Centro di coordinamento nazionale (ma anche provinciale) per la viabilità
Un
Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni
di crisi in materia di viabilità
Presentazione
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2005 il
Decreto 27 gennaio 2005 che istituisce presso il Ministero
dell'interno il "Centro di coordinamento nazionale in materia di
viabilità".
Il Centro è una struttura di coordinamento
tecnico-amministrativo con il compito di disporre gli interventi
operativi, anche di carattere preventivo, per fronteggiare le
situazioni di crisi derivanti da avversità atmosferiche o da
altri eventi, anche connessi con l'attività dell'uomo, che
interessino la viabilità stradale ed autostradale e siano
suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei
servizi e della mobilità generale del Paese.
Il Centro è presieduto dal direttore del Servizio Polizia
stradale. E' composto da un rappresentante del Dipartimento
della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il
Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento della
protezione civile, del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, di Ferrovie dello Stato S.p.A., di ANAS S.p.a.,
dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e
trafori (A.I.S.C.A.T.).
Il Centro informa e aggiorna il Dipartimento della protezione
civile sulle situazioni di crisi nonchè sugli interventi
eventualmente posti in essere, assicurando un costante flusso di
comunicazione tra le strutture operative del Servizio Polizia
stradale e la corrispondente struttura dell'Ufficio gestione
delle emergenze del Dipartimento della protezione civile. Per lo
svolgimento della propria attività il Centro fa riferimento
all'attività di previsione svolta dalla Veglia Meteo e dal
Centro funzionale del Dipartimento della protezione civile.
Gestisce le situazioni di crisi della viabilità, assicurando la
tempestiva adozione delle necessarie misure di assistenza e
soccorso; segue l'evoluzione dell'evento, effettuando
rilevazioni, analisi e verifiche; acquisisce, per il tramite dei
comitati operativi per la viabilità, i necessari elementi
conoscitivi e di valutazione su situazioni di rischio in atto o
potenziali.
A livello periferico l'attività del Centro nazionale è
assicurata per il tramite di strutture di coordinamento
temporanee che assumono la denominazione di Comitato
operativo per la viabilità, istituite presso ogni
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Il Comitato
operativo per la viabilità opera in stretto collegamento con il
Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, di
cui e' parte integrante e che tiene costantemente informato; in
particolare, in considerazione della rete viaria e delle
possibili implicazioni su altre modalità di trasporto presenti
sul territorio di competenza, promuove l'elaborazione di piani
di settore, coordinando la predisposizione e l'attuazione di
idonee misure preventive e di intervento.
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2003, n. 296, recante
«Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a
ridurre i rischi ed a limitare i disagi della mobilita'
invernale in concomitanza con il periodo delle festivita'
natalizie»; Vista la risoluzione n. 7-00423 - Armani, approvata
il 13 luglio 2004 dalle Commissioni VIII e IX riunite della
Camera, con la quale si impegna il Governo ad istituire presso
il Ministero dell'interno un Centro di coordinamento nazionale
in materia di viabilita', per fronteggiare le crisi che
interessino la rete stradale ed autostradale, derivanti da
eventi meteorologici, nonche' calamitosi in genere; Visto l'art.
