DOSSIER BIM, DODICESIMO CAPITOLO " LE IPOTESI DI CAMBIAMENTO "
11. LE IPOTESI DI CAMBIAMENTO
Non si cambia per cambiare. Ovunque. Dove lo si fa le conseguenze sono funeste. Si cambia, posti gli obiettivi, per raggiungerli. Vale sempre. Per il BIM si pone un altro problema, quello del ruolo, ma questo è tema esclusivamente politico per cui, in questa prima parte, ne dobbiamo prescindere. Lo riprenderemo successivamente perché qualche idea, tale da reggere le insidie del tempo, c'é. Non è invasione di campo riproporla, tanto più che già il tema politico era divenuto tema istituzionale anche se nel primo momento non aveva destato interesse (e dopo era tardi…).
Cominciamo dunque dalle tre ipotesi indicate ai paragrafi 10.4.4.b 10.4.4.c 10.4.4.d, logicamente non prendendo in esame quella che abbiamo chiamato IPOTESI ZERO, ovvero della soppressione per via di quanto illustrato e documentato in precedenza.
11.1 IPOTESI PRIMA. IL BIM
L'ipotesi prima che riguarda il BIM ha due aspetti, quello delle risorse per problemi d'interesse generale e quello di una definizione corretta del rapporto tra BIM e CC.MM.
11.1.1 Risorse per problemi d'interesse generale. Necessità
La parcellizzazione del fondo comune, come s'è visto, per l'imprevidenza del legislatore ha lasciato - v. paragrafo 10.4.2.b - un "bug", quello per i problemi di maggiore rilievo provinciale. Se il tema era già di notevole interesse allora lo è a maggior ragione oggi considerato che sta andando a esaurimento la Legge Valtellina e le fonti cui attingere, anche per la situazione economica non contingente, non solo italiana, si stanno inaridendo.
11.1.2 Risorse per problemi d'interesse generale. Una soluzione
Appare dimenticato da tutti un rilevante aspetto della proposta di cui ai paragrafi 6.2.3 e 6.2.4, quella che ha consentito finalmente di trovare una condivisa intesa generale per il riparto del fondo comune del BIM. Non l'abbiamo invece dimenticato noi visto che quella proposta l'avevamo pensata e messa a punto come uno dei due cardini - riparto e problemi provinciali - su cui si è fondata l'intesa. Non riportiamo il testo dettagliato ma una sintesi tratta dalla nostra relazione di commiato all'assemblea del 15.5.1993. "Capisaldi della proposta erano l'attribuzione del 50% delle risorse disponibili a un fondo di solidarietà provinciale per interventi di interesse generale che andavano oltre l'ambito territoriale delle singole Comunità con la devoluzione del restante 50% alle stesse Comunità secondo uno schema stabilito di riparto". Il BIM non si avvalse appieno di tale facoltà riservandosi non la metà ma circa un quarto circa l'utilizzo diretto. Da aggiungersi che l'intesa prevedeva che in un arco di tempo pluriennale le risorse utilizzate per interventi di carattere provinciale rispettassero in ordine di grandezza i diritti, legislativamente precisati, delle singole zone legati alla presenza degli impianti
Il volume attuale dell'ammontare dei sovracanoni è tale che le CC.MM. non avrebbero a soffrirne particolarmente se una parte delle risorse, in coerenza a significato e portato di quell'intesa, il BIM le riservasse a se stesso, anche perché poi gli interventi di scala maggiore evidentemente producono un fall-out di benefici per le popolazioni delle varie zone e, nel tempo, in misura proporzionale alle quote di sovracanoni di competenza. Consegue la
IPOTESI PRIMA. 1) RIPARTO DEI SOVRACANONI.
Una parte, da stabilirsi, e comprensiva degli oneri annuali già sostenuti dall'Ente per operazioni di carattere generale a medio e lungo termine, viene riservata dal BIM alle citate operazioni di scala maggiore avendo a riferimento in un ciclo quinquennale/decennale la congruenza degli investimenti con i diritti delle singole zone. L'altra parte costituisce il fondo comune.
