Il nuovo DdL sulla Montagna approvato dal Consiglio dei Ministri

di Red


DAL C
oNSIGLIO
DEI MINISTRI

Dal
Consiglio dei Ministri: "Nuovi interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori
montani. E’ quanto contenuto nel disegno di legge approvato dal
Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2004. Con questo
provvedimento si vuole promuovere lo sviluppo delle zone montane
coordinando gli interventi a seguito del mutato quadro
costituzionale e del riparto di competenze fra Stato e Regioni.
Viene così riaffermato il valore della montagna, anche nel
contesto europeo, dettando disposizioni riferibili alla
competenza esclusiva statale. Si introduce la nuova categoria
dei comuni ad “alta specificità montana, che rappresentano le
aree di montagna più suscettibili di sviluppo, sulle quali
canalizzare la maggior parte delle risorse. Viene previsto un
nuovo strumento di programmazione degli interventi nelle zone
montane, il Piano Nazionale delle Aree, da approvare con valenza
triennale dal CIPE e avrà il compito di assicurare omogeneità e
coordinamento dei vari interventi da attivare in favore delle
diverse zone montane. Ci sarà la possibilità di approvare
singoli progetti in favore della montagna, di valenza
interregionale. Viene potenziato il ruolo e le funzioni
dell’Osservatorio nazionale della montagna, già esistente in
base alla legge 97 del 1994. Prima di andare all’esame del
Parlamento il disegno di legge dovrà ricevere il parere della
Conferenza Stato-Regioni".


Sintesi del
Disegno di Legge



SCHEMA DI D.D.L. RECANTE: “DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E
LA TUTELA DEI TERRITORI MONTANI” Cdm 13.2.2004
TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
L’articolo 1, “Finalità della legge” fissa il principio; “La
tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono
obiettivi prioritari della politica nazionale.” e quindi passa
poi a concretizzare il principio:

”La presente legge, in attuazione dell’articolo 44 della
Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita delle
famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne
lo spopolamento e contenere la tendenza all’invecchiamento, di
promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali
locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti
rispetto ai territori non montani, di garantire l’effettivo
esercizio dei diritti e l’agevole accesso ai servizi pubblici
essenziali di coloro che risiedono in montagna, nel rispetto dei
principi di tutela ambientale e di difesa del suolo.

Viene quindi precisato che le disposizioni della presente legge
si applicano ai comuni ad alta specificità montana, come da
articolo 2 e a quelli compresi nei parchi nazionali. Vi è anche
un indirizzo per azioni in Europa dirette al riconoscimento
della specificità delle zone montane ed alla loro valorizzazione
in sede comunitaria.

Comuni ad alta specificità montana

All’art. 2 la novità: “Comuni ad alta specificità montana”. La
legge afferma che “si intende per <comune ad alta specificità
montana> il comune montano che per particolari situazioni
oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di
sviluppo è individuato e riconosciuto come tale in ragione dei
criteri indicati nel comma 3 (per modalità e criteri entro 120
gg. Ci dovrà essere un Decreto) che segue: “I criteri per
l’individuazione dei comuni ad alta specificità montana dovranno
tenere conto della dimensione territoriale, della dimensione
demografica, dell’indice di spopolamento, della pendenza dei
terreni, dell’altimetria del territorio comunale, della distanza
dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche,
dell’oggettivo svantaggio di entità amministrative poste in aree
di confine o in contiguità con il territorio di regioni o
province autonome, delle attività produttive extra-agricole,
dell’altitudine del capoluogo del comune” Dovranno pensarci le
Regioni sulla base del Decreto citato entro altri 120 giorni. Ci
potranno essere flessibilità in funzione di aspetti specifici.
Fra questi di nostro interesse “particolari contesti, quali la
situazione amministrativa in aree montane di confine o in
contiguità con regioni o province autonome”.

.

L’articolo 3 prevede un Fondo nazionale per gli interventi nelle
aree montane
in cui far confluire il preesistente Fondo
Nazionale per la Montagna, di cui alla L. 97/1994, trasferimenti
comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza
nazionale. Si tratta di risorse che hanno carattere aggiuntivo
rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello
Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni
e le province autonome, che le fanno confluire nei rispettivi
bilanci tra i fondi regionali per la montagna. Per la
ripartizione del Fondo va tenuto conto dell’estensione del
territorio montano e dell’entità della popolazione residente.
Una quota del Fondo, in misura non inferiore al dieci per cento,
deve essere destinata al finanziamento dei progetti speciali di
cui all’articolo 7 .


L’articolo 4 prevede un Piano nazionale delle aree montane,
triennale, da approvarsi da parte del CIPE, sentiti Ministeri
ecc. Nel Piano dovranno essere definiti gli obiettivi della
politica nazionale per la montagna, mediante l’elaborazione
delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo
sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle
aree comprendenti comuni ad alta specificità montana. I
contenuti del Piano vanno tenuti presenti nella la manovra di
finanza pubblica e devono essere successivamente adeguati alle
disponibilità finanziarie risultanti dalla medesima.


