Concessioni idroelettriche. Il testo ufficiale, per noi risultato storico
Legislatura 17ª - Dossier n. 560 2
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Articolo 69-bis
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)
Le disposizioni operano, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, per regolare diversamente la competenza delle Province autonome in ordine alle modalità ed alle procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo - nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni - nuove norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti.
Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo, inserito dalla Commissione approvando l'emendamento 69.0.2, conferisce alle novelle introdotte nel decreto in titolo valore di legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Per il comma 2, a decorrere dal 1º gennaio 2018, la legge provinciale disciplina le gare e la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. Alla scadenza delle concessioni predette, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle Province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni in questione, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta (alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia) un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale. Per i beni diversi, si applica la successione di diritto pubblico, sostituendo gli organi statali della normativa generale con i corrispondenti organi della Provincia.
Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale – 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle Province medesime con modalità definite dalle stesse. Le Province stabiliranno altresì, con legge, i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle Province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PITN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle Province di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la data suddetta. Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale.
In materia di sistema idrico, le Province saranno, poi, previamente consultate sugli atti dell'Autorità di settore indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con lo Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra l'Autorità di settore e le Province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle Province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.
Il comma 3, infine, adegua l'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 alle descritte innovazioni.