ORA È LEGGE IL PDL N. 392 "AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E URBANISTICO DELLA LOMBARDIA

«Un progetto di legge importante» per il Presidente della Commissione Territorio e relatore Giovanni Bordoni, «che ha tra i suoi fini il miglioramento delle condizioni abitative delle famiglie; il rilancio dell'economia e del comparto

Milano, 14 luglio 2009. È stato approvato a maggioranza in Consiglio il Pdl n. 392 "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia.

«Un progetto di legge importante», sottolinea il presidente della Commissione Territorio e relatore Giovanni Bordoni, «che ha tra i suoi fini il miglioramento delle condizioni abitative delle famiglie; il rilancio dell'economia e del comparto dell'edilizia, anche attraverso semplificazioni procedurali, e del suo indotto; l'adeguamento degli standard energetici delle abitazioni e la sistemazione o l'eliminazione di edifici incongrui nei centri storici».

In particolare, il Pdl n. 392 riguarda quattro filoni di intervento:

1) il recupero di parti inutilizzate di edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della L. 12 (31 marzo 2005) nelle aree non agricole e prima dell'entrata in vigore della L. 93/1980 nelle aree agricole;

2) l'ampliamento di edifici residenziali esistenti fuori dai centri storici e la sostituzione di quelli non compatibili nei centri storici;

3) la sostituzione degli edifici produttivi in aree industriali;

4) la nuova edificazione per i quartieri Erp (Edilizia residenziale pubblica) e la loro riqualificazione.

Gli strumenti che potranno essere utilizzati per eseguire i lavori sono la DIA e il permesso di costruire, a seconda della tipologia di intervento e del livello di protezione architettonico-ambientale del contesto in cui si intende intervenire. Le richieste di autorizzazione dell'intervento dovranno essere presentate, a partire dal 16 ottobre 2009, entro 18 mesi per gli interventi di recupero e ampliamento ed entro 24 mesi per quelli riguardanti l'edilizia residenziale pubblica.

Il contributo del consigliere valtellinese è stato particolarmente intenso in questo progetto di legge, determinando modifiche importanti per il suo migliore utilizzo. In particolare, è importante segnalare:

• l'aumento da 1.000 a 1.200 mc della volumetria degli edifici diversi da quelli uni/bifamigliari per i quali è possibile aumentare fino al 20% la volumetria esistente, in modo da consentire questa opportunità ad esempio anche alle case a schiera fino al limite della suddetta volumetria;

• la possibilità di intervento al di fuori dei centri storici su edifici residenziali con la relativa sostituzione e aumenti fino al 30%, nonché su edifici non residenziali o parzialmente residenziali che, nelle zone a prevalente destinazione residenziale, possono essere sostituiti con nuovi edifici esclusivamente residenziali di volumetria non superiore a quella esistente;

• la possibilità di intervenire all'interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione su edifici residenziali esistenti non coerenti con il contesto, con incremento fino al 30% della volumetria originaria;

• l'ammissibilità di sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti, nelle aree a destinazione secondaria, previa individuazione da parte dei Comuni, sempre con incremento volumetrico che può essere portato al 35% nel caso in cui gli interventi assicurino un congruo equipaggiamento arboreo;

• la previsione di cessione totale o parziale dei volumi di Edilizia residenziale pubblica, generati dai quartieri ERP esistenti, in misura pari al 40% anche a soggetti privati che si impegnino a realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica anche convenzionata, che possono essere localizzati all'esterno dei quartieri medesimi, all'interno dei processi di attuazione del "Piano casa" previsto dal governo nazionale.

Sintesi della legge

Art. 2 (Utilizzo del patrimonio esistente)

Per le zone non agricole, edifici ante L. 12/2005, prevede l'utilizzo:

• di superfici e volumi esistenti inutilizzati per residenza o per altre funzioni ammesse;

• di seminterrati per accessori alla residenza, alle attività economiche collegate e per attività professionali.

Per le zone agricole - edifici ante L. 93/80, prevede l'utilizzo:

• di parti inutilizzate per abitazione del proprietario, della famiglia dell'imprenditore e per i dipendenti dell'azienda;

• per ricettivo non alberghiero;

• per uffici o attività di servizio.

È vietata la totale demolizione e ricostruzione. È prescritto il rispetto del paesaggio, dell'architettura e dei requisiti minimi di efficienza energetica.

Art. 3 (Ampliamento e sostituzione di edifici esistenti)

Per edifici ante L. 12/2005, prevede l'ampliamento:

• per abitazioni mono-bifamiliari non oltre il 20% dei volumi esistenti e comunque non superiore ai 300 mc;

• per gli altri edifici non oltre il 20%, con volumetria comunque non superiore a 1.200 mc, a condizione di ridurre del 10% il fabbisogno di energia per il riscaldamento dell'edificio primario.

Per zone esterne ai centri storici e a vecchi nuclei è prevista:

• la sostituzione di edifici residenziali esistenti, con incremento fino al 30% del volume esistente a condizione di ridurre del 30% del fabbisogno energetico.

• la sostituzione di edifici solo in parte residenziali e non residenziali con una volumetria non superiore all'esistente e altezza e rapporti di copertura rapportati alle zone residenziali contigue.

Per zone all'interno di centri storici e vecchi nuclei è prevista:

• la sostituzione di singoli edifici residenziali non coerenti con il contesto con gli incrementi e i limiti di cui sopra, ma con il potere vincolante della Commissione Regionale;

Per aree a destinazione secondaria è prevista:

• la sostituzione di edifici produttivi con gli incrementi e i limiti di cui sopra, ma con l'aggiunta del 5% obbligatorio per piante e spazi a verde;

In generale vanno osservati: il vincolo del non superamento del 50% dell'indice fondiario e di copertura dello strumento urbanistico e di 4 metri dell'altezza massima consentita. Resta ferma la possibilità di mantenimento della volumetria esistente. Per i comuni in zona sismica è obbligatorio presentare la DIA o il permesso di costruire.

Art. 4 (Riqualificazione quartieri Erp)

• I proprietari di immobili Erp possono intervenire nei quartieri con gli incrementi e i limiti previsti dall'art. 3.

• La realizzazione di nuove volumetrie Erp, anche convenzionate, non possono superare il 40% di volume di Erp del quartiere, sono richiesti i requisiti energetici minimi e la contestuale esecuzione di interventi di recupero energetico e ambientale dell'intero quartiere;

• È prevista la possibilità di cessione in tutto o in parte ad altri operatori d

• È prevista un'accelerazione della conclusione degli interventi di Erp delle ALER, con individuazione di quelli prioritari attraverso decreti del Presidente della Giunta.

Art. 5 (Disposizioni generali)

• Nei parchi, tutte le modalità di intervento previste dagli articoli precedenti prevedono una riduzione di 1/3 degli incrementi volumetrici previsti dagli artt. 3 e 4;

• I Comuni possono disporre modalità tecniche di intervento;

• Gli interventi previsti dagli artt. 2, 3 e 4 non sono consentiti in ambiti vincolati di rilevanza storica, architettonica e paesaggistica;

• I Comuni hanno facoltà di ridurre gli oneri concessori, di urbanizzazione e di costo di costruzione.

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