Autonomia, contiamola giusta. Vediamo chi, come, perchè. E chi ci frega

La riforma, la montagna, noialtri. E l'autonomia promessaci?

Già la Costituzione vigente dava e dà il giusto valore alla montagna con il suo articolo 44. “Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. LA LEGGE DISPONE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ZONE MONTANE.

Tale articolo ha carattere non esortativo, come da seguito, ma prescrittivo: “DISPONE”. C'era già in Costituzione dunque e di ben maggior valore. Non c'è stato dunque bisogno di aspettare il terzo millennio per inserire la montagna nella Costituzione.
 

Entusiasti gli onn. Borghi e De Menech e il sen. Del Barba

Il Presidente dell'UNCEM on. Borghi, del Verbano Cusio Ossola, l'on. De Menech di Belluno e il senatore valtellinese sen. Del Barba avevano diffuso la seguente dichiarazione congiunta:

- Loro. "Bottino pieno in Senato, missione compiuta! E' stata ancora ascoltata la nostra voce e la nuova Costituzione, se confermata in tutte le letture, parlerà di noi! L'area vasta montana entra in costituzione e consolida le particolari forme di autonomia precedentemente ottenute tramite la legge Delrio. Chi temeva che quanto ottenuto potesse essere cancellato con la riforma Costituzionale ora può esultare: la Costituzione blinda (? - ndr -) la Delrio e la nostra autonomia. Grazie al consueto e collaudato lavoro svolto insieme, il governo e i relatori hanno colto le nostre ragioni, approdate nell'emendamento 39.5000 che chiude a doppia mandata (? - ndr -) il discorso su area vasta e aree montane”.

- Noi. Può avere giustificazione l'on. Borghi ma solo in quanto Presidente dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Enti Montani) e non certo con riferimento alla situazione nostra o lombarda. Può infatti essere soddisfatto pensando a determinate zone del Paese o anche province all'interno del cui territorio restano marginalissime le zone montane rispetto alla loro economia complessiva. Pensando ad esempio alla Liguria lo sguardo di chiunque corre alla costa che va dalle Cinque Terre a Sanremo e via dicendo e non certo a quel territorio montano che pure in quelle zone c'è e ampio. Basti pensare che prima della soppressione erano 19 le Comunità Montane della regione. Pensando all'arco alpino e a quella specie di cordigliera che sono gli Appennini Borghi guarda alle 350 Comunità Montane superstiti e al futuro assetto generalizzato di Unioni dei Comuni. Il Presidente dell'UNCEM mentre rilascia la dichiarazione di cui sopra guarda dunque complessivamente agli oltre 4.000 Comuni. Li guarda tutti nello stesso modo, non applicabile al caso nostro per via della differenza con chi ha l'intero territorio montano e il confine, addirittura due su tre con un Paese extracomunitario.

L'emendamento

L'emendamento presentato ed approvato sembrava un passo avanti, anche se noi una certa diffidenza, alla San Tmmaso, l'abbiamo sempre espressa. Il testo:  «4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.».

Non tutto oro quel che luccica

Che significa “tenuto conto ANCHE delle aree montane”?

Che ci sta a fare quel termine in maiuscolo che la grammatica italiana definisce “congiunzione”? Il termine in effetti congiunge proprio, il resto e montagna in modo di fatto residuale. Ben lungi da chiamare in causa Croce, Hegel e qualcun altro usiamo la loro 'dialettica degli opposti' in un modo semplice, terra terra. Se si deve specificare che va “tenuto conto'” vorrebbe dire che senza questa specifica non se ne sarebbe tenuto conto!!!  Cosa palesemente assurda. Forse infatti che non ci fossero stati questi due termini avrebbero potuto fregarsene tutti della montagna?

Visto che non si scrive una relazione o si rilascia una dichiarazione ma che si deve ragionare in linea di Diritto va dunque osservato che il 'TENUTO CONTO' non è affatto norma prescrittiva ma in buona sostanza, in linea di Diritto, solo esortativa. Lo sarebbe stata, con rilevanti positive conseguenze, se fosse stato aggiunto un aggettivo, ad esempio “particolare” e si fosse tolta la pleonastica congiunzione. Così: “tenuto PARTICOLARE conto delle aree montane”. Non più esortazione ma dovere per il legislatore! Ma quell'aggettivo manca...

E dove sarebbe la risposta positiva alla nostra specificità?

Fin qui non c'è nessun riferimento per la nostra specificità. Siamo nel tema della montagna italiana che riguarda all'incirca più di un terzo del territorio nazionale (circa 106.000 kmq). Nessuna differenza normativa: Sondrio, Belluno, VCO come Potenza, Cuneo, L'Aquila e tante altre, nonostante la nostra caratteristica: 'interamente' montana. Capita dunque che di fatto la norma, 'le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale', non l'hanno fatta solo per noi ma vale anche per Potenza, Cuneo ecc., non interamente montane, non confinanti.

