EVENTI DI FINE MILLENNIO. 11) Capitolo undicesimo. IL BIM, ESSENZIALE STRUMENTO DI TUTELA. – 3.1) ATTIVITA’
La legge 991/52
L’attività del B.I.M. va distinta in due settori: quella relativa alla funzione di “Consorzio di Bonifica Montana” e quella diciamo d’Istituto.
In questo capitolo ci soffermiamo sulla prima, svolta all’interno dell’Ente ma in modo autonomo dalla “Sezione Autonoma di Bonifica Montana” che trae origine da una legge fondamentale per la montagna italiana la legge 25 luglio 1952, n. 991 Provvedimenti in favore dei territori montani” pubblicata 6 giorni dopo sulla G.U. n. 176, legge che riportiamo, nelle parti essenziali, in appendice dato il suo carattere di pietra miliare per quanto riguarda la montagna.
Il comprensorio di bonifica montana dell’Adda alpino
La legge richiamata infatti é quella “del concetto di montanità”, ma non si basa solo sui principi risultando concretamente operativa. Ha infatti subito una sua applicazione con un decreto interministeriale che il 14 febbraio 1953 delimita il comprensorio di bonifica montana dell’Adda alpino, un territorio di circa 210.000 ettari sui 321.200 della provincia. Restavano fuori le Valli dello Spol, del Liro, del Mera, del Reno di Lei e parte notevole del fondovalle tra Piantedo e Tirano. L’ampliamento, richiesto dal BIM con delibera consiliare del 2 marzo 1964, arrivò con un DPR 6 marzo 1968 n. 860.
L’intervento del BIM
Perché il BIM? Perché, mancando l’Ente locale idoneo allo svolgimento delle attività connesse, era stato proprio il Consorzio BIM a richiedere che gli fossero attribuite le funzioni di Consorzio di bonifica montana. Il 9 febbraio del 1960 arrivava il via libera con un decreto interministeriale e il 24 aprile successivo il BIM istituiva al suo interno la Sezione Autonoma di Bonifica Montana.
Un grande evento, il Piano
Si poteva pensare allo Statuto, al catasto consortile, ad altre cose importanti ma, più importante in assoluto, al Piano generale di bonifica montana. Non solo pensarvi ma anche provvedervi dopo che il 25 maggio del 1961con decreto 64782 il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste aveva dato il suo placet. Nelle discussioni politiche, ma anche nel dibattito culturale, degli anni ’70 in particolare si è molto discettato lamentando la carenza di programmazione e di partecipazione. Il Piano generale di bonifica montana lo smentisce. In un tempo non breve ci furono una fase di raccolta di dati e notizie, una seconda di verifica del materiale acquisito, la valutazione di una commissione tecnica di elevata qualificazione, ampie e approfondite discussioni con Sindaci e mondo agricolo, il completamento delle rilevazioni locali. A questo punto la parola passò ai due tecnici incaricati di stendere il piano, dr. Serragiotto e dr. Guetti. Il 10 aprile del 1969 c’era l’approvazione congiunta da parte dei Ministri dell’Agricoltura e delle Foreste e dei Lavori Pubblici.
Escluso un ristrettissimo gruppo di addetti ai lavori in provincia vi è stata e vi è scarsissima consapevolezza di cosa ha rappresentato per Valtellina e Valchiavenna la Sezione Autonoma di Bonifica Montana, sintetizzata con SABM, tenuto inoltre conto della favorevole circostanza di avere avuto titolare del Dicastero dell’Agricoltura (Governo Rumor (12.12.1968 - 08.08.1969) proprio il Presidente del BIM, sen. Athos Valsecchi.
La SABM cesserà nel 1976 con la soppressione dei Consorzi di bonifica con un eccezionale bilancio. Volendo rifarci solo alle fonti ufficiali avendone sino a fine 1973 diamo il compendio degli interventi dall’istituzione sino a questa data.
L’attività sino a fine 1973
Il resoconto è in forma riassuntiva perché altrimenti occorrerebbero decine di pagine.