11.2 IPOTESI SECONDA, BIM/CC.MM.
Assodato che il quadro legislativo non indica segnali di cambiamento è demandato alla politica istituzionale, culturalmente supportata, individuare soluzioni che possano essere perseguite in un'intesa generale per i due nodi esistenti che vediamo in successione.
11.2.1 Modalità di impiego del fondo comune. Prassi
Il tema della destinazione del fondo comune secondo una corretta metodologia è stato affrontato a più riprese con una evidenza incontrovertibile - v. paragrafo 10.4.4.c -. A suo tempo è invalsa una prassi per la quale si è erroneamente pensato al BIM come Ente esattore, in definitiva "passacarte", nonostante l'evidenza contraria certificata al massimo livello, quello di definitiva decisionalità, ossia la Corte Costituzionale. La conseguenza allucinante è stata che ad un certo momento la crescita abnorme dei depositi infruttiferi in Banca d'Italia che sono saliti vertiginosamente. All'atto dell'assunzione della Presidenza da parte di chi scrive a fronte di un gettito netto di sovracanoni di £. 5.440.000.000 corrispondevano giacenze in Banca d'Italia per quasi quindici miliardi di £. e precisamente 14.898.834.447 di cui 10.619.014.142 addirittura infruttiferi, oltre a 3.064.892.890 vincolati in Cariplo a garanzia dei mutui in ammortamento.
Residui passivi, quasi tutti afferenti le cinque Comunità Montane, per £. 10.555.700.000.
Avere l'ammontare dei sovracanoni di oltre un paio di esercizi fermi, a tasso zero, con la relativa perdita di valore e l'ineffettuabilità di opere e interventi, - conseguenze dell'improvvida scelta di dividere la Comunità unica senza tener conto delle conseguenze che prospettavamo - dipendeva dalla rigidità che impediva al BIM di utilizzare somme impegnate a favore delle CC.MM. Queste a loro volta avevano indicato destinazioni dei fondi senza che vi fosse il relativo lavoro istruttorio, di progettazione, di svolgimento dell'iter amministrativo. La via percorsa allora per superare questi intoppi ed uscire dalla spirale mantiene la sua efficace attualità. Vediamola.
11.2.2 Modalità di impiego del fondo comune. Una soluzione
Il problema allora non era di facile soluzione. E se la responsabilità di allora, sia pure in entità diverse, era delle Comunità Montane non potevano - e non potrebbero domani - per così dire lavarsene le mani gli amministratori del BIM. Era pur vero che la situazione era bloccata dal circuito perverso detto dianzi (fondi a destinazione vincolata nel bilancio BIM in pratica intoccabili, mancato utilizzo degli stessi in facoltà di Enti terzi, le CC.MM.) ma fosse intervenuto - o intervenisse domani - un giudizio di responsabilità amministrativa esso sarebbe ricaduto - o ricadrebbe - sul BIM. La ragione? Le modalità non corrispondono al quadro giuridico definito dalla sentenza 212/1976 della CC. e in questo modo disattesa.
Si indica la soluzione cui arrivammo allora, positivamente sperimentata al punto di ridurre nel corso del mio mandato presidenziale le giacenze in Banca d'Italia di circa 33 volte sino a livelli bassissimi, fisiologici. Evitando una sorta di rivoluzione copernicana, che comporterebbe seri problemi, con l'applicazione puntuale (semplici indicazioni programmatorie delle CC.MM., scelte delle destinazioni e addirittura realizzazione delle stesse da parte del BIM) si tratterebbe, come fu allora, di una ragionevole intesa volta all'ottenimento dei migliori risultati.
Un solo esempio in proposito: se per determinati interventi si procede con l'utilizzo della delega e si vede che non si sbloccano i residui passivi per inadempienza, anche involontaria, c'è il rimedio ovvero l'istituto della revoca con un sollecito reimpiego delle risorse inutilizzate.
Le cifre del risultato di allora: da quasi 15 miliardi a 12.126.400.000. via via sino ai 444.208.467 al 31.12.1992. La soluzione di allora, per la sua efficace attualità come sottolineato nel precedente paragrafo, è la stessa che si propone ora come ipotesi di soluzione.