La Delrio

Secondo i citati parlamentari con l'emendamento 39.5000 approvato“ la Costituzione blinda la Delrio”. Sia consentito di dire che questa è una opinione non una certezza e lo dimostreremo (ovviamente pensando al futuro delle nostre valli e dei nostri figli saremmo felicissimi di essere, nei fatti e non a parole, smentiti!).

Ci vuole poco  Nella legge Delrio LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (14G00069) (GU n.81 del 7-4-2014 ) si trova:

art. 1 comma 3 Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

Da notare che il comma 51 si proietta nel futuro: “51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge”. E subito dopo: “52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione (si tratta di legislazione concorrente e di potestà legislativa delle Regioni - ndr), e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione”. Poi arriviamo no: “Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione”. Sembrerebbe buona cosa, ma...

Il comma 85 prevede le funzioni fondamentali per le Province (ci si riferisce al simulacro oggi esistente) in quanto Enti con funzioni di area vasta. A noi, BL e VCO le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificita' del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

In particolare poi il comma 87 precisa che le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

Nel momento in cui entra in vigore la riforma costituzionale le Province svaniscono come nebbia al sole e a noi resta in mano un pugno di mosche.

Nel momento in cui entra in vigore la riforma costituzionale cessano le materie 'in condominio' (legislazione concorrente) fra Stato e Regioni e queste vedono svanire come nebbia al sole il loro potere di negoziazione dato che lo Stato centrale glielo scippa e tutto va rigorosamente in quel di Roma.

Come fanno?

--- Come fa la Regione a legiferare a favore di Province-fantasmi dato che sono stata cancellate dal contesto istituzionale del Paese?

--- Come fanno le Regioni a legiferare su materie che le vedevano come soggetti compartecipi ma ora soggetto del tutto estraneo quelle competenze avendole lo Stato trasferite nella propria bisaccia in nodo esclusivo?

Ma allora?

C'è una via per 'blindare', per usare il termine del sen. Del Barba, la nostra specificità ed è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno e per gli affari regionali, di concerto con quelli alla semplificazione ecc. e dell'Economia. Lo prevede il comma 92 della Delrio per regolare i rapporti fra gli Enti morenti (Province) ed Enti neonati (Area vasta). Dovendo regolare tutta la materia tale DPCM dovrebbe recuperare le norme che ci riguardano.

Non basta ma a questo punto avendo esclusiva competenza nelle materie di cui all'art. 117 risulterebbe fisiologico da parte dello Stato usarne per attribuire le doverose deleghe agli Enti di area vasta aventi territorio interamente montano e confinanti o con Paese extracomunitario (noi e VCO o con Paese comunitario (BL), per non citare poi anche le due Province a Statuto Speciale.

Il DPCM in particolare supererebbe l'attuale contenzione dello Stato che ha impugnato la legge della Regione Lombardia dedicata a noi, in particolare ovviamente attribuendoci quello che al Pirellone si era di fatto ottenuto e cioè, importantissimo per noi, il demanio idrico.

Unità

Il recente convegno organizzato dai dipendenti della Prefettura - ma che poi era diventato un incontro istituzionale nell'incontro fra Enti e società civile - si era concluso con un documento che aveva una sola logica di fondo: l'unità. Vale anche oggi e l'obiettivo c'è: le deleghe che contano, in primis demanio idrico. Lo strumento: l'emanando DPCM. Manca la voglia anche se a pochi ma l'unità non la si fa a maggioranza...

La Regione

Non ci vengano a dire che dobbiamo rivolgerci alla Regione. Le deleghe che poteva dare, in base alle sua competenze, ce l'aveva già date. Non ci può dare quelle che relative materie che lo Stato si è ripreso in toto. Allo Stato dobbiamo non chiedere ma rivendicare.

PS Abbiamo già commentato la crescita del Ministro avvocatessa Boschi e la sua rapida salita della scala. Da portavoce di Renzi a Ministro, poi a Superministro, poi, di fatto e sebbene non in linea di diritto, Vicepresidente del Consiglio e oggi potremo dire Presidente del Consiglio-ombra visto che all'assemblea nazionale dei magistrati, dove era già andato il Ministro di Grazia e Giustizia, è tornata (!) lei a portare la voce del Governo. Chi si occupa del nostro problema, visto che un interlocutore bisogna pur sceglierlo, sa a chi rivolersi... (ndr)

 

 

Alberto Frizziero - 26.10.2015, ore 11.00
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