Prodotti della montagna: dalla Finanziaria un aiuto. FaCCIAMO in fretta I
L'articolo 85 della Finanziaria - Il vantaggio - Perché
essere i primi
L'ARTICOLO 85 DELLA FINANZIARIA
E' sfuggita all'attenzione dei mass-media, polarizzata sui
condoni ed altre importanti novità nonché, per la provincia,
sull'aumento dei sovracanoni, una norma di particolare
nostro interesse, relativa ai prodotti della montagna.
L’art. 85 della Finanziaria 2003, “Tutela dei prodotti
tipici delle zone di montagna”, infatti recita:
1. Al fine di tutelare l’originalità del patrimonio
storico-culturale dei territori montani, attraverso la
valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione
di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992, ed in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002,
approvata dal Consiglio d’Europa il 3 settembre 2002, è
istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali l’Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a
fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella
montagna» seguita dall’indicazione geografica del territorio
interessato, da attribuire, sentite le comunità montane
interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate
nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di
produzione e di trasformazione sia la provenienza della
materia prima.
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della
menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti
comprensori di consorzi di tutela.
3. L’iscrizione all’Albo di cui al comma 1 per l’uso della
menzione «prodotto nella montagna» è esente dai diritti
annuali di segreteria.
4. In deroga ai requisiti previsti dall’articolo 2 (x)
della
legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e
con riferimento alle strutture artigianali destinate alla
preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni
montani ad alta marginalità, le regioni possono individuare
i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio
della relativa autorizzazione, salva comunque l’esigenza di
assicurare l’igiene completa degli alimenti da accertare con
i controlli previsti dalla normativa vigente.
5. L’articolo 15 (xx) della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è
abrogato.
IL VANTAGGIO
La riproposizione, con modifiche, di quanto a suo tempo
indicato dalla Legge della Montagna, tuttora per molti versi
inapplicata (e ci sarebbe da guardarci dentro, smuovendo
anche l'UNCEM, é importante, in particolare sotto l'aspetto
commerciale.
Per fare un esempio, che esula dal tema ma é ugualmente
significativo, avevamo sostenuto argomentazioni simili per
le acque minerali (si veda in altra parte del giornale e in
CCCVa). Riportare, vistosamente, in etichetta che le nostre
acque minerali, Levissima, Bernina, Frisia, sono acque di
montagna potrebbe essere anche utile. Per fare un esempio ci
può essere il consumatore di acqua San Benedetto cui non
importa nulla se tale acqua viene da Scorzé, in provincia di
Venezia, 16 (diconsi sedici) metri sul livello del mare.
Potrebbe però esserci l'altro consumatore che preferisce,
venendolo a sapere, acqua proveniente da stabilimenti
situati nelle Alpi (o nell'Appennino o nella Sila e
così via) rispetto a quella che viene da stabilimenti della
Pianura Padana (o altre località quasi sul livello del
mare).
PERCHE' ESSERE I PRIMI
Perché é importante essere i primi?
Se nel giro di pochi giorni, al massimo entro gennaio, la
Camera di Commercio, positivamente molto attiva nella
promozione dei nostri prodotti, e d'intesa con i Consorzi
nonché le Associazioni di categoria, predisponesse
le istanze per l'iscrizione all’Albo dei prodotti di
montagna di cui alla legge, potrebbe essere in grado di
attivare un'iniziativa di sicuro successo.
Una conferenza-stampa in Milano, adeguatamente preparata -
ed anche enfatizzata -, magari con testimonials prestigiosi
e la presenza della "Valtellina che conta (tutte le
Istituzioni Regione compresa, le Banche, le Associazioni di
categoria, per pubblicizzare l'inizio dell'attuazione
dell'art. 85 della Finanziaria 2003, potrebbe avere un ampio
riscontro, proprio perché primi.
Possiamo essere certi che se non lo facciamo noi lo faranno,
con i mezzi poi che dispongono, sedi locali RAI comprese,
Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Un'occasione quindi per
i nostri prodotti.
Red
(x)
DEROGA
era così:
Articolo 2
“L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione,
preparazione e confezionamento, nonchè di depositi
all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad
autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione
è condizionato dall'accertamento dei requisiti
igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti
dalle leggi e dai regolamenti. I titolari degli stabilimenti
e laboratori, nonchè dei depositi all'ingrosso, di cui al
primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla
detta data, richiedere la prescritta autorizzazione
sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di
autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi
speciali. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire
50.000 a lire 300.000”.
(xx)
NON VALE PIU’
Si tratta di quanto previsto dalla Legge della Montagna e
precisamente:
Art. 15, Tutela dei prodotti tipici. Si tratta di alcune
modifiche.
GdS 28 XII 02 -
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