ELEZIONI, QUELLO CHE C'È DA SAPERE: 2) PROVINCIALI

Elezioni provinciali

L'elezione del Presidente della Provincia è contestuale a quella del Consiglio Provinciale.

Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare, all'atto della presentazione della propria candidatura, il collegamento ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, che ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

E' eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi; nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Al secondo turno di votazione è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

L'attribuzione dei seggi al consiglio provinciale viene effettuata dopo l'elezione del presidente della provincia, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l'assegnazione del premio di maggioranza al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato presidente eletto. L'elezione dei consiglieri è effettuata sulla base di collegi uninominali. Al riparto dei seggi non sono ammessi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

Determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati sono, in primo luogo, proclamati eletti consiglieri i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti e collegati ad un gruppo che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di più gruppi collegati allo stesso presidente non eletto il seggio viene detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. Successivamente sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ogni gruppo secondo la graduatoria delle rispettive cifre individuali.

Ciascun elettore può votare:

- per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;

- per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia;

- per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

Per le elezioni provinciali non è ammesso il "voto disgiunto", cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.

Al secondo turno, quando nessun candidato alla carica di presidente della provincia ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi, si vota solo tra i due candidati presidenti che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

Fonte: Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

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