VIRUS 26.2 DIVIETI e LIMITAZIONI

VIRUS numero verde Lombardia per informazioni 800894545 - 112 solo emergenze sanitarie

DPCM 25.2.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) (GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020)

IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  25  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  23
febbraio 2020, n. 45, che  individua  misure  di  contenimento  della
diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  21  febbraio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
  Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa  con
il Presidente della Regione Lombardia  e  della  Regione  del  Veneto
rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
  Viste, altresi', le ordinanze adottate dal  Ministro  della  salute
d'intesa con  i  Presidenti  delle  Regioni  Emilia  Romagna,  Friuli
Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;
  Vista, inoltre, l'ordinanza  adottata  dal  Ministro  della  salute
d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi anche sul territorio nazionale;
  Ritenuto   di   adottare   ulteriori   misure    di    contenimento
dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3  del  decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, in materia di svolgimento delle  manifestazioni  sportive
di ogni  ordine  e  disciplina,  di  organizzazione  delle  attivita'
scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure  di
prevenzione  sanitaria   presso   gli   Istituti   penitenziari,   di
regolazione delle modalita'  di  accesso  agli  esami  di  guida,  di
organizzazione delle attivita' culturali e per il turismo;
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentito  il   Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, nonche' il Ministro per le politiche  giovanili  e  lo
sport, il Ministro dell'istruzione, il  Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca,  il  Ministro  della  giustizia,  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, il Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, il Ministro per gli affari regionali, nonche'  i  Presidenti
delle Regioni  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Lombardia,
Veneto, Piemonte, Liguria e  il  Presidente  della  Conferenza  delle
regioni;

                              Decreta:

                               Art. 1

             Misure urgenti di contenimento del contagio

  1. In  attuazione  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n.  6,  allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il
diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le  seguenti  ulteriori
misure di contenimento:
    a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi
e le competizioni sportive di ogni ordine  e  disciplina,  in  luoghi
pubblici o privati. Resta  consentito  lo  svolgimento  dei  predetti
eventi  e  competizioni,  nonche'  delle   sedute   di   allenamento,
all'interno di impianti  sportivi  utilizzati  a  porte  chiuse,  nei
comuni diversi da quelli  di  cui  all'allegato  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in
premessa;
    b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono
sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4,
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine  al  diritto
di  recesso  del  viaggiatore  prima  dell'inizio  del  pacchetto  di
viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla  presente
lettera;
    c) la riammissione nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per
assenze dovute  a  malattia  di  durata  superiore  a  cinque  giorni
avviene, fino alla data del 15 marzo 2020,  dietro  presentazione  di
certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
    d) i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attivita'
didattica  sia  stata  sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono
attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e  per  la
durata della sospensione, modalita' di  didattica  a  distanza  avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita';
    e) il giorno domenica 1°  marzo  2020,  su  tutto  il  territorio
nazionale, non avra' luogo il libero  accesso  agli  istituti  ed  ai
luoghi della cultura di cui all'art.  1,  comma  1,  del  decreto  11
dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme  per  l'istituzione
del biglietto d'ingresso ai  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di
antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»;
    f) in relazione alle attivita' espletate dagli uffici  periferici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle
Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano,  Padova,  Parma,
Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia,  Verona  e  Vicenza,  sono
adottate le seguenti misure:
      1) sospensione degli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli
uffici periferici della Motorizzazione civile aventi  sede  in  dette
province;
      2) regolazione delle modalita'  dell'accesso  dell'utenza  agli
uffici della Motorizzazione civile aventi  sede  in  dette  province,
mediante  predeterminazione   da   parte   del   dirigente   preposto
all'ufficio  del  numero  massimo  degli   accessi   giornalieri   ed
individuazione  di  idonei  spazi  di  attesa   esterni   alla   sede
dell'ufficio medesimo;
    g) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta in  favore
dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in
ragione della sospensione di cui  alla  lettera  f)  la  proroga  dei
termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285;
    h) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione
artistica musicale e coreutica nelle quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la  partecipazione  degli  studenti   alle   attivita'   didattiche o
curriculari,  le  attivita'  medesime  possono  essere  svolte,   ove
possibile, con  modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime
Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche
esigenze  degli  studenti  con  disabilita'.  Le  Universita'  e   le
Istituzioni  di  cui  al  precedente  periodo,   successivamente   al
ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto
necessario ed in ogni caso individuandone le relative  modalita',  il
recupero delle attivita'  formative  nonche'  di  quelle  curriculari
ovvero  di  ogni  altra  prova  o  verifica,  anche  intermedia,  che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
    i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e  coreutica,  queste  possono  essere  svolte,  ove  possibile,  con
modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e
Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di  cui  al
precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle
attivita' formative, nonche' di quelle curriculari,  ovvero  di  ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del  percorso  didattico;  le  assenze  maturate  dagli
studenti di cui alla presente lettera  non  sono  computate  ai  fini
della eventuale ammissione ad esami  finali  nonche'  ai  fini  delle
relative valutazioni;
    l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di  Corte  di
appello cui appartengono i comuni di cui  all'allegato 1  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020,  sino  al
15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in  relazione  alle
attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita'  urgenti,  il
Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il  dirigente  amministrativo,
puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche
in deroga a quanto disposto dall'art.  162  della  legge  23  ottobre
1960, n. 1196;
    m) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del Covid-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti
penitenziari e negli istituti penali per minorenni,  con  particolare
riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23  febbraio  2020,
sino al termine dello stato di emergenza.

Art. 2
                            Lavoro agile

  1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a
23 della  legge  22  maggio  2017,  n.  81,  e'  applicabile  in  via
provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i  datori  di  lavoro  aventi
sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli  Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi
residenti o domiciliati che svolgano attivita'  lavorativa  fuori  da
tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato,  nel  rispetto
dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in  assenza
degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi  di  informativa
di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in
via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile
sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
  2. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
23 febbraio 2020 e' soppresso.

Art. 3
                         Disposizioni finali

  1. Sono confermate e restano in vigore, con l'integrazione  di  cui
all'art. 1, lettera a), le  disposizioni  contenute  nelle  ordinanze
adottate dal Ministro della salute d'intesa con  i  Presidenti  delle
Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte  e
Veneto il 23 febbraio 2020 nonche' l'ordinanza adottata dal  Ministro
della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria  il  24
febbraio 2020.
  2. Le disposizioni del presente decreto producono il  loro  effetto
dalla  data  odierna  e  sono  efficaci,  salve  diverse   previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto
salvo  quanto  previsto  all'art.  2,  comma  2,  restano  ferme   le
previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  23
febbraio 2020.

    Roma, 25 febbraio 2020

                                          Il Presidente del Consiglio
                                                dei ministri         
                                                   Conte             
Il Ministro della salute
       Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2020
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 306
 

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