MONDIALI 2005 SOTTO TIRO DELLA MAGISTRATURA. ANZI NO: PRE-MONDIALI. COSA E' AVVENUTO PRIMA? MOLTI 'AVVISATI' IN ALTA VALLE. SFILZA DI REATI IPOTIZZATI. DICHIARAZIONI SERENE 11 4 20 45

Ha destato sensazione la notizia dell'indagine in corso, ora, sui mondiali di sci del 2005, anzi, a quanto è dato di apprendere, su quelli che chiamiamo 'per-mondiali'. Ipotesi di reato si configurerebbero dunque non su quanto realizzato, ma sul come si sia svolta la fase di preparazione.

C'è una chiave di lettura non difficile scorrendo le ipotesi di reato.

C'è una chiave di lettura non difficile del perché l'indagine si sia avviata pochi mesi fa, ad anni di distanza dalle gare.

Non ne facciamo cenno. Sarebbero congetture e potrebbero anche non essere confermate.

Stiamo ai fatti cominciando ad illustrare a chi non mastica il Codice Penale a pranzo e cena cosa ci sta dietro i numeri che indicano i vari articoli del Codice che potrebbero essere stati violati.

Gli articoli del Codice penale. Cosa dicono e che pene prevedono

LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO II

Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

- Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317. Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 323. Abuso di ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO V

Dei delitti contro l'ordine pubblico

- Art. 416. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (1) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. (2)

(1) Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94

(2) Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 11 agosto 2003, n 228

LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO XIII

Dei delitti contro il patrimonio

Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

- Art. 640. Truffa.

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). (1)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

(1) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 28, della L. 15 luglio 2009, n. 94

Le opere sotto la lente

Bormio: il parcheggio alla funivia e il garage sotterraneo al Tennis

Valfurva: parcheggio di Santa Caterina

Gli 'avvisati'

Prendiamo nota che gli 'avvisati' sarebbero quasi una trentina, fra alcuni amministratori delle Giunte comunali di Bormio, sia quella guidata da Renato Pedrini che quella venuta dopo, 2006, guidata da Elisabetta Ferro Tradati, funzionari e un imprenditore.

'Avvisati' non vuol dire colpevoli

Già qualche titolo di troppo può far pensare a chissà di quali diavolerie e malversazioni siano accusati i destinatari degli avvisi di garanzia anche perché ormai il malvezzo dei nostri colleghi imperversa. Grandi titoli, e ripetuti, all'inizio dell'indagine. Titolini, quando va bene, nel caso di proscioglimento. L'avviso di garanzia era nato a tutela dell'accusato. Ora viene preso, al minimo, come indizio di colpevolezza.

'Avvisati': persone stimate

Siamo in una provincia dove ci si conosce abbastanza. Le persone nominate sono persone stimate. E' estremamente arduo ipotizzare che abbiano inseguito e conseguito un tornaconto personale.

Qualche dichiarazione registrata indica una serenità di fondo che in genere è quella di chi sa di non avere intenzionalmente fatto niente di male. Il pericolo in questi non sta a Palazzo di Giustizia ma in quell'accanimento mediatico che è il bubbone del giornalismo attuale in costante perdita di lettori (non c'è più in Italia un quotidiano sopra le 500.000 copie!).

Il generale Tempo

Conta, conta molto, conta moltissimo il Generale Tempo.

L'andare rapidamente alla prima udienza è quello che certamente vogliono le persone coinvolte ma è anche quello che un po' tutti desiderano. Le ombra vanno spazzate via e c'è un solo modo per farlo, quello della rapidità.

Non ci piace per niente vedere nell'0elenco degli articoli del Codice Penale tirati in ballo il 416. L'Associazione per delinquere non rientra nel costume dei valtellinesi.

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