7 20 9 DALLA MANOVRA ECONOMICA UNO STRAORDINARIO RISULTATO CON L'APPROVAZIONE DEL NOSTRO EMENDAMENTO 'IDROELETTRICO' DI PORTATA STORICA PERCHE' INTRODUCE IL PRINCIPIO DELLA COMPARTECIPAZIONE LOCALE ALL'UTILIZZO IDROELETTRICO
Non era facile, anzi era molto difficile.
La situazione generale e quella della finanza pubblica.
La situazione politica con molto nervosismo.
Le mille richieste da ogni parte per cercare di allentare i vincoli della manovra.
L'enorme numero di emendamenti che lasciavano presagire, come è stato, il ricorso alla fiducia e quindi con i punti interrogativi del caso.
Abbiamo fatto centro.
Risultato straordinario di portata storica perché viene introdotto in Italia - e quindi la nostra azione è stata utile per tutto il territorio nazionale, là almeno ove vi sono impianti idroelettrici - il principio della compartecipazione.
Doveroso dire grazie ai nostri parlamentari e a quelli che si sono associati ed in particolare, ciascuno nel suo ambito, a Tremonti, Giorgetti, Borghi (Presidente UNCEM), al Presidente della Provincia che ha, credendoci, tracciato questa strada acquisendo un consenso pressoché unanime in Valle, al cons. Parolo la cui esperienza a Montecitorio è servita, e a tanti altri ancora
A parte pubblichiamo il testo integrale, ora puntualizziamo le questioni importanti seguendo il testo:
- Per i comuni e i consorzi dei bacini imbrife rimontani, a decorrere dallo gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00; con aggiornamento biennale.
6-bis. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: '', e fino alla concorrenza di esso'', sono soppresse.
6-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: ''avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché di idonee misure di compensazione territoriale'';
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma l sono prorogate di 5 anni''.
c) il comma 2 è sostituito con il seguente:
''2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del deereto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.'';
d) il comma 8 (8. Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010
si applicano i termini di scadenza stabiliti nell'atto di concessione).
è sostituito dal seguente:
''8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma l del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente-comma non può- comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
''8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora-concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.'';
j) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
''10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni''.
6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter del presente articolo si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza.
6-quinquies. Le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente- alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato».
All'art. 15 erano stati presentati 38 emendamenti. E' passato solo il nostro con uno, sostanzialmente procedurale, relativo alle autostrade venete
E' vero che non siamo ancora alla legge, che occorre cioè l'OK anche della Camera ma si prospetta anche lì la fiducia.
L'unica cosa obiettivamente sorprendente la tiepida accoglienza in Valle. Ma ci si rende conto di quale straordinario risultato si è raggiunto?
Ci si rende conto che cosa si potrà consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti?
Ci sarà tempo per parlarne e anche modi per far toccare con mano ai valtellinesi il libro della storia.
Alberto Frizziero