14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
attribuisce al Ministero dell'interno le funzioni e i compiti di
spettanza statale in materia di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e di coordinamento delle forze di polizia;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante «Nuovo codice della strada», in base al quale ai servizi
di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, cui
compete, altresi', secondo quanto previsto al comma 3, il
coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque
espletati; Considerato il ruolo istituzionale svolto dalla
specialita' Polizia stradale della Polizia di Stato, cui spetta
in via principale l'espletamento dei servizi di polizia
stradale, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo
n. 285 del 1992, e che alla medesima specialita' e' attribuito
da direttive ministeriali il compito di vigilanza ed intervento
lungo la viabilita' autostradale - in via esclusiva e sulla base
di apposite convenzioni operative con gli enti concessionari
delle autostrade - e lungo la grande viabilita' del Paese; Visto
l'art. 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
specifiche competenze in materia di trasporti e viabilita';
Premesso che la sicurezza stradale rappresenta un obiettivo
fondamentale che richiede una strategia di coordinamento
specialmente nei momenti in cui la mobilita' stradale assume
livelli di particolare criticita', derivanti da avversita'
atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l'attivita'
dell'uomo, che interessino le reti stradali ed autostradali;
Considerata la sempre maggiore interconnessione dei sistemi e
delle modalita' di trasporto nazionale terrestre; Considerata
l'esigenza di garantire un piu' funzionale ed efficace
coordinamento delle procedure, dei tempi e delle modalita' di
intervento dei medesimi soggetti coinvolti a diverso titolo
nell'attivita' di gestione della mobilita' e delle situazioni di
crisi, al fine di ridurre i rischi di incidenti e di congestione
della circolazione e di limitarne le conseguenze; Ritenuta la
necessita' di disporre l'istituzione del Centro di coordinamento
previsto dalla citata risoluzione, adeguando e migliorando le
forme di coordinamento gia' previste; Decreta: Art. 1.
Istituzione del Centro di coordinamento nazionale in materia di
viabilita' 1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il
Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilita', di
seguito chiamato Centro nazionale, quale struttura di
coordinamento tecnico-amministrativo con il compito di disporre
gli interventi operativi, anche di carattere preventivo, per
fronteggiare le situazioni di crisi derivanti da avversita'
atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l'attivita'
dell'uomo, che interessino la viabilita' stradale ed
autostradale e siano suscettibili di avere riflessi sul regolare
andamento dei servizi e della mobilita' generale del Paese.
Art. 2. Composizione 1. Il Centro nazionale e' presieduto dal
direttore del Servizio Polizia stradale ed e' composto da un
rappresentante del Dipartimento della pubblica sicurezza e del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, per il Ministero dell'interno, da un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Dipartimento della protezione civile, del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, di Ferrovie dello Stato
S.p.A., di ANAS S.p.a., dell'Associazione italiana societa'
concessionarie autostrade e trafori (A.I.S.C.A.T.). 2. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Servizio Polizia stradale del Dipartimento della pubblica
sicurezza. 3. Per assicurare il monitoraggio periodico delle
procedure di raccordo con i comitati operativi per la viabilita'
di cui all'art. 4, nonche' la pianificazione generale, lo studio
e l'analisi delle esigenze tecnico organizzative di tali
strutture, il Centro nazionale e' altresi' integrato da un
rappresentante del Dipartimento degli affari interni e
territoriali del Ministero dell'interno. 4. I rappresentanti
designati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile e dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, assumono le funzioni di
vicepresidente per le attivita', rispettivamente, di cui
all'art. 3, comma 2, e comma 3. 5. Per ciascuno dei componenti
effettivi viene designato uno o piu' componenti supplenti. 6.
Alla nomina dei componenti si provvede con decreto del Ministro
dell'interno. 7. Alle riunioni del Centro nazionale possono
essere invitati a partecipare rappresentanti di Forze e Corpi di
polizia di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, nonche'
rappresentanti di enti territoriali e locali ovvero
amministrazioni, enti o associazioni a vario titolo interessati.
Art. 3.
Modalita' organizzative e di funzionamento
1. Il Centro nazionale opera presso il Servizio Polizia stradale
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno
e si avvale delle risorse umane e delle strutture logistiche e
tecnologiche del Servizio Polizia stradale.
2. Il Centro nazionale e' convocato dal Presidente in occasione
di
situazioni di crisi in atto o potenziali inerenti la viabilita',
che
rendano necessario il coordinamento di strutture nazionali e
territoriali, senza particolari formalita' e con modalita'
improntate
ad esigenze di massima rapidita'.
3. Per le attivita' di studio, analisi e pianificazione delle
misure da adottare, nonche' per il monitoraggio della
funzionalita'
delle procedure di raccordo, la convocazione e' disposta con
congruo
preavviso e con l'indicazione degli argomenti, ove possibile
documentati, posti all'ordine del giorno.
