VIRUS 26.2 DIVIETI e LIMITAZIONI
DPCM 25.2.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) (GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23
febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della
diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con
il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto
rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
Viste, altresi', le ordinanze adottate dal Ministro della salute
d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;
Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute
d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi anche sul territorio nazionale;
Ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento
dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive
di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attivita'
scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di
prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di
regolazione delle modalita' di accesso agli esami di guida, di
organizzazione delle attivita' culturali e per il turismo;
Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e
delle finanze, nonche' il Ministro per le politiche giovanili e lo
sport, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'universita' e
della ricerca, il Ministro della giustizia, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro per gli affari regionali, nonche' i Presidenti
delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia,
Veneto, Piemonte, Liguria e il Presidente della Conferenza delle
regioni;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio
1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori
misure di contenimento:
a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi
e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti
eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento,
all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei
comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in
premessa;
b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono
sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4,
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto
di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di
viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente
lettera;
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per
assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni
avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di
certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attivita'
didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono
attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la
durata della sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilita';
e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio
nazionale, non avra' luogo il libero accesso agli istituti ed ai
luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 11
dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme per l'istituzione
del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di
antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»;
f) in relazione alle attivita' espletate dagli uffici periferici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle
Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma,
Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono
adottate le seguenti misure:
1) sospensione degli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli
uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette
province;
2) regolazione delle modalita' dell'accesso dell'utenza agli
uffici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province,
mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto
all'ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed
individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede
dell'ufficio medesimo;
g) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta in favore
dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in
ragione della sospensione di cui alla lettera f) la proroga dei
termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
h) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica nelle quali non e' consentita, per le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione degli studenti alle attivita' didattiche o
curriculari, le attivita' medesime possono essere svolte, ove
possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime
Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le
Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al
ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto
necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il
recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari
ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con
modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al
precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalita', il recupero delle
attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli
studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini
della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle
relative valutazioni;
l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di
appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al
15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle
attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita' urgenti, il
Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo,
puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche
in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre
1960, n. 1196;
m) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti
penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare
riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020,
sino al termine dello stato di emergenza.
Art. 2
Lavoro agile
1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e' applicabile in via
provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi
sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi
residenti o domiciliati che svolgano attivita' lavorativa fuori da
tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto
dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa
di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in
via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile
sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
2. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 febbraio 2020 e' soppresso.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Sono confermate e restano in vigore, con l'integrazione di cui
all'art. 1, lettera a), le disposizioni contenute nelle ordinanze
adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle
Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e
Veneto il 23 febbraio 2020 nonche' l'ordinanza adottata dal Ministro
della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24
febbraio 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto
dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto
salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, restano ferme le
previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020.
Roma, 25 febbraio 2020
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 306