IPOTESI SECONDA. IMPIEGO DEL FONDO COMUNE
Il fondo comune, definito così come da precedente ipotesi, nelle destinazioni per le Comunità Montane non si limita ad indicare percentuale e quindi ammontare ma suddivide gli interventi in tre categorie. Interventi diretti, interventi per delega, interventi a contributo. Inoltre utilizzo dinamico della cassa mantenendo le giacenze al minimo, sui valori-limite fisiologici, evitando la nefasta stasi bancaria con lo strumento dell'anticipazione, garantita, non solo alle CC.MM. ma anche ai Comuni e ad altri Enti pubblici sia per eventuali difficoltà di cassa che per prefinanziamenti di opere e interventi tali da accelerarne l'avvio.
11.3 IPOTESI TERZA. INNOVARE
Partendo dalla più singolare e fortunata caratteristica del Consorzio BIM, e cioè la sua autonomia e la sua intangibilità di fondo rispetto ad eventuali incursioni legislative per il quadro che abbiamo esposto con riferimento ai diritti, provvedendo a dotare l'Ente per una sua autonoma possibilità d'intervento su scala ampia, definendo compiutamente il rapporto con le Comunità montane resta da vedere l'aspirazione di innovazione come possa concretamente tradursi in concreto.
Il tema a questo punto si colora assai di politica istituzionale e non può che essere collegato all'interrogativo su quale ruolo il BIM debba avere nel contesto provinciale
11.3.1 Ruolo. Dallo "Statuto Comunitario per la Valtellina"
Dallo "Statuto Comunitario per la Valtellina", titolo primo, articolo sei: "E' compito delle Istituzioni locali coordinarsi tra loro e con l'Ente Provincia per assicurare un sistema di Governo della Valtellina improntato a criteri di semplificazione e razionalizzazione istituzionale".
Al punto 2.3 del volume "Lo Statuto Comunitario per la Valtellina - Un progetto della sussidiarietà", (a cura di Alberto Quadrio Curzio e Guido Merzoni; Franco Angeli, SEV, Consorzio Vive le Valli editori), si considera il BIM "inquadrato tra le autonomie funzionali e dunque partecipe di un concetto di sussidiarietà a più dimensioni". Ci fermiamo con le citazioni dal volume citato sollecitando però chi non ne avesse preso conoscenza a farlo non senza un'espressione di soddisfazione nel ritrovarci pienamente nella linea tracciata e il constatare che le sono congruenti le proposte di un tempo non prossimo e che ora si richiameranno
11.3.2 Ruolo. Ordinamento
Il ruolo del BIM, come si sottintendeva in premessa del capitolo undecimo, è tema esclusivamente politico anche perché se si vuole perseguire un disegno per il quale potenzialmente i valtellinesi sarebbero all'altezza non può essere autarchicamente definito ma deve dipendere dal contesto. Confortano e stimolano questa posizione lo sviluppo, inimmaginabile un tempo, che hanno avuto i due Istituti bancari, altre espressioni di qualità che sono venute dall'imprenditoria, l'apporto dato - in passato e tuttora - al Paese da altri valtellinesi nei più svariati campi. Dovrebbero essere da meno nel definire un ruolo di Governo?!?
Il giorno dell'assemblea di commiato dal BIM nella relazione conclusiva: "…La Provincia ha assunto nella e con la legge 142 ruolo di Governo. Il BIM avanzò fin dal 7.6.1990 una proposta di assetto istituzionale. Non era connessa a tale proposta la presunzione di aver indicato la migliore delle soluzioni, ma una ipotesi di soluzione, peraltro a 1072 giorni di distanza tuttora l'unica sul tavolo. Risulta evidente e chiaro che il nuovo ruolo del BIM può essere coerentemente stabilito solo se armonicamente inserito nel nuovo quadro provinciale di cui non solo la legge di riforma ma anche le due imminenti scadenze, attuazione Legge Valtellina e predisposizione del Piano Territoriale Paesistico, imporrebbero la necessità. In funzione del nuovo ruolo, ovviamente, il nuovo Statuto". Per la verità da quel 15.5.1993 di giorni ne sono passati altri 5572, per un totale di 6644. La proposta di allora del BIM, che era stata formulata addirittura 5 giorni prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" resta tuttora l'unica sul tavolo. La riprenderemo in sede propositiva.
