Non c'é mai limite alle bufale: in Sardegna stop all'Eolico

Dalla stampa:

LA SARDEGNA BLOCCA L'ENERGIA EOLICA

La regione Sardegna ha approvato la Legge Regionale 25 novembre
2004 n. 8, recante “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia
per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio
regionale”, con la quale viene bloccata ogni nuova realizzazione
di impianti eolici nell’isola. L’Anev (associazione nazionale
energia del vento), ha definito la legge “incomprensibile” e
sostenendo che “la Regione Sardegna, rimangiandosi tutti gli
impegni presi nel corso del tavolo tecnico appena concluso con
il Minambiente, il Map, il Grtn e le associazioni Anev, Aper e
Assoelettrica, ha emanato una legge che blocca non solo gli
impianti già autorizzati ma anche quelli i cui lavori sono già
in corso d’opera”.

Pubblichiamo il capolavoro della Regione Sardegna:


Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8. -
Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione
paesaggistica e la tutela del territorio regionale.
(B.U.R.A.S. n. 38 del 25 - 11 - 2004)


Art. 8

Norme transitorie

1. I Piani urbanistici comunali, approvati alla data di
pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale del 10
agosto 2004, n. 33/1 (Provvedimenti cautelari e d'urgenza per la
salvaguardia e la tutela del paesaggio e dell'ambiente della
Sardegna), conservano la loro validità ed efficacia in termini
attuativi e di esecutività, purché non successivamente
modificati. È comunque consentita l'adozione delle varianti
necessarie al ripristino delle originarie condizioni di
conformità.

2. I Comuni che, alla data di pubblicazione della deliberazione
della Giunta regionale n. 33/1 del 2004, hanno adottato il Piano
urbanistico comunale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della
legge regionale n. 45 del 1989 possono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, procedere alla
sua definitiva approvazione, purché venga corredato dallo studio
di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'articolo 5.

L'adozione degli strumenti attuativi, di cui all'articolo 21
della legge regionale n. 45 del 1989 e riguardanti le zone "F",
deve essere corredata dello studio di compatibilità paesistico-
ambientale di cui all'articolo 5.

3. Fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale,
nell'intero territorio regionale, è fatto divieto di realizzare
impianti di produzione di energia da fonte eolica, salvo quelli
precedentemente autorizzati, per i quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge i relativi lavori abbiano avuto
inizio e realizzato una modificazione irreversibile dello stato
dei luoghi. Per gli impianti precedentemente autorizzati in
difetto di valutazione di impatto ambientale, la realizzazione o
la prosecuzione dei lavori, ancorché avviati alla data di
entrata in vigore della presente legge e che, comunque, non
abbiano ancora realizzato una modificazione irreversibile dello
stato dei luoghi, è subordinata alla procedura di valutazione di
impatto ambientale di cui all'articolo 31 della legge regionale
n. 1 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Se non diversamente previsto le disposizioni della presente
legge si applicano negli ambiti territoriali di cui al comma 1
dell'articolo 3


a) territori costieri compresi nella fascia entro i 2.000 metri
dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul
mare;

b) territori costieri compresi nella fascia entro i 500 metri
dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul
mare, per le isole minori;

c) compendi sabbiosi e dunali..


Sono decenni che tutti predicano che occorre l'energia prodotta
dal sole e dal vento. Il sole c'é in tante parti. Il vento,
abbastanza costante come richiede una centrale, c'é in pochi
posti. In Sardegna di sicuro.

E la Sardegna fa flanella.

Roba da chiodi.
Amarilli



GdS 20 XII 04 
www.gazzettadisondrio.it

Amarilli
Territorio