PNRR, saperne
REGOLE. Nuovi provvedimenti normativi statali impattano sugli Enti locali che stanno cercando di spendere bene le risorse del PNRR. Vogliamo far funzionare il Piano. Ma chi legifera ascolti Sindaci e territori. Per evitare caos e disimpegno
[analisi Uncem] - Decreto PNRR
Cosa serve ad Enti locali e territori per attuare il Piano
22 marzo 2024
1Il Decreto PNRR deve afrontare le modalità e individuare i cespit di
fnanziamento per le component del PNRR non più fnanziate dal Piano
nazionale di Ripresa e Resilienza, oggeto della rimodulazione e delle
modifche presentate dal Governo alla Commissione europea a fnedicembre.
Spostare fuori dal Piano delle component, ancora oggi non ha un motvo. E
i danni sono tant. Le soluzioni ancora da chiarire.
L’artcolo 1 del DL 19/2024 non chiarisce con esatezza le nuove font
di fnanziamento e dunque le modalità di gestone dei fondi e degli
investment.
Per assicurare la realizzazione delle misure defnanziate è previsto dal DL in
oggeto lo stanziamento di circa 3,4 miliardi di euro (684 milioni
di euro per l’anno 2024, di 785 milioni di euro per l’anno 2025, di 765 milioni
di euro per l’anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, di 400
milioni di euro per l’anno 2028 e di 260 milioni di euro per l’anno 2029).
La distribuzione prevista è la seguente:
• Piani urbani integrat – 1,6 miliardi di euro.
• Utlizzo dell’idrogeno in setori hard-to-abate – 1 miliardo
• Aree interne, Potenziamento servizi e infrastruture di comunità - 500 (Smilioni
• Valorizzazione dei beni confscat alle mafe - 300 milioni
Dove vengono attinte queste risorse? Se vengono attinte dal PNC Piano
nazionale complementare, Uncem chiede di conoscere quali componenti del
PNC stesso vengono definanziate. Nel DL, come evidenziato anche di recente da
OpenPolis, non è chiaro dove vengano attinte risorse economiche per finanziare
gli Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza
energetica dei Comuni, il cui importo originario era di ben 6 miliardi di euro. Così
come non è chiaro dove vengano attinte le risorse delle misure per la gestione
del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico.
Risorse cercasi
2
Sempre in materia di definanziamento e di stralcio di componenti del PNRR,
l’articolo 33 del Decreto (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali
“piccole opere”) ribadisce che a seguito della revisione ed aggiornamento del
Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, la Missione 2, Componente
4, Investimento 2.2. è stata stralciata dal PNRR, senza perdita dei contributi
assegnati e, in alcuni casi già spesi, da parte degli enti locali. Si prevede che il
Comune beneficiario del contributo sia tenuto a rispettare il termine del 15
settembre di ciascun anno di riferimento del contributo, non più per l’inizio
dell’esecuzione bensì per l’aggiudicazione dei lavori. Si prevede inoltre che, in
caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per
l’aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità ed inoltre che per i
contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi
entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Con riferimento ai contributi
delle annualità dal 2020 al 2023 il cui termine di aggiudicazione dei lavori (15
settembre di ciascun anno di riferimento) non è stato rispettato, viene prevista la
revoca del contributo, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell’interno.
Il medesimo decreto procede alla revoca dei contributi anche nei confronti degli
enti inadempienti agli obblighi di alimentazione del sistema di monitoraggio
e rendicontazione Regis. Viene previsto che i contributi vengano erogati ai
comuni beneficiari dal Ministero dell’interno per il 50 per cento previa verifica
dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso detto sistema Regis e per il
50 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.
Si tratta del terzo cambio di regole per le piccole opere. Che erano state
introdotte nella legge di bilancio 2020, poi trasferite nel PNRR e poi uscite con le
modifiche di fine 2023. Cambiano le modalità di finanziamento e sono cambiate
anche, al momento per ben tre volte, le modalità di gestione e di spesa e di
rendicontazione per le opere stesse, generando negli Enti particolare apprensione
Cambi di regole
3
La “cabina di coordinamento” che il DL 19
all’artcolo 19 prevede nasca in ciascuna
Prefetura, “presieduta dal prefeto o da
un suo delegato, per la defnizione di un
piano d’azione per l’efcace atuazione dei
programmi e degli intervent previst dal
PNRR in ambito provinciale” è di fato un
commissariamento dei Comuni.
Uncem richiede lo stralcio del comma.
