INVASI
Un tema di grande rilievo per la
nostra provincia, oggetto di valutazioni, discussioni e qualche
volta anche scontri.
Riportiamo tal quale il provvedimento lasciando gli addetti ai
lavori ad approfondire e a prepararsi per l'applicazione
pratica. Ora il testo:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Atto originale completo DECRETO 30 giugno 2004
Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi,
ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel
rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo
decreto legislativo. (GU n. 269 del 16-11-2004)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di
concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 luglio 1986, n.
349;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare,
l'art. 40, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 152
del 1999, il quale prevede che le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi siano effettuate secondo
un progetto di gestione predisposto sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le
politiche agricole e il Ministro delegato della protezione
civile;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio
2001, che trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al
Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa, del
suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela
delle risorse idriche;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363; Visto il decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1994, n. 584;
Acquisito il parere della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, con nota prot. n. DPC/CG/0014811 del 19 marzo 2004;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
resa nella riunione del 29 aprile 2004;
Decreta:
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto detta i criteri per la
redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'art.
40, commi 2 e 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli
obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.
2. Per gli sbarramenti non soggetti alle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e
successive modifiche ed integrazioni, le regioni stabiliscono,
in relazione alle caratteristiche degli sbarramenti stessi e dei
corpi idrici interessati, quali di essi debbano essere
sottoposti agli obblighi del presente decreto e quali norme
siano da applicare. Le attività di svaso, sfangamento e spurgo
non devono comunque pregiudicare la qualità dell'acqua invasata
e del corpo recettore. 3. In assenza della specifica disciplina
regionale, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le disposizioni seguenti si applicano anche
alle fattispecie del comma 2.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente
decreto si intende per: a) «svaso»: svuotamento totale o
parziale dell'invaso mediante l'apertura degli organi di scarico
o di presa; b) «sfangamento o sghiaiamento»: operazione per
rimuovere il materiale sedimentato nel serbatoio; c) «spurgo»:
operazione di sfangamento che fa esitare a valle, trascinato o
disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di
scarico, o, eventualmente, di presa, il materiale solido
sedimentato; d) «asportazione di materiale a bacino vuoto»:
operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento
e per la rimozione del materiale sedimentato; e) «asportazione
di materiale a bacino pieno»: operazione di sfangamento che
utilizza sistemi di pompaggio o di dragaggio; f) «organo di
presa»: complesso di apparecchiature e strutture atte a
consentire, con comando volontario o automatico, la derivazione
dell'acqua accumulata nell'invaso; g) «organo di scarico o di
sicurezza»: complesso di apparecchiature e strutture atte a
consentire, con comando volontario o automatico, il rilascio di
acqua a valle dello sbarramento; h) «prove di funzionamento
degli organi di scarico»: verifiche periodiche atte a
controllare la funzionalità degli organi stessi, eseguite in
ottemperanza alla normativa vigente; i) «amministrazione
competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello
sbarramento»: l'amministrazione di cui all'art. 89, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
l'amministrazione di cui all'art. 91, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, nel rispetto delle attribuzioni previste da
tali articoli; l) «gestore»: il titolare della concessione di
derivazione o richiedente la stessa oppure, se soggetto diverso,
il gestore dello sbarramento.
Art. 3. Progetto di gestione
1. Il progetto di gestione,
predisposto dal gestore e approvato dalle regioni, previo parere
preventivo dell'amministrazione competente a vigilare sulla
sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, é finalizzato a
definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso,
sfangamento e spurgo connesse con le attività di manutenzione
dell'impianto, da eseguirsi anche per stralci, per assicurare il
mantenimento ed il graduale ripristino della capacità utile,
propria dell'invaso e per garantire prioritariamente in ogni
tempo il funzionamento degli organi di scarico e di presa,
nonché a definire i provvedimenti da porre in essere durante le
suddette operazioni per la prevenzione e la tutela delle risorse
idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento,
conformemente alle prescrizioni contenute nei piani di tutela
delle acque e nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi
idrici interessati. Copia del progetto deve essere conservata
presso l'ufficio locale del gestore a disposizione dell'autorità
preposta al controllo. Restano valide in ogni caso le
disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 1363 del 1959 e dalle successive disposizioni d'attuazione.
