8 30 37 IL COMUNE DI xxx VIETA I SACCHETTI IN POLIETILENE. LA SPESA SOLO CON QUELLI BIODEGRADABILI (O BORSE VARIE COME UNA VOLTA)

Il Comune di xxx ha emesso la seguente ordinanza:

Oggetto: Disposizioni alle attività commerciali operanti sul territorio comunale per la raccolta differenziata. Sostituzione dei sacchetti in polietilene con sacchetti biodegradabili o con borse riutilizzabili in stoffa, tessuto, juta o altro materiale

IL SINDACO

Visto l'art. 179 del D.Lgs. 152/06 ("Norme in materia ambientale"), il quale stabilisce il perseguimento, per le pubbliche amministrazioni, di iniziative dirette a ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;

Visto l'art. 205 del D.Lgs. 152/06, il quale stabilisce che in ogni A.T.O. deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani entro il 31.12.2012 pari ad almeno il 65%;

Visto l'art. 1 commi 1129, 1130 e 1131 della L. n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), che ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, avvia, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili;

Considerato che la finalità di tale programma è quella di individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;

Considerato altresì

• che i sacchetti non biodegradabili utilizzati per l'asporto di merci sono realizzati in materiale plastico derivante dalla lavorazione del petrolio e, in caso di dispersione, restano nell'ambiente per molti anni provocando gravi danni sia al suolo che al mare, come recentemente sottolineato dall'Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) nel rapporto "Marine Litter: a Global Challenge", dove si denuncia che il 60% dei rifiuti gettati in mare è costituito da buste, bottiglie e oggetti di plastica;

…omissis…

• che, al fine di raggiungere gli obbiettivi fissati dalla normativa ambientale, dal ??? questo Comune ha avviato, su tutto il territorio e per tutte le utenze, la raccolta differenziata …

• che l'art. 183, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 152/06 definisce la raccolta differenziata come "la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati";

• che in data 16.04.2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di Decreto Legislativo contenente recepimento della Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE), che definisce i rifiuti organici come: "rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002";

…omissis…

• che l'utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili … permetterebbe anche di ridurre il ricorso all'estrazione e raffinazione del petrolio, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 e incentivo al mercato dei prodotti ecosostenibili;

• che l'utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili ridurrebbe notevolmente le spese derivanti dagli interventi di rimozione che si rendono necessari a seguito dell'abbandono nell'ambiente degli stessi;

• che le norma europea EN 13432:2002/AC:2005, ampliata dalla EN 14995, fissa ufficialmente i requisiti che devono possedere gli imballaggi e i sacchetti per la raccolta di rifiuti per essere definiti recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione;

Ritenuto

• opportuno e necessario assumere le iniziative del caso finalizzate alla riduzione al minimo dell'utilizzo di sacchetti per la spesa non biodegradabili, di qualsiasi materiale essi siano, fino a giungere alla loro completa eliminazione, disciplinando con il presente provvedimento le modalità di asporto di cibi, di alimenti, di beni e di merci di vario genere sull'intero territorio comunale;

• indispensabile, per le finalità di cui innanzi e per gli obblighi imposti dalla Legge n. 296/ 2006, vietare a far data dal 1° gennaio 2011 la distribuzione e l'uso di sacchetti in plastica negli esercizi commerciali,obbligando la distribuzione e l'utilizzo esclusivo di sacchetti biodegradabili certificati ovvero di borse riutilizzabili in stoffa, tessuto, juta o altro materiale riutilizzabile e non derivante dal petrolio;

• che l'imposizione di tale divieto comporti inevitabili ripercussioni alla rete commerciale di vendita, sia per quanto attiene la grande distribuzione, sia per il commercio al dettaglio; si prevede quindi un periodo transitorio di adeguamento progressivo al divieto, tale da permettere agli esercizi commerciali di esaurire le eventuali scorte di sacchetti non biodegradabili stoccati e di acquistare per tempo i corrispondenti sacchetti biodegradabili certificati, in modo da trovarsi pronti nel dare seguito al divieto normativo stabilito a decorrere dal 01.01.2011;

Visti:

• la Legge 689 del 24 novembre 1981 e s.m.i.;

• gli articoli 7-bis e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

• il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

• la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art.1, commi 1129, 1130 e 1131;

• il Regolamento Comunale …

O R D I N A

Con decorrenza dal 01.01.2011 è fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché ai commercianti che effettuano vendita al dettaglio sui mercati cittadini, di distribuire sacchetti realizzati in materiale non biodegradabile, per cui gli stessi saranno tenuti a distribuire agli acquirenti, esclusivamente, sacchetti per la spesa monouso in materiale biodegradabile compostabile certificato ovvero borse riutilizzabili in stoffa, tessuto, juta o altro

materiale non derivante dal petrolio.

I cittadini residenti in xxx, a decorrere dal 01.01.2011, si dovranno dotare e dovranno utilizzare, per l'asporto a casa dei prodotti acquistati, esclusivamente, sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile certificato, oppure borse riutilizzabili in stoffa, tessuto, juta o altro materiale non derivante dal petrolio.

Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

D E M A N D A

Al Comando di Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine la vigilanza sulla puntuale osservanza

della presente.

D I S P O N E

L'invio della presente ordinanza a:

• Ministero dell'Ambiente;

• Regione - Assessorato all'Ambiente;

• Prefettura;

• Provincia - Assessorato all'Ambiente;

• ARPA;

• Comando di Polizia Municipale e altre Forze dell'Ordine;

La presente Ordinanza è, altresì, inviata alle associazioni di categoria dei commercianti, degli esercenti e degli artigiani del Comune di xxx.

Della presente Ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e attraverso ulteriore diffusione a mezzo stampa.

A V V E R T E

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco

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