...le Prefetture?
4
L’implementazione di Regis per i Comuni e per tut gli Ent locali resta
complicata non certo per volontà o mancanze dei singoli Ent, ma per
la complessità della piataforma, la ridondanza delle richieste, la fragilità
informatca del sistema stesso, che richiede una neta semplifcazione
operatva e burocratca.
L’artcolo 12 del DL prevede “Ulteriori misure di semplifcazione in materia
di afdamento dei contrat pubblici PNRR e in materia di procediment
amministratvi”, ma l’utlizzo di Regis e la sua implementazione, guardando alla
versione atuale e complicata di Regis, non agevola questa semplifcazione e
velocizzazione degli intervent.
Regis buco nero
5
La digitalizzazione delle gare di appalto, la necessità di CIG anche
per intervent soto i 5mila euro, con l’eliminazione degli “SmartCIG”,
il difcile e complesso funzionamento delle piataforme di gestone
degli afdament (a partre dal MEPA) rallentano notevolmente le
procedure di afdamento e gestone degli appalt in tut gli Ent
locali. Le stazioni appaltant, anche dei Comuni in forma associata,
sono bloccate e rallentate da sistemi informatvi non di facile
accesso e ridondant nelle richieste burocratche.
Occorre con un emendamento fase di conversione del Decreto cosi
da permetere agli Ent locali di non dover ricorrere a CIG soto i
5mila euro di afdamento.
Appalti e CIG
6
La logica del “bando” [che il PNRR chiama sin
dal 2020 “Avvisi”...], per molteplici component
PNRR, non risponde alle esigenze dei territori, che
avrebbero invece necessità – in una dimensione
intercomunale e non municipale – di intervenire
tramite strument di programmazione e di strategia
d’area, oltre i confni amministratvi dei singoli Ent
locali. Quando potremo far evolvere il conceto di
bando in soluzioni strategiche e lungimirant?
Ma ora, quali graduatorie di avvisi PNRR verranno
fate scorrere? Chi ci sta lavorando?
Bandi, ancora?
7
La fragilità del sistema isttuzionale – non solo dei piccoli
Comuni, ma anche dei grandi, che mai vengono spint dal
PNRR a lavorare insieme –, in mancanza di una efcace
riforma nazionale degli Ent locali, emerge con partcolare
rilevanza, impedendo di fato a molt Comuni di rispondere
insieme, congiuntamente, in una logica strategica
territoriale e comunitaria ai bandi PNRR.
Eppure basterebbe dar seguito politco alle indicazioni di
proget in corso, come ITALIAE, che puntano a raforzare
la capacità amministratva dei Comuni, che si raforzano
proprio nel lavoro insieme. Non è mai troppo tardi.
Enti. Svegliamoci
8
I Comuni benefciari di risorse PNRR si trovano oggi a dover antcipare
ingent somme, risorse economiche delle quali non dispongono e che
arriveranno solo dopo mesi dall’avvio dei lavori, creando partcolare
soferenza fnanziaria nei Comuni. Uncem richiede la massima atenzione
su questo aspeto, risolvibile ad esempio tramite un fondo rotatvo per le
antcipazioni e per la cassa, predisposto ad esempio dal MEF con Cassa
Deposit e Prestt. Non sono oggi chiare [e sono troppo difcili] le modalità
per l’accesso al 30% delle antcipazioni, previsto nel DL 19 all’artcolo 11
(Procedure di gestone fnanziaria delle risorse del PNRR). I Comuni sono
entrat, avviando lavori e spesa, in una delicata e complessa crisi fnanziaria.
Lo Stato non può rendere i Comuni dei “polmoni fnanziari”.
Anticipi di cassa
9
La carenza di personale negli Ent locali non è risolta. È stato parzialmente
previsto un intervento statale con assunzioni a tempo determinato (formula
non congeniale a un sistema isttuzionale che contnua a perdere personale
e che, se lo assume, lo deve poter mantenere a tempo indeterminato), ma
dopo un lungo iter del relatvo decreto, che di fato però non contempla ad
esempio le Unioni di Comuni e le Comunità montane benefciarie del bando
sulle Green Communites (M2). Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitant e negli Ent sovracomunali quali Unioni di Comuni, Unioni montane di
Comuni, Comunità montane, devono essere consentte assunzioni a tempo
indeterminato di personale, non essendo le assunzioni a tempo determinato,
collegate a specifci proget dei quali l’Ente è benefciario, risolutve ed efficaci.
Chi lavora con chi
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