4. Il Centro nazionale, quando attivato, informa e aggiorna il
Dipartimento della protezione civile sulle situazioni di crisi
nonche' sugli interventi eventualmente posti in essere,
assicurando
un costante flusso di comunicazione tra le strutture operative
del
Servizio Polizia stradale di cui al comma 1 e la corrispondente
struttura dell'Ufficio gestione delle emergenze del Dipartimento
della protezione civile.
5. Per lo svolgimento della propria attivita' il Centro
nazionale
fa riferimento all'attivita' di previsione svolta dalla Veglia
Meteo
e dal Centro funzionale del Dipartimento della protezione
civile, ai
sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del
27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11
marzo
2004, n. 59.
Art. 4.
Comitato operativo per la viabilita'
1. A livello periferico l'attivita' del Centro nazionale e'
assicurata per il tramite di strutture di coordinamento
temporanee
che assumono la denominazione di Comitato operativo per la
viabilita', istituite presso ogni prefettura-ufficio
territoriale del
Governo.
2. Il Comitato operativo per la viabilita', coordinato da un
funzionario della carriera prefettizia designato dal prefetto,
e'
composto dal dirigente della sezione della Polizia stradale o
suo
delegato, da un ufficiale designato dal comandante provinciale
dell'Arma dei carabinieri, da un funzionario designato dal
comandante
provinciale dei vigili del fuoco e puo' avvalersi della
collaborazione delle amministrazioni e degli enti il cui apporto
e'
ritenuto necessario per l'esercizio delle funzioni demandate.
3. Il Comitato operativo per la viabilita' opera in stretto
collegamento con il Centro nazionale, di cui e' parte integrante
e
che tiene costantemente informato; in particolare, in
considerazione
della rete viaria e delle possibili implicazioni su altre
modalita'
di trasporto presenti sul territorio di competenza, promuove
l'elaborazione di piani di settore, coordinando la
predisposizione e
l'attuazione di idonee misure preventive e di intervento, anche
attraverso la stipula di appositi protocolli operativi, in
conformita' agli indirizzi definiti dal Centro nazionale.
Art. 5.
Attivita' del Centro di coordinamento nazionale
in materia di viabilita'
1. Il Centro nazionale svolge i seguenti compiti:
a) nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 3, comma 2:
1) gestisce le situazioni di crisi della viabilita',
assicurando la tempestiva adozione delle necessarie misure di
assistenza e soccorso;
2) segue l'evoluzione dell'evento, effettuando rilevazioni,
analisi e verifiche;
3) acquisisce, per il tramite dei comitati operativi per la
viabilita', i necessari elementi conoscitivi e di valutazione su
situazioni di rischio in atto o potenziali;
4) opera in collegamento con il Centro coordinamento per
l'informazione sulla sicurezza stradale (C.C.I.S.S.), istituito
con
la legge 30 dicembre 1988, n. 556, per assicurare le
informazioni
ritenute necessarie;
b) nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 3, comma 3:
1) definisce le modalita' operative di coordinamento, indicando
anche criteri uniformi per la raccolta e la trasmissione di dati
e
notizie sugli scenari di rischio, sulle risorse disponibili e
sugli
eventi da monitorare, al fine di assicurare, nel rispetto delle
specificita' territoriali, l'osservanza di procedure omogenee;
2) esamina, in collegamento con i comitati operativi per la
viabilita', i piani di settore, promuovendo l'attuazione ed il
coordinamento delle misure preventive;
3) promuove l'armonizzazione dei protocolli stipulati da parte
dei comitati operativi per la viabilita'.
2. In occasione di eventi emergenziali di protezione civile,
restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto
legge
7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge
9 novembre 2001, n. 401.
Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2005 Il Ministro
dell'interno Pisanu Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti Lunardi
GdS
GdS 10 II 05
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