IL TESTO COMMENTATO DEL DDL CHE VUOL SOPPRIMERE LE PROVINCE E ISTITUIRE 'ENTI REGIONALI' 11 9 10 35

l Consiglio dei Ministri si è riunito l'8 settembre ed ha esaminato ed approvato due disegni di legge costituzionale. Il primo, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia, introduce nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio. Il secondo - che interessa in particolare la presente nota - su proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri per le riforme ed il federalismo e per la semplificazione normativa, disciplina il procedimento di soppressione della Provincia quale ente locale statale.

Ne parlano in tanti, dicono la loro, criticano o consentono ma in pochi hanno letto il testo del provvedimento anche perché ovviamente è scritto in stile giuridico con i rimandi e il resto. Noi non ci limitiamo a pubblicarlo ma cerchiamo anche di spiegarlo con i dovuti riferimenti all'esistente, a quello che cioè la Costituzione oggi sancisce. Vediamo dunque il Disegno di Legge governativo:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE "SOPPRESSIONE DI ENTI INTERMEDI"

ARTICOLO PRIMO

(Soppressione del livello territoriale di governo provinciale)

1. Alla rubrica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, la parola: "Province" è

sostituita dalle seguenti: "Città metropolitane".

Il titolo era: LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

=== L'articolo diceva: Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione etc. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole: "dalle Province,";

b) al secondo comma, sono soppresse le parole: "le Province,".

=== L'articolo diceva: - vedi sopra l'art. 114 -

3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) alla lettera p), sono soppresse le seguenti parole: ", Province";

b) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: ", le Province".

=== L'articolo 117 diceva (per le parti interessate dalle modifiche):

- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane

- sesto comma: La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

4. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: "Province,";

b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: ", le Province";

c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: ", le Province".

=== L'articolo 118 diceva:

- comma primo: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

- comma secondo: I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

- comma quarto: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

5. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: "le Province,";

b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: "le Province,";

c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: "alle Province,";

d) al quinto comma, sono soppresse le seguenti parole: "Province,";

e) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: "le Province,";

6. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: ", delle Province".

7. All'articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è soppresso.

8. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è soppresso.

-=== L'articolo 119 riguarda norme varie di carattere economico-finanziario.

ARTICOLO SECONDO

(Competenza legislativa regionale in tema di governo di area vasta)

1. All'articolo 117, quarto comma della Costituzione, è premesso il seguente periodo:

"Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, istituire sull'intero territorio regionale forme associative quali enti locali regionali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento".

=== Il richiamo di cui sopra all'art. 123 riguarda il quarto e ultimo comma che recita "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

2. Le Regioni, nell'esercizio della propria competenza legislativa di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, relativa agli enti locali regionali, disciplinano l'ordinamento dei medesimi, in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati: Ogni ente locale regionale ha un Presidente. La legge regionale può prevedere, per il solo Presidente, l'elezione a suffragio universale e diretto. Le Regioni non possono istituire alcun ente locale regionale il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana.

=== Ritorna la soluzione già proposta nella precedente soluzione, poi abbandonata, che prevedeva una soppressione selettiva.

ARTICOLO TERZO

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione, entro un anno dalla data in entrata in vigore della presente legge costituzionale, le Regioni disciplinano gli enti locali regionali di cui all'articolo117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'art. 2 della presente legge costituzionale. Alla data di cessazione del mandato amministrativo delle singole province in corso alla data di scadenza del termine di cui al primo periodo, le stesse sono soppresse e sono contestualmente istituiti gli enti locali regionali previsti dalle rispettive leggi regionali.

2. Fatta salva la potestà legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, primo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in caso di mancata entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 e fino alla entrata in vigore della stessa, il Governo, su proposta del Ministro dell'Interno, previa delibera del Consiglio dei Ministri, nomina, alla data di cessazione dei singoli mandati amministrativi provinciali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, un commissario 'ad acta' per l'esercizio di tutte le funzioni di ciascuna Provincia.

3. Fino alla soppressione di cui al comma 1, le Province continuano ad essere disciplinate sulla base delle disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono efficaci decorso un anno dalla data di entrata in vigore delle presente legge costituzionale.

4. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni spettano agli enti locali regionali di cui all'articolo 117, comma quarto della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, non possono istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo

svolgimento di funzioni di governo di area vasta.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge dello Stato, la disciplina concernente l'autonomia finanziaria e tributaria di Regioni e Comuni è adeguata a quanto previsto dalla presente legge costituzionale.

6. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano alle Province delle Regioni a statuto speciale, fatta eccezione per quelle autonome di Trento e di Bolzano.

7. Lo Stato, con propria legge, provvede a razionalizzare la presenza dei propri uffici periferici, adeguandola a quanto previsto dalle leggi regionali adottate ai sensi del comma 1 della presente legge costituzionale.

8. Ciascuna Regione assicura che il numero degli enti locali regionali di cui all'articolo 117, comma quarto della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale, sia inferiore al numero delle Province della medesima Regione alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

=== Norma fragilissima in linea di diritto ma anche sotto il profilo operativo. Che fa la Regione Basilicata che ha due sole Province, Potenza e Matera? E la Regione Molise che ha Campobasso e Isernia? E la Regione Umbria che ha Perugina e Terni?

IL PASSO IN AVANTI

C'è stato un passo in avanti rispetto alla prima proposta basata sulle 'Unioni dei Comuni' al posto degli ora introdotti 'enti regionali'. Il primo articolo era lo stesso mentre erano diversi il secondo e il terzo. Li proponiamo anche questi ai lettori:

LA PRECEDENTE PROPOSTA

ARTICOLO PRIMO

Identico a quello odierno, pubblicato avanti.

Ex ARTICOLO SECONDO

(Competenza legislativa regionale in tema di governo di area vasta)

1. All'articolo 117, quarto comma della Costituzione, è premesso il seguente periodo:

«Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie

locali di cui all'articolo 123, istituire sull'intero territorio regionale forme associative fra

i Comuni per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché definirne gli

organi, le funzioni e la legislazione elettorale.».

Ex ARTICOLO TERZO

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione, entro un anno dalla data in entrata in vigore della presente

legge costituzionale, le Regioni prevedono l'istituzione delle forme associative di cui

all'articolo 117, quarto comma, primo periodo, della Costituzione, come modificato

dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Alla data di cessazione del mandato

amministrativo delle singole province in corso alla data di scadenza del termine di cui al

primo periodo, le stesse sono soppresse e sono contestualmente istituite le forme

associative previste dalle rispettive leggi regionali.

2. Fatta salva la potestà legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, primo periodo,

della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in

caso di mancata entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, sono soppresse

le Province della Regione interessata, con efficacia a decorrere dalla data di cessazione

del mandato amministrativo in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1.

Contestualmente alla soppressione di cui al primo periodo, i Comuni ricadenti nel

territorio delle province soppresse sono costituiti in unione di comuni, ai sensi della

normativa vigente, per lo svolgimento delle funzioni di governo di area vasta già

esercitate dalle Province. L'unione di comuni succede alla provincia in ogni rapporto

giuridico, anche di lavoro, esistente alla data di soppressione di ciascuna provincia.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale sono efficaci

decorso un anno dalla data di entrata in vigore delle presente legge costituzionale e,

comunque, alla data di soppressione delle province ai sensi dei commi 1 e 2 del presente

articolo.

4. Le Regioni sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che

svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, funzioni di

governo di area vasta. Tali funzioni spettano alle forme associative di cui all'articolo

117, comma quarto, primo periodo,della Costituzione, come modificato dalla presente

legge costituzionale, o alle unioni di comuni di cui al comma 2 del presente articolo. Le

Regioni non possono istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo

svolgimento di funzioni di governo di area vasta.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con

legge dello Stato, la disciplina concernente l'autonomia finanziaria e tributaria di

Regioni e Comuni è adeguata a quanto previsto dalla presente legge.

6. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano alle Province delle

Regioni a statuto speciale, fatta eccezione per quelle autonome di Trento e di Bolzano.

7. Lo Stato, con propria legge, provvede a razionalizzare la presenza dei propri organi

periferici, adeguandola alla determinazione delle leggi regionali adottate ai sensi del

comma 1 della presente legge costituzionale.

8. Dalla attuazione della presente legge costituzionale deve derivare in ogni Regione una

riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi.

A latere le prime nostre osservazioni.

GdS

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