L’articolo 5 prevede l’Osservatorio per la montagna che deve
promuovere campagne di informazione e di ricerca sui problemi
delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della
montagna in ambito comunitario ed internazionale; attività di
ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per la
erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle aree
montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa
densità abitativa; progetti di valorizzazione degli itinerari
storici e culturali delle zone montane; progetti dì
sperimentazione e di ricerca applicata ai contesti territoriali
delle zone montane; l’avvio delle procedure di raccolta e
diffusione delle "migliori pratiche"; ricerche e di progetti
relativi: alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale;
alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio della flora e
della fauna selvatica e domestica; ad un miglioramento delle
coltivazioni tradizionali; allo sviluppo della pastorizia; allo
sviluppo delle forme di turismo sostenibile.

Da notare che è prevista, in seno all’Osservatorio, la Consulta
femminile per i problemi delle donne in montagna, che esprime
parere su tutte le iniziative, sia di carattere legislativo che
progettuale, riguardanti l’implementazione della specificità
femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.

Quanto alla composizione nella trentina di componenti troppi
rappresentanti di Ministeri. Anche se numerose e valide le
presenze previste (ANCI, UNCEM, FEDERBIM, CAI, ANA ecc.).


Articolo 6 tratta dell’Istituto nazionale della montagna,
costituito ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 27 dicembre
2002, n. 284, che è ente di ricerca non strumentale e svolge i
compiti già attribuiti all’Istituto nazionale per la ricerca
scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto
1997 n. 266. Oltre a questi, esercita funzioni di servizio e di
supporto scientifico per la individuazione delle linee di
indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza
del territorio montano, nonché per la consulenza
tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in
relazione alle competenze attribuite con la presente legge,
anche con riguardo al Piano nazionale delle aree montane.
Vengono quindi elencate alcune attività di competenza.. Da
notare che presso l’Istituto è costituita la banca-dati della
montagna.


L’articolo 7 tratta di “Progetti speciali”. In attuazione degli
obiettivi prefissati dal Piano nazionale delle aree montane
possono essere presentati, anche su iniziativa delle regioni,
delle province autonome e degli altri enti pubblici o di
associazioni senza scopo di lucro, progetti speciali in favore
della montagna che si traducano in un complesso di interventi
mirati, organici e coordinati, di valenza interregionale, in
favore di territori montani disagiati, con particolare
riferimento alle aree comprensive di comuni ad alta specificità
montana ed alle aree di confine o poste in contiguità con
regioni a statuto speciale o province autonome, secondo gli
indirizzi e nell’ambito del coordinamento del Dipartimento della
protezione civile, per gli aspetti di competenza.

Gli interventi previsti nei progetti speciali dovranno
perseguire prioritariamente gli obiettivi legati allo sviluppo
delle attività economiche e sociali, anche mediante la garanzia
di adeguati servizi per la collettività, alla sicurezza
ambientale delle zone montane, al riassetto idrogeologico, alla
sistemazione idraulico forestale, al miglioramento delle vie
d’accesso e dei trasporti locali, all’uso sostenibile delle
risorse idriche, allo sviluppo dell’economia locale e ad
interventi volti al sostegno dell’industria turistica dell’area,
alla valorizzazione ed alla conservazione del patrimonio
monumentale, architettonico, artistico, civile, religioso,
all’edilizia rurale, ai centri storici ed al paesaggio montano,
alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni
locali delle popolazioni montane.

Il CIPE approva i progetti speciali e ne dispone il
finanziamento a valere sulla quota delle risorse previste dal
"Fondo Nazionale per gli interventi nelle aree Montane"
privilegiando le iniziative considerate prioritarie per lo
sviluppo delle aree ad alta specificità montana e quelle che
prevedono una partecipazione finanziaria, superiore al trenta
per cento della spesa complessiva, da parte del soggetto che ha
presentato il progetto.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

Articolo 8: Gestione del patrimonio forestale

Articolo 9: Potenziamento del sistema informativo della montagna

Articolo 10: Impianti produttivi agricoli

Articolo 11: Accesso dei giovani alle attivita’ agricole

1. Al fine di favorire l’accesso dei giovani alle attività
agricole l’Istituto di servizi per il mercato agricolo e
alimentare (ISMEA), nell’esercizio dei propri compiti
istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni
proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35
anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi
destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei
limiti delle disponibilità finanziarie annuali.

2. La priorità di cui al comma 1 è applicabile alle cooperative
agricole previste dall’articolo 16 della legge 14 agosto 1971,
n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la
compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da
giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in comuni
montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la
compagine dei soci cooperatori sia composta almeno per il
cinquanta per cento da donne.

Articolo 12: Certificazione di ecocompatibilità

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create
nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo
ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità,
sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il
marchio che attestano la provenienza della materia prima legno.

