CAMBIA IL CONFINE TRA ITALIA E SVIZZERA
Lo scorso 17 marzo è iniziata la discussione alla Camera della proposta di legge di iniziativa governativa sulla rettifica dei confini italo-svizzeri. Non si tratta della Valtellina che passa con i Grigioni ma la proposta dal titolo "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini "mobili" sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008" presentato alla Camera il 13 febbraio da parte del Ministro degli affari esteri Franco Frattini e del Ministro della difesa Ignazio La Russa di concerto con il Ministro dell'interno Roberto Maroni, il Ministro della giustizia Angelino Alfano, il Ministro dell'economia e finanze Giulio Tremonti, il Ministro senza portafoglio per i rapporti con le Regioni Raffaele Fitto.
Proposta di natura ordinaria - Ratifica trattati internazionali. Relatore alla Commissione On. Franco Addolorato Giacinto Narducci (PD) nominato nella seduta del 17 marzo 2009 .
Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 9 marzo 2009.
IL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato
a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.
ART. 2. (Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle Note stesse.
ART. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Cosa dice l'accordo
Il confine italo-svizzero a suo tempo oggetto di lavori di demarcazione di misurazione nel periodo che va dal 1924 al 1938, al culmine dei quali i due Paesi firmarono nel luglio 1941 una Convenzione e relativo regolamento.
Negli ultimi decenni, tuttavia, proprio nel corso dei lavori di manutenzione si è rilevato che in alcuni settori il tracciato del confine è rimasto indeterminato, per il venir meno, con il fenomeno del progressivo scioglimento dei ghiacciai, dei riferimenti morfologici originari. Lo Scambio di Note all'esame della Commissione Affari esteri mira a render possibile che il tracciato del confine segua i graduali cambiamenti delle linee di cresta o displuviale dei ghiacciai, anche in seguito a ulteriori prevedibili mutamenti di temperatura, fino al caso limite di scomparsa completa del ghiacciaio - in questo caso la linea di confine coinciderà con la linea di cresta del terreno roccioso emergente. Il tracciato del confine sarà individuato sulla base di rilievi aerofotogrammetrici, e rimarrà in vigore fino ai rilievi successivi.
La relazione introduttiva al disegno di legge, pubblicata in calce, precisa che di norma le zone interessate dai nuovi criteri di demarcazione riguardano soltanto terreni di alta montagna di proprietà demaniale.
In dettaglio, lo Scambio di Note ha avuto luogo per iniziativa italiana, a seguito del comune accordo, emerso durante la riunione della Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero del novembre 2004, di introdurre una disposizione per la quale la linea di confine coincidente con la cresta dei ghiacciai possa essere considerata mobile, sì da seguire i graduali cambiamenti naturali della linea di cresta. Il Ministero degli Affari Esteri italiano, di conseguenza, proponeva il 23 maggio 2008 alle autorità elvetiche un'intesa su quattro punti:
1) il tracciato del confine di Stato, laddove sia definito espressamente dalla linea displuviale o dalla linea di cresta seguirà i graduali cambiamenti naturali cui la linea displuviale e la linea di cresta sono soggette. Tuttavia, alterazioni repentine per cause naturali o alterazioni meramente superficiali della linea displuviale e della linea di cresta non comporteranno alcun cambiamento del tracciato di confine, bensì la possibilità di concordare fra i due Stati una soluzione, che potrà giungere anche allo scambio di superfici equivalenti, onde mantenere le precedenti estensioni rispettive;
2) viene poi precisato che nel considerare la linea displuviale non si terrà conto delle infiltrazioni d'acqua negli strati inferiori del terreno;
3) si definisce la portata dei graduali cambiamenti della linea displuviale e della linea di cresta di cui al precedente punto 1), nel senso di intendere con tali termini lo spostamento della linea di cresta a seguito di erosione, come anche lo spostamento della linea displuviale a seguito di alterazione di ghiacciai perenni. In questo secondo caso, laddove l'alterazione comporti la sparizione, la linea di confine coinciderà con la linea displuviale o di cresta del terreno roccioso emergente, e i suoi scostamenti ricadranno nelle fattispecie del punto 1).
4) infine, l'attuale tracciato confinario, laddove coincida con la linea displuviate o di cresta, dovrà essere definito dalla Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero.
L'arco alpino interessato
Il confine di Stato italo-svizzero è definito dai documenti descrittivi, citati nell'articolo 19 delle «Disposizioni per la esecuzione dei lavori di manutenzione dei termini del confine italo-svizzero da Piz Lat o Piz Lad al Monte Dolent, in base alla Convenzione e relativo Regolamento fra l'Italia e Svizzera, firmata a Berna il 24 luglio 1941 - XIX», che sono stati elaborati dalle due Parti, a seguito di lavori di demarcazione, misura e manutenzione dei termini del confine effettuati nel periodo 1924-1938, per assicurare l'individuabilità della linea del confine e la visibilità dei cippi collocati lungo tale linea.
