VIRUS (9.3) Dal Prefetto di Sondrio in dettaglio le indicazioni, quelle vincolanti e quelle di buon senso

VIRUS numero verde Lombardia per informazioni 800894545 - 112 solo emergenze sanitarie

Il Prefetto di Sondrio ha diffuso una nota nella quale sono esplicitati tutti i contenuti del DPCM, sia quelli prescrittivi che quelli indicativi, cosa utile per i cittadini. Di seguito:

Ai Signori Sindaci dei Comuni della Provincia
              LORO SEDI

  Ai Signori Dirigenti degli Enti ed
  Uffici Pubblici della Provincia
                        LORO SEDI

  Alla Regione Lombardia
                                             Direzione Generale Presidenza
                             Direzione Generale Welfare
                             Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
                 
     MILANO

e, p.c.
  Alla Presidenza del Consiglio dei Ministro
                                             Segretariato Generale
                                             Dipartimento della Protezione Civile

 
  Al Ministero dell’Interno
  Gabinetto del Ministro
     ROMA
                                         

                                             Agli Organi di informazione

 

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 nella Regione Lombardia. D.P.C.M. 8 marzo 2020 “Articolo 4: Assicurazione dell’esecuzione e monitoraggio delle misure”.

Di seguito alle precedenti comunicazioni concernenti l’argomento in oggetto, si trasmette il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, le cui disposizioni saranno in vigore fino  al 3 aprile prossimo.

                  Ad ogni buon conto, al fine di fornire un’interpretazione omogenea delle disposizioni in esso contenute, si comunica preliminarmente che presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno è in corso una riunione per definire il contenuto delle prescrizioni di cui all’art. 1, lett. a).

  Con la presente si richiama l’attenzione dei Signori Sindaci sull’esatta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, ed in particolare sulle seguenti lettere:

lett. d): sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

lett. f): sono chiusi gli impianti dei comprensori sciistici;

lett. h): sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

lett. i): prevede la sospensione di tutte le cerimonie civili, religiose e funebri; tuttavia, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie di cui  all’allegato 1, con particolare  riferimento a quelle contenute nella lett. d), si ritiene che sia consentita la “benedizione” della salma presso il cimitero con i familiari più stretti;

lett. l): sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

lett. n): prevede che le attività di ristorazione e bar operino dalle ore 6,00 alle ore 18,00; si ritiene che, fermo restando il  rispetto delle suddette prescrizioni igienico-sanitarie, per  le suddette attività, a decorrere dalle ore 18,00, sia consentito il solo servizio di asporto.

lett. q): sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti. A tal proposito si ribadisce che i Centri Operativi Comunali (C.O.C.) non sono attivi ed eventuali riunioni sono da tenersi “una tantum” per “prepararsi ad una eventuale necessità di attivazione”, in pratica come se si svolgesse una esercitazione, un test, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 1 del d.P.C.M. di cui si tratta.

lett. r): nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati con esclusione delle strutture di vendita dei soli generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie di cui  all’allegato 1, con particolare  riferimento a quelle contenute nella lett. d). Al riguardo si ritiene, anche sulla scorta delle informazioni acquisite dalla zona rossa del lodigiano di cui ai precedenti DPCM, che restino chiusi nei giorni festivi e prefestivi, tutti i supermercati, compresi quelli presenti all’interno dei centri commerciali nei quali sono venduti, oltre ai generi alimentari, anche altri prodotti.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, si evidenzia che le presenti indicazioni sono fornite ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. in argomento, salvo diverse indicazioni e/o chiarimenti da parte degli Uffici che leggono per conoscenza.

IL PREFETTO
             Salvatore Pasquariello

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