota  n. 823 del 19 febbraio 2021 del Direttore di funzione specialistica dell’Area Programmazione e Relazioni Esterne Sport e Grandi Eventi Sportivi della Regione, con la quale aveva fornito un parere “in relazione alla lettera n. 7914 del 15 febbraio 2021” di questa Prefettura (che era stata inviata al Governo e, per conoscenza, alla Regione).
Ha anche fatto presente che aveva ritenuto importanti le considerazioni espresse con la predetta nota regionale e le aveva quindi immediatamente inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con prefettizia del 19 febbraio, al fine di consentire al citato Ufficio governativo di disporre di ulteriori elementi per fornire il parere richiesto da questa Prefettura. Nell’occasione, aveva peraltro evidenziato il permanere di talune perplessità sulle argomentazioni sostenute, in particolare quella secondo cui “il gestore dell’area sciabile è sollevato da ogni responsabilità”.
Con lettera di questa mattina, dunque, il Prefetto ha fatto presente  ai vertici della Regione Lombardia che il predetto parere regionale del 19 febbraio, per quanto importante, non può però considerarsi esaustivo e dirimente, in quanto le valutazioni si riferiscono principalmente alle questioni relative alla prevenzione del contagio da Covid-19 rappresentate con la summenzionata  prefettizia del 15 febbraio.
Il Prefetto ha quindi evidenziato alla Regione che resta in attesa di ricevere il parere della stessa anche e soprattutto sulla problematica posta con la prefettizia del 20 febbraio e che attiene alla sicurezza delle piste a prescindere da quelle  connesse alla pandemia da coronavirus in atto.
Con l’occasione, ha ritenuto di far conoscere le seguenti osservazioni che, in relazione agli argomenti sostenuti nel parere del predetto Direttore di funzione specialistica, sono state formulate nella Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi il 19 febbraio scorso:

<< Si ritiene che sussistano significative differenze tra “pista da sci” ed “area innevata”.
La “pista da sci” è un'area in concessione – con neve battuta – gestita da un privato o da una società che ne è responsabile ai fini della vigilanza e della sicurezza;  vengono effettuati collaudi prima dell’inizio della stagione da parte della commissione competente; prima dell’apertura al pubblico e dopo la chiusura i gestori devono effettuare controlli quotidiani tesi a verificare che le protezioni o chiusure poste sulle piste non siano state manomesse o tolte.  Le piste inoltre sono soggette a particolari norme di comportamento e possono essere utilizzate solo se aperte. Per la loro conformazione ed essendo battute, si prestano ad essere percorse a velocità considerevoli.
Le “aree innevate” sono frequentate da amatori della montagna che sono obbligati, in base alla legge regionale della Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”, a portare al seguito i dispositivi di autosoccorso (pala, ARVA e sondino).
Considerando che gli impianti di risalita sono chiusi, non vengono effettuati i previsti collaudi delle piste e non sono operativi i dispositivi di vigilanza, assistenza e soccorso.
Se l'interpretazione della norma dovesse consentire l'utilizzo delle piste da sci, ancorché chiuse, per sport amatoriale, si profilerebbero le seguenti criticità:
1. Profili di responsabilità in caso di incidenti.
Le piste vengono equipaggiate con artefatti i quali però, considerato il mancato avvio della stagione sciistica, non sono stati definitivamente predisposti e non vengono vigilati; pertanto chiunque potrebbe rimuovere ad esempio una rete di protezione determinando un serio pericolo per l'incolumità di sciatori che dovessero sopraggiungere. Sebbene l'area sia da considerarsi ancora in concessione, da un lato appare illogico imputare una qualsiasi responsabilità al gestore, dall’altro appare indefinito e giuridicamente non sostenibile attribuire la responsabilità al singolo utente.
2. Una pista chiusa non è più sicura di un’area innevata.
La considerazione che una pista chiusa sia un'area più sicura rispetto ad un'area innevata dove svolgere sport amatoriale appare generica perché non tiene conto del fatto che una pista da sci è battuta e si presta a velocità considerevoli. Per evitare incidenti e garantire la sicurezza collettiva, in costanza di stagione sciistica, vigono precise norme di comportamento, fatte rispettare attraverso vigilanza preventiva e sanzioni repressive e vengono predisposti dai gestori dispositivi di sicurezza come ad esempio le reti di contenimento.
L’assenza di vigilanza di fatto determina situazioni di pericolo poiché le piste non sono messe in sicurezza e sarebbero frequentate indistintamente e contestualmente da sciatori, sci alpinisti, motoslitte, slittini, etc., fruitori con esigenze e capacità profondamente diverse.
3. Equiparazione delle piste da sci ad aree innevate.
Se la pista da sci è da considerarsi area innevata, allora ogni fruitore è soggetto alla predetta legge regionale n. 26/2014 e pertanto obbligato a portare al seguito i dispositivi di autosoccorso >>.

Per completezza di informazione, il Prefetto ha anche fatto presente alla Regione che da approfondimenti in merito è emerso come già in passato alcuni gestori delle aree sciistiche avevano paventato il rischio per la sicurezza delle persone derivante dall’utilizzo indiscriminato delle piste da sci chiuse al pubblico.
In particolare, da uno di essi era stato evidenziato quanto segue:
<< La legge 24 dicembre 2013, n. 363 recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, prevede quanto segue:
Art. 2
Aree sciabili attrezzate
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.
Art. 3
Obblighi dei gestori
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni.
Sebbene l’art. 1, comma 10 del D.P.C.M. del 3 dicembre preveda alla lett. oo) “sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici” risulta di tutta evidenza che la lettura coordinata e sistematica di tale recente norma con la legge n. 363 estenda la chiusura anche alle piste in quanto vengono a mancare le condizioni per garantire la sicurezza dell’area sciabile >>.
Il Prefetto ha rappresentato l’urgenza di conoscere il parere della Regione in ordine a quanto esposto, al fine di consentirgli, in particolare,  di renderne edotte le Forze dell’Ordine e le Polizie Locali affinché ne tengano conto nell’esercizio delle funzioni di organi di vigilanza e controllo e di organi accertatori.
          
Sondrio, 26 febbraio 2021

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