ELEZIONI, QUELLO CHE C'È DA SAPERE: 1) EUROPEE

Elezioni europee

La prima settimana di Giugno nei 27 Paesi che formano l'Unione Europea si vota per il rinnovo del Parlamento Europeo, l'unica assemblea paneuropea direttamente eletta.

Sono 375 milioni i cittadini europei chiamati ad eleggere il nuovo Parlamento. Il trattato di Nizza, attualmente in vigore, prevede un'Assemblea composta di 736 deputati. E' su questa base che si svolgeranno le elezioni in tutta l'UE, dal 4 al 7 giugno.

In Italia, il governo ha deciso di chiamare i cittadini alle urne il sabato 6 giugno pomeriggio e la domenica 7 tutto il giorno, mentre in altri Stati membri - come il Regno Unito - si voterà già il 4 giugno. I risultati, però, saranno svelati solamente il 7 sera, quando le operazioni di voto saranno terminate in tutti i seggi elettorali dell'Unione europea.

Per l'Italia saranno eletti 72 membri. L'elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta e può indicare fino ad un massimo di tre preferenze. I Paesi membri possono imporre degli sbarramenti alle liste per essere rappresentate al Parlamento Europeo. La soglia non può essere superiore al 5 per cento. L'Italia ha stabilito uno sbarramento del 4%.

Dal 2004 la carica di europarlamentare è incompatibile con quella di altre cariche politiche nazionali. Il mandato da europarlamentare è personale, in quanto "gode di libertà di mandato e non può essere costretti da alcuna imposizione".

La maggior parte dei provvedimenti che provengono dall'Europa e ci toccano quotidianamente sono il risultato di una legiferazione congiunta tra eurodeputati e ministri a livello di UE. Gran parte delle leggi promulgate è intesa a recepire atti europei votati dagli eurodeputati. E non si tratta soltanto di leggi: fondi per nuove strade, spiagge più pulite, ricerca, istruzione, aiuti allo sviluppo. Anche gli eurodeputati stabiliscono come saranno spesi i fondi dell'UE.

Per poter votare alle elezioni europee, il cittadino italiano deve aver compiuto il 18° anno di età ed essere iscritto nelle liste elettorali. Sono anche considerati elettori i cittadini degli Stati membri dell'UE che, a seguito di formale richiesta presentata entro tre mesi dalla tornata elettorale, abbiano ottenuto l'iscrizione nella lista elettorale del comune italiano di residenza.

Per poter essere eletto al Parlamento europeo come membro della delegazione italiana, invece, occorre aver compiuto 25 anni entro il giorno delle elezioni. Sono inoltre eleggibili cittadini degli altri Stati membri dell'UE che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle leggi italiane e che non siano decaduti dal tale diritto nel loro Stato membro di origine.

Le norme europee e italiane prevedono una serie di incompatibilità con il mandato al Parlamento europeo:

Le incompatibilità "europee"

La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con molte altre funzioni a livello comunitario:

• membro della Commissione europea;

• giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado;

• membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

• membro della Corte dei conti;

• Mediatore europeo;

• membro del Comitato economico e sociale;

• membro del Comitato delle Regioni;

• membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati UE;

• membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

• funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

Le incompatibilità "nazionali"

A livello nazionale, il mandato europeo è incompatibile con l'ufficio di deputato e di senatore, con la carica di componente del governo di uno Stato membro e con l'incarico di Presidente di Regione o assessore regionale.

Una legge del 2004 ha introdotto le ulteriori incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, presidente di provincia e sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Riguardo al mandato di sindaco e di presidente di provincia, tuttavia, la legge italiana prevede una norma transitoria che consente agli eletti al Parlamento europeo nel 2004 di continuare a ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del mandato nazionale.

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