2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di cui al
presente articolo possono essere rilasciati a tutti i prodotti
derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A
tali attività si provvede con il personale ed i beni strumentali
in dotazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI

Articolo 13: Organizzazione dei servizi pubblici)

Le Agenzie fiscali e Poste tevono tenere presenti le esigenze
dei residenti in montagna. Inoltre nei comuni montani, d’intesa
tra gli enti interessati, possono essere istituiti centri
multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi,
quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali,
turistici, di comunicazione, di volontariato e di
associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza.

Articolo 14: Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e
fissa


1. Per i soggetti residenti nei comuni ad alta specificità
montana, nell’ambito del contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, possono
essere previsti appositi programmi radiotelevisivi.
L’installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti
radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, situati nei
comuni ad alta specificità montana, sono a totale carico degli
enti gestori. I collegamenti telefonici in favore dei soggetti
residenti nei comuni ad alta specificità montana sono
assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con
esigenze sociali particolari. Il potenziamento delle linee
elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in
territorio montano è realizzato in esenzione di ogni tipo di
costo, fermi gli obblighi tributari.

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Articolo 15: Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale di
importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti
possono ricorrere alla licitazione privata con procedura
semplificata.

2. Per l’affidamento degli stessi lavori di cui al comma
precedente, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e
danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al
dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti
possono procedere mediante trattativa privata, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, previo esperimento di gara
informale con l’invito di almeno cinque imprese prioritariamente
locali. Per i lavori di importo non superiore a 200.000 euro, il
numero delle imprese da invitare può essere ridotto a tre.


Articolo 16: Viabilità e mobilità in montagna

Gli enti territoriali competenti provvedono ad agevolare la
viabilità e mobilità in montagna al fine di ridurre gli effetti
negativi ed i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane
ad un livello tollerabile per l’uomo, la fauna, la flora ed il
loro habitat.

TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E SANITA’

Articolo 17: Scuole di montagna

1. Per le istituzioni scolastiche di scuola materna, elementare
e secondaria di primo grado, ubicate nei comuni ad alta
specificità montana, si applicano le disposizioni in materia di
dimensionamento e di formazione delle classi, salvo deroghe che
possano essere disposte senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato. E’ favorita la costituzione di pluriclassi e di
istituti comprensivi. Al fine della concreta attuazione del
diritto allo studio, agli studenti delle scuole secondarie
superiori statali e paritarie e delle università situate nei
comuni ad alta specificità montana sono assegnate, con priorità,
borse di studio.


Articolo 18: Sanità di montagna
Verrà predisposto un progetto per lo sviluppo dei servizi di
telemedicina destinato alle aree montane e con particolare
riferimento a quelle ad alta specificità montana. Il
finanziamento della realizzazione del progetto è definito
nell’ambito dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni relativa al
riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali
si terrà adeguato conto della necessità di potenziamento dei
servizi sanitari nelle aree montane.

3. Negli atti relativi alla fissazione dei criteri di
finanziamento delle aziende sanitarie locali, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individuano appositi
parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle
aziende operanti nei comuni ad alta specificità montana.

5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
scientifica può stabilire nell’ambito degli stanziamenti di
bilancio, relativi alle attività istituzionali, assegni di
studio a favore di giovani laureati che si iscrivano a scuole di
specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la
professione, per un periodo di almeno 5 anni, in seno a
strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.

TITOLO VI AGEVOLAZIONI FISCALI

Articolo 19: Agevolazioni per l’estrazione dei prodotti del
sottosuolo e per l’utilizzo dell’acqua

E’ facilitato l’utilizzo di materiale inerte proveniente da
lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava
o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere
pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale
nei territori ad alta specificità montana,

La captazione e l’utilizzo delle sorgenti naturali d’acqua da
parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo
principale, per scopi domestici o aziendali, sono gratuiti.

Articolo 20: Agevolazioni per il turismo

Nell’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, viene
inserito:: "Hanno inoltre priorità nell’assegnazione delle
agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza
localizzati nell’ambito dei territori montani".Inoltre altre
iniziative.

Articolo 21: Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche
e palorci

Prevista agevolazione per il gasolio utilizzato per l’esercizio
degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico di
persone nei comuni montani, purché vi sia l’assenso della
Commissione europea. Inoltre i comuni ad alta specificità
montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per
gli attraversamenti aerei dei corsi d’acqua e di una cauzione
per l’occupazione di terreni demaniali.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22: Contributo straordinario alla Fondazione italiana
per le montagne)

Si tratta di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006.

Articolo 23: Relazione annuale sullo stato della montagna

Il Ministro per gli affari regionali, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro il 30.9 di ciascun anno,
sentiti…, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo
stato della montagna, con particolare riferimento all’attuazione
della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al
settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da
programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della
politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Articolo 24: Abrogazioni Sono abrogati l’articolo 9 della legge
31 gennaio 1994, n. 97, e il comma 4 dell’articolo 24 della
stessa legge, nonché ogni altra disposizione incompatibile con
le norme della presente legge.

Articolo 25: Copertura finanziaria

Si tratta di oneri, ivi comprese le minori entrate, pari a
7.100.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
Red


GdS 2 III 04 
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