11.3.3 Ruolo. Operatività
Abbiamo fornito in diversi paragrafi alcuni esempi di significativi interventi del BIM, di carattere strategico e di rilevante importanza. Questa non è via ripercorribile in quanto la Provincia ha oggi competenze e possibilità che un tempo non aveva, rendendo così allora essenziale l'attività di scala provinciale del BIM. Che cosa l'Ente dovrebbe fare qualora le ipotesi precedenti dovessero diventare concreta realtà non può assolutamente essere indicato a priori ma deve seguire, e non precedere, la definizione istituzionale del ruolo dell'Ente.
11.3.3.1 Ruolo. Operatività: agenzia
Azzardiamo solo non una ipotesi ma un accenno di ipotesi: il BIM potrebbe trovarsi oggi nella condizione ideale per essere, nella parte di sua autonoma attività ma anche con consequenziale raccordo con l'altra programmaticamente dipendente dalle CC.MM. agenzia del Territorio oltre che, d'intesa con le CC.MM. per evitare interferenze nelle rispettive sfere di influenza, riferimento funzionale dei Comuni. Senza correre avanti a chi ha il diritto-dovere di decidere non possiamo comunque non indicare un settore di attività che appare naturale campo di attività del BIM: l'energia. Al di là delle tematiche oggi oggetto di dibattito sull'utilizzo dei piccoli salti - che la Comunità Montana unica stava portando avanti con una politica che sarebbe stata selettiva per via dell'acquisizione del concetto di uso plurimo delle acque -
11.3.3.2 Ruolo. Operatività: energia al posto dei soldi
La legge 959/53 prevede la possibilità di sostituire il sovracanoni con una fornitura energetica, pari a 400 kWh anno per kW di potenza nominale media se valutata in centrale ad alta tensione o a
300 se valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione. Punto fermo con la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" - G.U. n. 215 del 13.9.2004) che al 32° comma dell'art. 1 recita: "32. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la fornitura ai clienti vincolati." Tale norma ha cancellato definitivamente le eccezioni dell'ENEL secondo le quali la sostituzione del sovracanoni con l'energia non sarebbe più stata valida risalendo ad oltre mezzo secolo fa e, semmai, questa energia non avrebbe potuto essere ceduta a terzi. Ora invece i Consorzi B.I.M. possono vendere l'energia all'Acquirente Unico ai Comuni, ad altri Enti Pubblici, a soggetti di interesse generale - pensiamo ai Rifugi d'alta montagna - in questi casi suddividendo il plusvalore tra BIM e soggetti acquirenti.
Non basta però avvertire i concessionari che vogliamo energia al posto di soldi. Tre punti:
11.3.3.2 a) Energia al posto dei soldi: il costo del trasporto. Intanto c'è il costo del trasporto. Secondo l'Autorità dell'Energia la componente più rilevante delle tariffe (a copertura dei costi di potenza) è indipendente dalla distanza tra produttore e consumatore, qualora tale distanza sia convenzionalmente superiore a 500 metri sulle reti di bassa tensione, 20 km sulle reti di media tensione e 40 km sulle reti in alta tensione. Le distanze percorse sulle reti a bassa, media e alta tensione sono definite convenzionalmente, sulla base della distanza in linea d'aria tra consumatore e produttore e della tensione di immissione e di prelievo (i percorsi effettivi dell'energia elettrica sulle reti non sono praticamente identificabili). Tale componente riflette anche il diverso grado di utilizzo del sistema di trasporto dell'energia elettrica in alta tensione, distinguendo tra le diverse fasce orarie: ore di punta, ore di alto carico, ore di medio carico e ore vuote. E' infine previsto uno sconto per il vettoriamento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili. Vien chiamata "Tariffa-francobollo" in quanto dunque pressoché indipendente dalla distanza.
