XI IL DL "VALORIZZAZIONE DELLE AREE AGRICOLE E CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO"
Su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per i beni culturali e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti, il Consiglio ha approvato il disegno di legge in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. Sul disegno di legge é stato acquisito il parere della Conferenza Unificata.
In Italia ogni giorno si cementificano 100 ettari di superficie libera. Dal 1956 al 2012 il territorio nazionale edificato è aumentato del 166%. La perdita di superficie agricola - e la conseguente riduzione della produzione - impedisce al Paese di soddisfare completamente il fabbisogno alimentare nazionale e aumenta la dipendenza dall'estero.
Il provvedimento mira anzitutto a garantire l'equilibrio tra i terreni agricoli e le zone edificate o edificabili, ponendo un limite massimo al consumo di suolo e stimolando il riutilizzo delle zone già urbanizzate. Ha inoltre l'obiettivo di promuovere l'attività agricola che si svolge (o si potrebbe) svolgere su di essi, contribuendo alla salvaguardia del territorio. Il mantenimento dell'attività agricola infatti consente di poter gestire il territorio e contribuisce a diminuire il rischio di dissesti idrogeologici.
1. Vengono identificati come "terreni agricoli" tutti quelli che, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore, hanno destinazione agricola;
2. Si introduce un meccanismo di identificazione, a livello nazionale, dell'estensione massima di terreni agricoli edificabili (ossia di quei terreni la cui destinazione d'uso può essere modificata dagli strumenti urbanistici). Lo scopo è quello di garantire uno sviluppo equilibrato dell'assetto territoriale e una ripartizione calibrata tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate;
3. Si prevede il divieto di cambiare la destinazione d'uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuto di Stato o di aiuti comunitari. Nell'ottica di disincentivare il dissennato consumo di suolo, l'intervento mira a evitare che i terreni che hanno usufruito di misure a sostegno dell'attività agricola subiscano un mutamento di destinazione e siano investiti dal processo di urbanizzazione;
4. Viene incentivato il recupero del patrimonio edilizio rurale per favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti.
5. Si istituisce un registro presso il Ministero delle politiche agricole al fine di identificare i Comuni interessati, i cui strumenti urbanistici adottati non prevedono l'ampliamento di aree edificabili o un aumento inferiore al limite determinato dalle Regioni, che possono chiedere di essere inseriti.
6. Si abroga la norma che consente che i contributi di costruzione siano parzialmente distolti dalla loro naturale finalità - consistente nel concorrere alle spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria - e siano destinati alla copertura delle spese correnti da parte dell'Ente locale.
7. Si abroga inoltre la norma che prevede che una percentuale dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico in materia edilizia sia utilizzata per il finanziamento delle spese correnti dell'ente locale. Il fine è quello di disincentivare l'attività edificatoria sul territorio.