2. Il progetto di gestione contiene di norma le seguenti
informazioni: a) il volume di materiale solido sedimentato nel
serbatoio al momento della redazione del progetto ed il volume
medio di materiale solido che sedimenta in un anno nel
serbatoio; b) le caratteristiche qualitative dei sedimenti sia
fisiche, ricavate da analisi di classificazione granulometrica,
che chimiche, anche in termini di inquinanti presenti,
necessarie per ottenere, fra l'altro, informazioni sulla
provenienza del materiale solido sedimentato nel serbatoio,
sulla erodibilità dei suoli del bacino idrografico sotteso
dallo sbarramento e sulla influenza delle attività antropiche
che gravitano sul medesimo bacino idrografico, nonché, ove
necessario, il saggio biologico per evidenziare eventuali
effetti tossici; c) le caratteristiche qualitative, ricavate da
analisi, di colonne d'acqua sovrastanti il materiale depositato;
d) la quantità e la qualità del materiale solido in
sospensione nelle acque normalmente rilasciate nel corpo idrico
a valle dello sbarramento; e) quantità e qualità del materiale
solido che si avrebbe in sospensione nel corso d'acqua di valle
in occasione di morbide in assenza dello sbarramento; f)
modalità e tempi per il ripristino della capacità utile del
serbatoio; tali attività devono comunque concludersi entro la
scadenza della concessione. Le indagini qualitative di cui alle
lettere b), c) e d) devono essere effettuate in conformità alle
disposizioni contenute nel titolo II, capi I e II, e negli
allegati del decreto legislativo n. 152 del 1999. é comunque
obbligatoria la ricerca degli inquinanti nei sedimenti di cui
all'allegato 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 1999.
3. Nel caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto,
il progetto di gestione indica anche: a) il volume di materiale
solido che si prevede di rimuovere dal serbatoio; b) le modalità di rimozione del materiale; c) la caratterizzazione
qualitativa del materiale solido da rimuovere; d) le modalità
di dislocazione ovvero di smaltimento del materiale rimosso, da
individuare in relazione alle caratteristiche dell'ambiente
destinato a ricevere i materiali asportati, o altra sua
riutilizzazione consentita considerando, tra l'altro, in
relazione alle sue caratteristiche di qualità, l'utilizzo per
colmate, l'ammendamento per terreni agricoli, l'utilizzo per
riprofilare porzioni della morfometria dell'alveo fluviale in
relazione alle specifiche caratteristiche della zona d'alveo
interessata; e) le aree di dislocazione del materiale rimosso
che devono essere poste in condizioni di sicurezza idraulica sia
per quanto riguarda la stabilità degli ammassi, sia per quanto
riguarda l'esposizione a fenomeni erosivi, sia in caso di
dislocazione in aree golenali, per quanto riguarda il
verificarsi di piene del fiume; f) la verifica preventiva della
fattibilità delle soluzioni prescelte, secondo i criteri
definiti nello stesso progetto di gestione in relazione alle
specifiche caratteristiche della zona d'alveo interessata.
4.
Nel caso di rilascio a valle dei sedimenti, il progetto di
gestione indica anche: a) i livelli e la persistenza delle
concentrazioni che non possono essere superati durante le
attività di svaso, sfangamento e spurgo, compatibili con le
prescrizioni contenute nei piani di tutela delle acque e con gli
obiettivi di qualità dei corpi idrici con specifico riferimento
agli usi potabili e alla vita acquatica; b) il programma
operativo delle attività di svaso ovvero di spurgo del
serbatoio, che deve essere redatto tenendo conto dei cicli
biologici delle popolazioni ittiche, con particolare riferimento
al periodo riproduttivo e alle prime fasi di sviluppo, in modo
da minimizzare gli effetti negativi sull'equilibrio del sistema
acquatico a monte e a valle dello sbarramento, ove necessario
potranno essere previsti adeguati interventi di ripopolamento
delle specie ittiche, da porre a carico del gestore, per
ripristinare le condizioni ecologiche antecedenti le operazioni
di spurgo; c) il volume di materiale che, tramite corrente
idrica carica di torbida, si prevede di rimuovere dal serbatoio
per ciascuna operazione di spurgo; d) il volume d'acqua da
rilasciare e la presunta portata media e massima nel rispetto
dei limiti di concentrazione prefissati dallo stesso progetto di
gestione, tenendo conto delle caratteristiche dell'invaso e del
corso d'acqua di valle, per ciascuna operazione di svaso ovvero
di spurgo; e) i sistemi di monitoraggio del corpo idrico
ricettore a valle dello sbarramento prima, durante e dopo le
operazioni di svaso ovvero di spurgo; f) l'elenco dei comuni
rivieraschi interessati posti a valle dello sbarramento e
compresi in una distanza prefissata nel progetto di gestione,
misurata lungo l'asta fluviale, nonché quelli confinanti con
l'invaso; g) l'indicazione delle tipologie degli effetti
potenziali dovuti alle operazioni di svaso ovvero di spurgo, a
valle dello sbarramento, e delle misure adottate per mitigarli,
in relazione al rispetto degli obiettivi di qualità nonché
della salvaguardia delle popolazioni ed infrastrutture presenti
a valle dell'invaso e nelle sue immediate vicinanze, della vita
acquatica e degli altri usi della risorsa idrica, del regime
idrologico nonché della capacità di tollerare accumuli
temporanei dei materiali di sedimentazione; h) le azioni di
prevenzione per non pregiudicare gli usi in atto a valle
dell'invaso.