OPERE CONCLUSE
53 opere di sistemazione idraulico forestale
99 strade di montagna
7 impianti di irrigazione
6 interventi su acquedotti
15 interventi vari
Il tutto per un totale – valore riferito al tempo dell’esecuzione – 5.143.471.000 £
OPERE AVVIATE
10 opere di sistemazione idraulico forestale
32 strade di montagna
4 impianti di irrigazione
17 interventi vari
Il tutto per un totale – valore riferito al tempo dell’esecuzione – 9.402.120.000 £
OPERE IN PROGETTAZIONE FINANZIATE
8 opere di sistemazione idraulico forestale
13 strade di montagna
2 impianti di irrigazione
12 interventi vari
Il tutto per un totale – valore riferito al tempo dell’esecuzione - 1.038.200.000 £
OPERE IN PROGETTAZIONE NON FINANZIATE
8 opere di sistemazione idraulico forestale
13 strade di montagna
4 impianti di irrigazione
28 interventi vari
Il tutto per un totale – valore riferito al tempo dell’esecuzione – 7.536.417.998 £
Stato, Feoga e il BIM come “Finanziaria”
Il totale degli interventi assomma pertanto a 24.015.208.998 £, ottenuti in gran parte dallo Stato e dal FEOGA (il fondo agricolo comunitario). E’ da precisare al riguardo che l’Italia usufruiva in parte minima dei fondi che le sarebbero spettati, e questo sostanzialmente per il ritardo con cui avvenivano i pagamenti. Nel periodo in cui era Ministro dell’Agricoltura il sen. Valsecchi vi era stata la massima accelerazione di tutte le procedure riducendo questo ritardo a…solo un anno! Chi interveniva voleva ovviamente essere pagato e così pochissimi in Italia usufruivano di questi fondi. In Valtellina il problema era stato brillantemente risolto in quanto il BIM faceva, sostanzialmente, da finanziaria. Essendo la SABM al suo interno utilizzando i fondi di cassa il BIM anticipava le somme occorrenti per pagare le imprese. Si riusciva così ad avere i soldi dal FEOGA e i lavori procedevano spediti. Non era cosa da poco: allora l’impianto pluvirriguo era il maggiore d’Europa.
La SABM cessa con la soppressione dei Consorzi di Bonifica Montana e il lpassaggio delle loro funzioni alle Comunità Montane.
APPENDICE: LEGGE 25 LUGLIO 1952, n. 991 (GU n. 176 del 31/07/1952)
PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI. (G.U. N.176 DEL 31 LUGLIO 1952)
DATA A ROMA, ADDÌ 25 LUGLIO 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI -
SPATARO - ZOLI - PELLA
- VANONI - ALDISIO -
CAMPILLI - RUBINACCI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: ZOLI
TITOLO I. DEI TERRITORI MONTANI
ART. 1. (DETERMINAZIONE DEI TERRITORI MONTANI).
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE SONO CONSIDERATI TERRITORI MONTANI I COMUNI CENSUARI SITUATI PER ALMENO L'80 PER CENTO DELLA LORO SUPERFICIE AL DI SOPRA DEI 600 METRI DI ALTITUDINE SUL LIVELLO DEL MARE E QUELLI NEI QUALI IL DISLIVELLO TRA LA QUOTA ALTIMETRICA INFERIORE E LA SUPERIORE DEL TERRITORIO COMUNALE NON È MINORE DI 600 METRI, (Omissis, a determinate condizioni di reddito…)
TITOLO II. DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI
ART. 2. (MUTUI DI MIGLIORAMENTO E PER L'ARTIGIANATO MONTANO).
ART. 3. (SUSSIDI E CONCORSI DELLO STATO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO). Sono elevati, per la montagna, sino a un massimo del 30% della spesa, al 60% per impianti di fertirrigazione e irrigazione a pioggia, al 75% per i boschi e percentuali diverse per altre tipologie minori).
ART. 4. (CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI E PER L'AGGIORNAMENTO E L'ASSISTENZA TECNICA)..
ART. 5. (CONCESSIONE DI STUDI).
ART. 6. (DEMANIO FORESTALE).
ART. 7. (ESPROPRIAZIONI).
ART. 8. (AGEVOLAZIONI FISCALI).
TITOLO III DEGLI ENTI PER LA DIFESA MONTANA
CAPO I. DELLE AZIENDE SPECIALI E DEI CONSORZI PER LA GESTIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEGLI ENTI PUBBLICI.
ART. 9 (COSTITUZIONE OBBLIGATORIA).
CAPO II. DEI CONSORZI DI PREVENZIONE.
ART. 10. (COSTITUZIONE).
