Ma allora le piste sono chiuse come gli impianti o no?

Il Prefetto ha chiesto lumi giuridici e al Ministero e alla Regione

Si rende noto che il Prefetto di Sondrio Salvatore Pasquariello ha posto il seguente quesito urgente alla Regione Lombardia avente ad oggetto “Covid-19. Problematica relativa all’utilizzo delle piste da sci ad impianti chiusi. Interpretazione e corretta applicazione dell’art. 40 del Regolamento 29 settembre 2017, n. 5 di attuazione della Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26”:
<< Con riferimento all’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio scorso, con la quale è stato differito al 5 marzo 2021 il termine di cui all’art.1, comma 10, lett. oo) del D.P.C.M 14 gennaio 2021 in materia di riapertura degli impianti sciistici agli amatori, si rappresenta quanto segue.
Presso questa Prefettura, a seguito della pubblicazione sulla pagina "Facebook" del Corriere della Sera in data 15 febbraio 2021 che evidenziava il notevole afflusso di sciatori sulle piste da neve del Comune di Livigno e delle notizie diffuse in proposito anche dai telegiornali della RAI, si è tenuta una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia a cui ha preso parte anche il Sindaco di Livigno. Nel corso della riunione è stato preliminarmente evidenziato che per le caratteristiche morfologiche di quel territorio alcuni sciatori avevano raggiunto le piste da sci in vetta anche con mezzi privati (automobili, bus, taxi) ed avevano poi effettuato la discesa attraverso le stesse.
  Nel successivo confronto delle diverse posizioni, non è stato possibile revocare il dubbio in ordine alla corretta veste giuridica da riconoscere al sintagma “impianti nei comprensori sciistici”, utilizzato nell’ordinanza e nel dpcm summenzionati, se dunque esso vada interpretato in senso stretto, considerando le sole infrastrutture e i mezzi meccanici preposti alla risalita delle piste, ovvero in chiave onnicomprensiva, includendo anche le stesse piste da sci.
Si è fatto quindi riferimento all’art. 40 del Regolamento 29 settembre 2017, n. 5, di attuazione della Legge regionale della Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26, nella parte in cui prevede che le piste da discesa e quelle destinate ad altri sport sulla neve sono aperte al transito degli utenti dall’orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura.
Al termine della riunione, lo scrivente ha investito della problematica la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute ed ha trasmesso le relative note anche al Ministero dell'Interno e a codesti Uffici unitamente agli atti ad essi allegati.
Nelle more della ricezione della risposta al quesito posto, si è ritenuto che debba trovare applicazione la predetta disposizione regionale sia per prevenire assembramenti, sia a tutela dell'incolumità degli sciatori (quando le piste sono chiuse, infatti, non sono assicurati il personale addetto, il personale di soccorso ed i presidi di sicurezza previsti dagli altri articoli del predetto regolamento e della legge regionale n. 26/2014).
Premesso quanto innanzi e nella considerazione che le summenzionate disposizioni regionali si applicano in via ordinaria a prescindere dal contesto emergenziale in atto, si ritiene di investire anche codesta Regione della problematica di cui si tratta, tenuto anche conto che la questione è molto sentita e dibattuta in questo territorio provinciale sia dagli Amministratori locali, sia dai cittadini residenti, sia dai turisti e dagli amatori dello sci che provengono da fuori provincia; il tema è oggetto di numerosi articoli di stampa e servizi televisivi, taluni anche di rilevanza nazionale.
Nella specie, è opportuno conoscere se il citato regolamento disciplini l’accesso alle piste da sci solo nei periodi in cui esse ed i relativi impianti di risalita sono in funzione, ovvero anche quando le stesse sono chiuse, come in questo periodo.
Ed invero, nel primo caso, nei periodi in cui impianti e piste fossero chiusi, gli sciatori, in particolare gli scialpinisti, potrebbero utilizzare comunque quest’ultime per effettuare la discesa essendo ritenute aree libere; viceversa, nel secondo caso, nei periodi in cui impianti e piste fossero chiusi, sarebbe vietato agli sciatori adoperare le piste da sci.
  Dalla documentazione allegata si evince come i Sindaci dei Comuni di Aprica, Livigno e Valdisotto propendano per la prima interpretazione.  
Si rappresenta l’urgenza di ricevere utili indicazioni in proposito, non solo ai fini del corretto espletamento delle funzioni di competenza dello scrivente volte a garantire il monitoraggio e la corretta esecuzione delle disposizioni del D.P.C.M 14 gennaio 2021, ma anche per comprendere la corretta applicazione delle norme regionali in argomento >>.
Con l’occasione si ricorda – anche a beneficio di coloro che stanno scrivendo a questo Ufficio o sui social per chiedere notizie o per esternare opinioni – che il Prefetto non ha emesso alcun provvedimento al riguardo e si riporta l’ultima parte del comunicato stampa del 16 febbraio scorso: << Il Prefetto ha investito della problematica la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri della Salute e dell'Interno nonché la Regione Lombardia e, nelle more della ricezione della risposta al quesito posto,  ha fatto presente che, di concerto con le Forze dell'Ordine, sarà adottato l'orientamento restrittivo sia per prevenire assembramenti, sia a tutela dell’incolumità degli sciatori,  tenuto anche conto che l'art. 40 del Regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5, stabilisce che "le piste da discesa e quelle destinate agli altri sport sulla neve sono aperte al transito degli utenti dall’orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura” e che, quindi, quando le piste sono chiuse, non sono assicurati il personale ed i presidi di sicurezza previsti dagli altri articoli del predetto regolamento >>.

Sondrio, 19 febbraio 2021

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