5. Il progetto di gestione, ove possibile, in conformità a quanto stabilito al comma 4, prevede scenari per
l'utilizzazione degli scarichi di fondo in corrispondenza degli
eventi di piena, in relazione alla possibilità di soddisfare le
seguenti esigenze: a) garantire comunque la funzionalità degli
scarichi di fondo a fronte dei fenomeni di interrimento; b)
ricostituire il trasporto solido a valle degli sbarramenti; c)
modulare le condizioni di deflusso a valle degli sbarramenti,
ricorrendo alle possibilità di laminazione dell'invaso.
6. Il
progetto di gestione deve essere periodicamente aggiornato dal
gestore, anche su richiesta dell'amministrazione competente a
vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, sulla
base della compatibilità delle operazioni di svaso, di
sfangamento e di spurgo di ogni singolo impianto con il
conseguimento degli obiettivi di qualità finali fissati dal
decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché sulla base delle nuove conoscenze
acquisite in materia.
Art. 4. Coordinamento delle operazioni
1. Le regioni, nel caso
di diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o bacino
idrografico, coordinano le operazioni di svaso, sfangamento e
spurgo connesse con le attività di manutenzione degli impianti,
al fine di ottimizzare la gestione dei sedimenti.
Art. 5. Esecuzione delle operazioni e comunicazioni
1. Almeno
quattro mesi prima dell'effettuazione delle operazioni di svaso,
sfangamento o spurgo il gestore ne dà comunicazione
all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza
dell'invaso e dello sbarramento, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, al Dipartimento nazionale della
protezione civile all'Autorità di Bacino, alle regioni e agli
enti locali interessati, fornendo un programma di sintesi delle
attività previste. 2. Gli avvisi con i quali si informano la
popolazione e tutti i soggetti interessati della prevista
effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele da
adottare sono affissi agli albi pretori dei comuni interessati,
nonché pubblicati per estratto su almeno un quotidiano a
diffusione locale. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo
devono essere effettuate nel rispetto di quanto indicato nel
progetto di gestione, approvato ai sensi dell'art. 40, comma 5,
del decreto legislativo n. 152 del 1999, e nel rispetto delle
eventuali prescrizioni stabilite dalle regioni.
Art. 6. Realizzazione di nuovi invasi ed altre disposizioni di
applicazione del regolamento
1. I fogli di condizione per
l'esercizio e la manutenzione, prescritti con circolare del
Ministro dei lavori pubblici n. 352 del 4 dicembre 1987,
relativi ai nuovi impianti devono essere corredati dal progetto
di gestione di cui all'art. 3. Al fine di integrare i fogli di
condizione per l'esercizio e la manutenzione già redatti ed
approvati o in corso di approvazione, i gestori sono tenuti a
redigere il relativo progetto di gestione entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7. Manovre di emergenza e prove di funzionamento degli
organi di scarico
1. Le previsioni del progetto di gestione non
trovano applicazione per le manovre: a) necessarie a garantire
il non superamento dei livelli d'invaso autorizzati in occasione
di eventi di piena; b) di emergenza per la sicurezza e la
salvaguardia della pubblica incolumità; c) effettuate per
speciali motivi di pubblico interesse, su disposizione dell'autorità
competente; d) effettuate per l'accertamento della funzionalità
degli organi di scarico, ai sensi dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, su disposizione
dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza
dell'invaso e dello sbarramento.
