RICORSO AL TAR CONTRO IL NO DEL COMUNE ALLA MOSCHEA CON RICHIESTA DEI DANNI

Come prevedibile e da noi previsto l' U.C.I.V. ha presentato ricorso al TAR. Il Comune resisterà con un avvocato di Gallarate

Come prevedibile e da noi previsto l' U.C.I.V. - UNIONE COMUNITA' ISLAMICA VALTELLINESE ha presentato, tramite l'avv. Maurizio Carrara, ricorso al TAR "contro il COMUNE DI SONDRIO, c.f. 00095450144, in persona del Sindaco pro tempore, nella sua sede ufficiale presso il Municipio di Sondrio, Piazza Campello, - resistente - Per l'annullamento, previa adozione di provvedimento cautelare

• della nota prot. n. 24369 del 16 luglio 2008, notificata alla ricorrente in data 18 settembre 2008, con la quale il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Sondrio ha comunicato che il premesso di costruire richiesto dalla ricorrente, volto al trasferimento della propria sede con relativo adeguamento,(doc. 1);

• della nota prot. n. 31000 del 16 settembre 2008, notificata il 17 settembre 2008, con la quale il predetto Dirigente ha negato il permesso di costruire richiesto dalla ricorrente per l'adeguamento della nuova sede dell'associazione (doc. 2);

• della comunicazione prot. 34217 del 16 ottobre 2008 confermativa dei precedenti provvedimenti (doc. 3);

• nonché di ogni altro atto, provvedimento o comportamento presupposto, conseguente o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti,

Vengono chiesti i danni al Comune

"Chiede inoltre la condanna dell'Amministrazione Comunale di Sondrio al risarcimento dei danni patiti e patendi in capo alla ricorrente sino alla definitività della sentenza di merito…"

"…Ne consegue, nella fattispecie, la condanna dell'A.C. al risarcimento dei danni provocati per il lasso di tempo nel quale la ricorrente sarà paralizzata nella utilizzazione del compendio, accertata la fondatezza delle deduzioni presentate dalla richiedente con nota del sottoscritto difensore depositata in data 6/10/2008 e la conformità della richiesta allo strumento urbanistico, attraverso un giudizio prognostico sull'esito favorevole dello stesso.

Per tali motivi si invoca la condanna in tal senso dell'Amministrazione comunale, avuto riguardo:

- alle spese inutilmente sopportate;

- alle somme eventualmente versate per interessi a istituti bancari in esito al finanziamento dell'operazione di acquisto dell'immobile;

- agli interessi sulle somme per mancato guadagno;

- al degrado della proprietà,

- alle mutate condizioni del quadro economico generale in termini di diminuzione del valore venale del compendio,

se del caso quantificandole tutte in via equitativa ex articolo 1226 c.c.."

Viene chiesto il rinvio alla Corte Costituzionale

"…Il che impone, in via gradata, di chiedere all'Ecc.mo Tribunale il rinvio alla Corte Costituzionale della questione relativa"

Sospensione

Infine "l'associazione ricorrente propone altresì ISTANZA DI SOSPENSIONE volta ad ottenere un provvedimento interinale in via d'urgenza che - attraverso un'interpretazione del citato comma 4 bis dell'art. 72 L.R. 12/05 conforme alla ratio del capo in cui detta norma si inserisce e altresì conforme al dettato costituzionale - imponga all'Amm.ne il rilascio immediato del permesso di costruire de quo senza subordinarlo ad una variante di piano o ad altra illegittima limitazione procedurale, o comunque insta affinchè codesto Ecc.mo Tribunale voglia adottare qualsivoglia provvedimento idoneo a consentire che l'associazione ricorrente, nelle more della decisione, possa trasferire la propria sede nell'immobile sito in Sondrio, censito al Fg. 1, part. 36 sub. 48 , cat. D/6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) del Comune di Sondrio, in Via Mazzini 65, onde esercitare ivi la propria attività.

In definitiva:

Per i motivi sopra esposti, la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ogni eccezione, deduzione e richiesta avversarie disattese, così giudicare:

a) In sede cautelare: sospendere i provvedimenti principalmente impugnati, ed i provvedimenti conseguenti, adottando il provvedimento propulsivo richiesto, previa audizione del sottoscritto difensore in Camera di Consiglio;

b) Nel merito: dichiarare illegittimi e conseguentemente annullare gli atti impugnati, ed ogni altro ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, e conseguentemente condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patendi in capo alla ricorrente sino alla definitività della sentenza di merito;

c) In punto spese: con rifusione integrale delle spese di causa alla ricorrente.

Con riserva di altro produrre e dedurre, nonché di proporre motivi aggiunti.

Ul Comune si costituisce

Il Comune resisterà in giudizio affidandosi ad un legale di Gallarate.

In breve

Da precisare che, salvo la richiesta di danni e l'esplicitazione di illegittimità costituzionale della norma della legge regionale in base alla quale vi è stato il primo diniego del Comune - peraltro già ventilata nell'ultima memoria del legale - non vi sono elementi nuovi per cui valgono le controdeduzioni già a suo tempo da noi esposte. Per completezza dobbiamo dire che il Comune, a nostro avviso, dovrà integrare la sua posizione con elementi comunque già da noi illustrati.

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Speciali