Si va dal Piz Lad al Monte Dolent.
Il Piz Lad si erge nel mezzo di quattro valli: alta val Venosta, Engadina Bassa, alta valle dell'Inn e valle di Roja.
Monte Dolent (3.820 m s.l.m.) è una montagna che si trova nella parte settentrionale delle Alpi del Monte Bianco nel massiccio Dolent-Argentière-Trient, tra i comuni di Courmayeur (Italia) e di Orsières (Svizzera).
Le passate modifiche dei nostri confini
Pochi sanno che ci sono già state due modifiche dei nostri confini (nostri come provincia di Sondrio).
1) Val di Lei. Nel 1955 in Val di Lei in seguito all'Accordo di Roma 0,5 km² passano alla Svizzera per la costruzione della diga idroelettrica sul Reno di Lei. Una particella di analoga estensione,sempre nel comprensorio della Val di Lei, viene ceduta dalla Svizzera all'Italia in compensazione,ai sensi e per gli effetti della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una modificazione di confine nella Valle di Lei, conclusa il 25 novembre 1952 ed entrata in vigore il 23 aprile 1955.
2) Ponte del Gallo 1992. Con una convenzione Italo-Svizzera, nei pressi della diga di Livigno che forma il Lago del Gallo 21020 m² passano alla Svizzera e 21020 m² passano all'Italia.
APPENDICE: La relazione
ONOREVOLI DEPUTATI ! - Il confine di Stato italo-svizzero è definito dai documenti descrittivi, citati nell'articolo 19 delle « Disposizioni per la esecuzione dei lavori di manutenzione dei termini del
confine italo-svizzero da Piz Lat o Piz Lad al Monte Dolent, in base alla Convenzione e relativo Regolamento fra l'Italia e Svizzera, firmata a Berna il 24 luglio 1941 - XIX », che sono stati elaborati dalle due Parti, a seguito di lavori di demarcazione, misura e manutenzione dei termini del confine effettuati nel periodo 1924-1938, per assicurare l'individuabilità della linea del confine e la visibilità dei cippi collocati lungo tale linea.
Nel corso dei lavori di manutenzione del confine, eseguiti in varie epoche successive, è stato rilevato un progressivo scioglimento dei ghiacciai, con la conseguenza che il tracciato del confine in alcuni settori è rimasto privo del riferimento morfologico a cui lo stesso è associato. Il riconoscimento di tale circostanza ha indotto i due Stati, nel 2005, a predisporre uno Scambio di Note finalizzato a dare
una risposta risolutiva alla questione. Lo Scambio di Note in esame persegue principalmente l'intento di creare le condizioni per mantenere ben visibili i riferimenti morfologici del confine. A questo scopo è necessario che il tracciato del confine possa seguire i graduali e naturali cambiamenti a cui sono soggette le linee di cresta o di displuviale dei ghiacciai per le variazioni di temperatura indotte dal clima. Nel caso di scioglimento totale del ghiacciaio, la linea di confine coinciderà con la linea di cresta sull'emergente terreno roccioso; lo stesso concetto può essere esteso evidentemente anche al caso di
graduale e naturale erosione delle linee di cresta rocciose, ancorché il fenomeno sia molto più lento e irrilevabile nel periodo della vita umana. Di norma le zone interessate riguardano solo zone di alta montagna di proprietà demaniale, per cui non accadrà che privati cittadini si trovino nella situazione
di avere parte della loro proprietà che possa ricadere sotto la sovranità dell'altro Stato confinante.
L'adozione del concetto di « confine mobile » non comporterà alcuna integrazione o variazione dei contenuti normativi che nella fattispecie regolano la materia. Il tracciato del confine sulla linea di
cresta o displuviale sarà quello definito al momento del rilievo aerofotogrammetrico e tale rimarrà fino al successivo rilievo. L'intervallo di tempo tra un rilievo e l'altro sarà stabilito dall'esistente Commissione
per la manutenzione del confine di Stato italo-svizzero sulla base di scelte tecniche. L'Istituto eografico militare italiano e il Servizio federale di topografia svizzero hanno tra i loro compiti istituzionali, oltre a quello principale di redigere e di aggiornare la cartografia di base dei rispettivi territori nazionali, anche quello di effettuare la manutenzione del confine di Stato, per cui la fase del rilievo aerofotogrammetrico messa in atto per l'aggiornamento della cartografia potrà essere utilizzata anche per rilevare l'andamento del tracciato del confine sulla linea di cresta, quindi senza particolari oneri aggiuntivi.
Come già evidenziato all'ultimo capoverso, non sono previsti oneri finanziari aggiuntivi rispetto alle somme già stanziate per i lavori di ordinaria amministrazione. Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del
1978, e successive modificazioni.