Elettrosmog: il DPCM sugli elettrodotti valori limite e fasce di rispetto L'importanza per la nostra provincia

di a.f.

IL DPCM

La Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003 pubblica,
finalmente, il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 luglio 2003 concernente "Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di
rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", in
attuazione della legge 22.2.2001 n. 36.

Lo pubblichiamo integralmente

IL
TESTO DEL DPCM

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in
particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a) che prevede che
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il
Ministro della Sanità, siano fissati i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli

obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione
della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di
rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;

- Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio
1992, recante i limiti massimi di esposizione ai campi
elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale
nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno;

- Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre
1995, recante le norme tecniche procedurali di attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
aprile 1992 relativamente agli elettrodotti;

- Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea
del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 199 del
30 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizioni
della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz;

- Visto il parere del Consiglio superiore di Sanità,
espresso nella

seduta del 24 giugno 2002;

- Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale
di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari
dell'esposizioni ai campi elettrici, magnetici, ed
elettromagnetici (CEM);

- Preso atto che non é stata acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale é
stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente
decreto;

- Sentite le competenti commissioni parlamentari;

- Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del

territorio, di concerto con il Ministro della salute;
DECRETA:
Art. 1.

Campo di applicazione


1. Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di
esposizione e valori di attenzione, per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici
alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e
all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il
presente decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità
per il campo magnetico, ai fini della progressiva
minimizzazione delle esposizioni.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si
applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese
tra 0 Hz e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili
agli elettrodotti, si applica l'insieme completo delle
restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio
dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella
G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio
2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del
presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse
spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di
attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.

Art. 2.
Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto
le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate
nell'allegato A che costituisce parte integrante del decreto
stesso.

Art. 3.
Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici
alla

frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere
superato

il limite di esposizione di 100

m
T
per l'induzione magnetica e
5 kV/m per il campo
elettrico, intesi come valori efficaci.

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da
possibili

effetti a lungo termine, eventualmente connessi con
l'esposizione ai

campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz),
nelle aree

gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti
scolastici e

nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore


giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore
di

attenzione di 10
mT,
da intendersi come mediana dei valori

nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di
esercizio.

Art. 4.

Obiettivi di qualità


1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in
corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti
abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione
dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in
prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti
nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione
dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati
dagli

elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, é fissato
l'obiettivo di qualità di 3

m
T
per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come
mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali
condizioni di esercizio.

Art. 5.

Tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli
d'esposizione


1. Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle
indicate dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01,
classificazione 211-6 prima edizione, «Guida per la misura e
per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento
all'esposizione umana» e successivi aggiornamenti.

2. Per la determinazione del valore di induzione magnetica
utile ai fini della verifica del non superamento del valore
di attenzione e dell'obiettivo di qualità il sistema
agenziale APAT-ARPA dovrà determinare le relative procedure
di misura e valutazione, con l'approvazione del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio.

3. Per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 3 e 4, oltre alle misurazioni e determinazioni
di cui al commi 1 e 2, il sistema agenziale APAT-ARPA può
avvalersi di metodologie di calcolo basate su dati tecnici e
storici dell'elettrodotto.

4. Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non
inferiore a 132 kV, gli esercenti devono fornire agli organi
di controllo, secondo modalità fornite dagli stessi, con
frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno,
corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni
2 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 6.

Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per
gli elettrodotti


1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà
fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4
ed alla portata in corrente in servizio normale
dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che
deve essere dichiarata dal gestore al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni,
per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I
gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e
l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche
delle autorità competenti.

2. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con
l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.

Art. 7.

Aggiornamento delle conoscenze


1. Il Comitato Interministeriale di cui all'art. 6 della
legge quadro n. 36/2001 procede, nei successivi tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti
alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed
internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute
originati dai campi elettromagnetici.

Art. 8.

Abrogazione di norme


1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non
si applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile
1992 e 28 settembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi

Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della Salute Sirchia


Allegato A

DEFINIZIONI


- Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-6
data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima
edizione, guida per la misura e per la valutazione dei campi
elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10
kHz, con riferimento all'esposizione umana.

- Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-6
data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima
edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0
Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana».

- Campo di induzione magnetica: così come definito nella
norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione
211-6, prima edizione «Guida per la misura e per la
valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo
di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione
umana».

- Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-6 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima
edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0
Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana».

- Elettrodotto: e' l'insieme delle linee elettriche delle
sottostazioni e del

LE
CONSEGUENZE URBANISTICO-EDILIZIE IN PROVINCIA


I limiti di esposizione sono dunque:

- per il campo elettrico 
di 5 kV/m

- per il campo magnetico di 100

m
T

Il valore di attenzione é di
10

m
T

L'obiettivo di
qualità é di
di 3

mT.

Fin qui cosa da specialisti,
ma le conseguenze urbanistico-edilizie sono invece cose da
semplici cittadini come in numerosi articoli abbiamo cercato
di spiegare da due anni e mezzo a questa parte. Ricordato
che per gli elettrodotti a 132 kV dovrà ora pensarci la
Regione là ove c'é una linea a 220 kV, basandoci su un
carico medio, abbiamo visto che la fascia di rispetto
potrebbe essere di 37-38 metri per parte nel caso di
conduttori a 9,7 metri di altezza, ridotti a 30 metri se i
conduttori sono sopraelevati a 20 metri di altezza
. Dopo
il DPCM del 1992 erano 18 metri.
Chi in definitiva ha un terreno edificabile - ma il
discorso vale anche per edifici pubblici - compreso in
questa fascia si rassegni: ha perso l'edificabilità. La può
recuperare, non sempre in loco, ove il Comune provveda sulla
base di quanto abbiamo suggerito nei nostri articoli ed
anche a qualche amministratore solerte che, preoccupato, ci
ha chiesto consiglio.


Dal momento che il problema lo abbiamo approfondito in tutti
gli aspetti, scoprendo per primi in Italia l'impatto
territoriale della bozza Bordon dei valori-limite, gli
interessati possono leggersi (cliccando sul titolo) anche
l'articolo

ELETTROSMOG: i nuovi limiti e in problemi conseguenti in provincia
riferito ai valori ora diventati legge, articolo pubblicato
lo scorso 18 febbraio e tuttora su questo sito. Inutile
ripetersi, e poi, chi avesse qualche problema non ha che
rivolgersi a noi. Saremo ben lieti di indicargli le vie
migliori di soluzione.
Alberto Frizziero


GdS 28 VIII 03  www.gazzettadisondrio.it

a.f.
Territorio