ART. 11. (PRESCRIZIONI DEI CONSORZI).
ART. 12. (COMPITI E FACOLTÀ).
ART. 13. (RINVIO).
TITOLO IV. DELLA BONIFICA MONTANA
CAPO I. DEI COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA.
ART. 14. (CLASSIFICAZIONE E DELIMITAZIONE).
I TERRITORI MONTANI, CHE, A CAUSA DEL DEGRADAMENTO FISICO O DEL GRAVE DISSESTO ECONOMICO, NON SIANO SUSCETTIBILI DI UNA PROFICUA SISTEMAZIONE PRODUTTIVA SENZA IL COORDINAMENTO DELLA ATTIVITÀ DEI SINGOLI E L'INTEGRAZIONE DELLA MEDESIMA AD OPERA DELLO STATO, POSSONO ESSERE DELIMITATI E CLASSIFICATI IN COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI PROPRIETARI O DI UN QUALSIASI ENTE INTERESSATO O DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PROMOSSO DAL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE, DI CONCERTO CON I MINISTRI PER IL TESORO E PER I LAVORI PUBBLICI.
QUANDO SIA RESO NECESSARIO DALLE ESIGENZE DELLA SISTEMAZIONE E DALL'ORGANICITÀ DELL'INTERVENTO PUBBLICO, POSSONO ESSERE INCLUSI NEI COMPRENSORI DI BONIFICA ANCHE TERRITORI CHE NON PRESENTINO LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA PRESENTE LEGGE. TALI TERRITORI SONO AMMESSI, PER IL SEMPLICE FATTO DELLA INCLUSIONE IN UN COMPRENSORIO DI BONIFICA MONTANA, A GODERE DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI CONCESSE DALLA PRESENTE LEGGE.
ART. 15. (CLASSIFICAZIONE DI COMPRENSORI DI BONIFICA
E DI BACINI MONTANI IN COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA).
ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE, DI CONCERTO CON QUELLI PER I LAVORI PUBBLICI E PER IL TESORO, DETERMINA QUALI DEI COMPRENSORI DI BONIFICA, CLASSIFICATI AI TERMINI DEL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215, E QUALI BACINI MONTANI DELIMITATI AI SENSI DEL TITOLO II DEL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3267, ABBIANO LE CARATTERISTICHE DEI COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA E DEBBANO ESSERE REGOLATI DALLE NORME PER ESSI STABILITE DALLA PRESENTE LEGGE.
NELLE ZONE CHE RESTINO A FAR PARTE DEI COMPRENSORI DI BONIFICA REGOLATI DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, NUMERO 215, RICLASSIFICATI AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA, SONO APPLICABILI, IN QUANTO PIÙ FAVOREVOLI, LE DISPOSIZIONI PER I TERRITORI MONTANI PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE, NEI LIMITI TERRITORIALI DA STABILIRSI CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE DI CONCERTO CON QUELLO PER I LAVORI PUBBLICI.
CAPO II. DEI CONSORZI DI BONIFICA MONTANA E DEL PIANO GENERALE DI BONIFICA
ART. 16. (COSTITUZIONE E COMPITI DEI CONSORZI DI BONIFICA
MONTANA).
NEI COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA CLASSIFICATI AI SENSI DEI PRECEDENTI ARTICOLI 14 E 15 POSSONO COSTITUIRSI CONSORZI DI BONIFICA MONTANA TRA I PROPRIETARI INTERESSATI, PER INIZIATIVA DEGLI STESSI O DEGLI ENTI PUBBLICI INTERESSATI. IN DIFETTO, SI PROVVEDE D'UFFICIO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE, D'INTESA COL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.
I CONSORZI DI BONIFICA MONTANA PROVVEDONO ALL'ESECUZIONE, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE DI BONIFICA DEI TERRITORI MONTANI.
PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DALLA PRESENTE LEGGE, I CONSORZI DI BONIFICA MONTANA SONO COSTITUITI E DISCIPLINATI SECONDO LE NORME STABILITE PER I CONSORZI DI BONIFICA AL TITOLO V, CAPO I, DEL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215.
ART. 17. (PIANO GENERALE DI BONIFICA MONTANA).
