Bilancio idrico di bacino - Decreto

Un Decreto di nostro particolare
interesse, come é sempre quando si parla di acque. Riteniamo
pertanto utile di pubblicarlo integralmente. Ovviamente non
pubblichiamo l'allegato che ha carattere tecnico, per addetti ai
lavori.


Atto originale completo DECRETO 28 luglio 2004
Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di
bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle
utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso
vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 268 del 15-11-2004)



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane
e
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

-
Visto in particolare l'art. 22, comma 4, del decreto legislativo
n.
152 del 1999 che prevede la definizione da parte del Ministro
dei
lavori pubblici, di concerto con gli altri Ministri competenti,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di
bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle
utilizzazioni

in atto e per la determinazione del minimo deflusso vitale;

-
Vista la direttiva comunitaria 2000/60/CE che istituisce un
quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque;

-
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni ed integrazioni;

-
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio
dei Ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.
104 del 7 maggio 2001, che trasferisce dal Ministero dei lavori
pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della
difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione
e
tutela delle risorse idriche;

-
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003,
n.

261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio;

-
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive
modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulle acque e
sugli impianti elettrici;

-
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo;

-
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni
ed
integrazioni, recante disposizioni in materia di risorse
idriche;

-
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1996,
recante
l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
concernenti i
criteri per la redazione dei piani di bacino;

-
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
marzo
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo
1996,
recante disposizioni in materia di risorse idriche;

-
Visto l'art. 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, che prevede l'emanazione da parte dello
Stato
di direttive sulla gestione del demanio idrico;

-
Visto l'art. 12, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n.
79, volto a garantire il mantenimento del minimo deflusso vitale
negli alvei sottesi;

-
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano
resa nella riunione del 17 giugno 2004;
Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 4, del decreto
legislativo n. 152 del 1999, e successive modifiche ed
integrazioni,
il presente decreto definisce, nell'allegato 1, le linee guida
per la
predisposizione del bilancio idrico di bacino comprensive dei
criteri
per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la
determinazione
del minimo deflusso vitale
e, nell'allegato 2, lo schema con
tenente
le informazioni per il censimento delle utilizzazioni in atto.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di
controllo per i relativi adempimenti e sarà successivamente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il Ministro: Matteoli


Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2004 Ufficio di
controllo atti Ministeri delle infrastrutture e assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 37
Red



GdS 30 XI 04 
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