2. L'esecuzione delle prove di funzionalità di cui al comma 1 é comunque subordinata al
rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la durata del deflusso
deve essere limitata al tempo necessario al controllo
dell'efficienza meccanica ed idraulica degli organi di scarico;
b) le manovre di apertura debbono avvenire in modo graduale al
fine di evitare repentine modificazioni del regime idrologico e
della qualità delle acque; c) contestualmente alle predette
operazioni, se necessario, viene assicurato al corpo idrico un
deflusso tale da garantire il contenimento, ove tecnicamente
possibile, dei valori di concentrazione dei materiali solidi
presenti; d) le prove di funzionamento non possono essere
eseguite durante regimi di magra eccezionali del corpo idrico,
ad eccezione dei casi di motivata necessità, secondo le
prescrizioni a tutela dell'ambiente eventualmente indicate dalle
regioni; e) le prove di funzionamento devono essere eseguite
avendo cura che lo scarico di fondo sia preferibilmente sotto
pressione.
Art. 8. Tutela della qualità delle acque invasate
1. Nell'ambito del piano di tutela previsto dal decreto
legislativo n. 152 del 1999 per i corpi idrici significativi, le
regioni prevedono misure per la tutela delle acque invasate e
per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a
valle dello sbarramento. Nel piano di tutela é altresì riportata una
descrizione qualitativa e quantitativa delle attività
antropiche che influenzano la qualità delle acque e sono
stabilite le modalità per il controllo prima, durante e dopo le
operazioni di svaso, sfangamento e spurgo.
2. Le regioni
fissano, nell'ambito del piano di tutela, in funzione degli
obiettivi di qualità definiti per gli specifici corpi idrici, i
livelli e la persistenza delle concentrazioni che non possono
essere superati durante le operazioni di svaso, sfangamento e
spurgo, in modo da consentire le operazioni medesime senza
arrecare danni irreversibili al corpo recettore.
3. Il gestore
ha l'obbligo di prevedere nel progetto di gestione e di attuare
tutte le operazioni di sfangamento necessarie a garantire la
sicurezza dello sbarramento ed il corretto uso del serbatoio in
relazione alle finalità per le quali é stata concessa
l'utilizzazione dell'acqua pubblica.
4. Nel rispetto del comune
interesse al mantenimento ed al ripristino della capacità utile
propria dell'invaso, l'amministrazione concedente, il
concessionario e gli altri soggetti interessati possono
stipulare apposite intese finalizzate a contenere l'apporto di
sedimenti e a consentire la migliore attuazione del progetto di
gestione, con particolare riguardo allo sfangamento del bacino.
Art. 9.
Responsabilità e danno ambientale
1. Il gestore e il concessionario sono responsabili per i danni
causati dall'apertura degli organi di scarico e sono tenuti ad
eseguire, a proprie spese, gli interventi prescritti dalle
regioni e
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in
relazione alle rispettive competenze, con provvedimento
motivato, per
eliminare il danno e prevenirne la futura insorgenza.
Art. 10. Inosservanza al progetto di gestione
1. Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54, comma 10, del
decreto legislativo n. 152 del 1999, in caso di inosservanza del
progetto di gestione, approvato ai sensi dell'art. 40, comma 5,
del medesimo decreto legislativo o delle prescrizioni
eventualmente stabilite in sede di approvazione, le regioni
procedono, secondo la gravità della violazione, alla diffida
del responsabile o alla revoca dell'approvazione.
Art. 11. Disposizioni di salvaguardia
1. Sono fatte salve le
competenze alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle
finalità del
presente decreto in conformità ai rispettivi statuti e alle
relative norme di attuazione.
2. Il presente decreto sarà
trasmesso ai competenti organi di controllo per i relativi
adempimenti e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2004
Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il
Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro delle
politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Lunardi.
Registrato alla Corte dei
conti il 14 ottobre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri
delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8,
foglio n. 36.
Red
GdS 30 XI 04
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