PER CIASCUN COMPRENSORIO DI BONIFICA MONTANA DEVE ESSERE REDATTO UN PIANO GENERALE DI BONIFICA. IL PIANO CONTIENE IL PROGETTO DI MASSIMA DELLE OPERE DI COMPETENZA STATALE E L'INDICAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL SUOLO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE, NECESSARIE AI FINI DELLA TRASFORMAZIONE AGRARIA DEL COMPRENSORIO.
IL PIANO GENERALE È REDATTO, PER CONCESSIONE DELLO STATO, À TERMINI DEL PRECEDENTE ART. 5, DAL CONSORZIO DEI PROPRIETARI, DA PROVINCIE, COMUNI E LORO CONSORZI, O ALTRI ENTI PUBBLICI INTERESSATI, O DA ASSOCIAZIONI E ISTITUTI CHE ABBIANO LO SCOPO DI FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO TECNICO ED ECONOMICO DELLA MONTAGNA.
IN DIFETTO, IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE, DI INTESA COL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, PROCEDE DIRETTAMENTE AGLI STUDI ED ALLE RICERCHE ANCHE SPERIMENTALI, NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE, NONCHÉ ALLA COMPILAZIONE DEL PIANO STESSO.
IL PIANO GENERALE È PUBBLICATO CON LE MODALITÀ STABILITE DALLE NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DI CUI ALL'ART. 38 DELLA PRESENTE LEGGE.
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE, DI CONCERTO CON QUELLO PER I LAVORI PUBBLICI, SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, DECIDE SUI RICORSI E SULLE OPPOSIZIONI PRESENTATE, APPROVA IL PIANO E PUÒ INTRODURRE IN ESSO MODIFICHE E INTEGRAZIONI, ANCHE AI FINI DEL COORDINAMENTO DEL PIANO STESSO CON LE OPERE DI DIFESA IDRAULICA E CON I PIANI RELATIVI A COMPRENSORI DI BONIFICA CLASSIFICATI AI SENSI DEL REGIO DECRETO AI SENSI DEL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215, RICADENTI NEL MEDESIMO BACINO IDROGRAFICO.
ART. 18. (EFFETTI DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO).
L'APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE HA PER EFFETTO DI DETERMINARE LE OPERE E LE ATTIVITÀ DA CONSIDERARE PUBBLICHE E QUINDI DI COMPETENZA DELLO STATO E DI RENDERE OBBLIGATORIA PER I PRIVATI L'ESECUZIONE DELLE OPERE INDICATE NEL PIANO STESSO, CON I SUSSIDI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE. CON IL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO VENGONO FISSATE LA MISURA DEL SUSSIDIO, I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ESECUTIVI DI TRASFORMAZIONE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ E I TERMINI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE DI TRASFORMAZIONE PREVISTE NEL PIANO STESSO.
QUALORA GLI INTERESSATI NE FACCIANO RICHIESTA, ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DA ESEGUIRE NELLE PROPRIETÀ CON UN REDDITO DOMINICALE COMPLESSIVO INFERIORE A LIRE 5000, SECONDO LA STIMA CATASTALE DEL 1937-39, PROVVEDE IL CONSORZIO.
GLI INTERESSATI POSSONO INOLTRE CHIEDERE CHE IL CONSORZIO PROVVEDA ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE STESSE. LE SPESE DI PROGETTAZIONE SONO ANTICIPATE DALLO STATO SALVO RECUPERO A CARICO DEGLI INTERESSATI IN UN PERIODO DI TEMPO NON MINORE DI TRENTA ANNI E SENZA INTERESSE.
L'APPROVAZIONE DEL PIANO HA PURE L'EFFETTO DI SOTTOPORRE A VINCOLO IDROGEOLOGICO I TERRENI CHE NEL PIANO STESSO SIANO DELIMITATI AL FINE DELL'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO, OVVERO DI LIBERARLI DAL VINCOLO E DI RENDERE POSSIBILI TUTTI I MUTAMENTI DI DESTINAZIONE DEI TERRENI NECESSARI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO STESSO, SENZA CHE OCCORRA L'OSSERVANZA DELLE NORME DEL TITOLO PRIMO DEL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3267, PER QUANTO CONCERNE LA PROCEDURA PRESCRITTA PER IL VINCOLO E LO SVINCOLO DEI TERRENI, NONCHÉ PER LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI IN ALTRE QUALITÀ DI COLTURA
Seguono poi altre norme, certamente di notevole interesse, ma non direttamente pertinenti alla presente trattazione.
Alberto Frizziero