11.3.3.2 b) Energia al posto dei soldi: il costo, come calcolarlo. Poi c'è il problema di quando calcolare la consegna di energia con una posizione dei BIM che si rifà al 2° comma dell'art. 3 della legge 959/1953 secondo cui "la quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi e consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi. Scontata l'opposizione dei produttori. Ci sono infatti tre fasce orarie ufficiali, ovviamente con valore corrispondentemente diverso:
L'Autorità dell'Energia le ha così stabilite a partire dal 1.1.2007:
- F1: ore di punta (peak) Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00
- F2: ore intermedie (mid-level) Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 Nei giorni di sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00
- F3: ore fuori punta (off-peak) Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 23.00 alle ore 7.00. Tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi, che sono: 1 e 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8, 25 e 26 dicembre.
11.3.3.2 c) Energia al posto dei soldi: gli altri problemi. Infine c'è infatti la definizione del quantum di energia con riferimento al prezzo. La fornitura fino alla concorrenza del sovracanone significa per i BIM "il montante del sovracanone. (costi di produzione, trasformazione e vettoriamento)". Non sarà facile far accettare questa posizione ai produttori i quali avranno a riferimento, facile da immaginarsi, il prezzo di vendita del kWh.
Non si tratta di problemi di poco conto implicando anche valutazioni di prospettiva quale ad esempio l'andamento nel futuro dei costi energetici. Consegue l'esigenza di una serie di analisi che il Presidente del Consorzio Energetico Nazionale Enerbiim, (fondato da Federbim, UNCEM e 15 Consorzi BIM fra cui il nostro dell'Adda), Personeni ha così sintetizzato:
a. Analisi meccanismi di formazione del prezzo (produzione, trasporto, servizi e imposte).
b. Analisi dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio.
c. Analisi del mercato energetico nel breve, nel medio e nel lungo periodo.
d. Verifica delle opzioni di ritiro dell'energia, in termini di livello di tensione e di profilo orario.
e. Analisi economica dell'opzione di autoconsumo rapportata alle possibilità di
commercializzazione.
Secondo Personeni ottenere lo sfruttamento di energia idroelettrica, oltre la peraltro scontata conferma dell'esistenza imprescindibile dei Consorzi B.I.M., significa avere una ingente quantità di energia, essere competitivi sul mercato energetico e gestire risorse maggiori.
In Italia forse il maggiore interessato a questa opzione potrebbe essere proprio il BIM dell'Adda.
11.3.3.3 Energia, integrazione.
Va tenuta altresì presente la possibilità di integrazione. Se ci sono ancora potenzialità inutilizzate in un quadro di compatibilità ambientale e sostenibilità il BIM potrebbe concorrere. In secondo luogo potrebbe cooperare per i microimpianti, modesti ma oltremodo utili e non costosi, nell'utilizzo dei salti degli acquedotti (cfr. Ing. Dino Mazza "Gli acquedotti civili e rurali come fonte energetica" da "Rassegna Economica della Provincia di Sondrio", rivista della CCIAA, n. 4 X/XII 1985).
11.3.4 Il "Governo" della Valle
La legge 142 aveva dunque offerto la possibilità di dare un Governo alla Valle per le compresenza in provincia di situazioni del tutto particolari, quelle in definitiva che l'avevano fatta definire al prof. Alberto Quadrio Curzio "vera e propria Regione Alpina". C'erano quelle possibilità 18 anni or sono. Ci sono ancora e in reazione a tre fondamentali punti. Il primo riguarda la fase calante della Legge Valtellina ormai vicina alla consunzione. Il secondo riguarda un evento che può valere come riferimento anche per la Valtellina visto e considerato che è stato a Milano che la si è definita "la montagna di Milano". Il terzo riguarda un evento storico che fa da corona, presumibilmente tra i 15 e i 20 anni, che, se colto adeguatamente, è tale da rilanciare alla grande questa zona centrale delle Alpi. Da qui la riproposizione di quella proposta, (richiamando un solo passo della premessa: "L'interdipendenza dei vari aspetti risulta evidente, per cui è necessario non soltanto definire ruoli ma anche un'architettura istituzionale dato che la legge 142 non limita bensì fornisce occasione di esaltazione dell'autonomia" …) come Ipotesi terza.
Occorre procedere: IPOTESI TERZA.
IPOTESI TERZA. RUOLO
L'Amministrazione Provinciale risulta essere Ente di Governo, attraverso, principalmente, lo strumento dei piani. Va definito però il quadro dei soggetti che, nella nostra provincia, risulta abbastanza definito, secondo uno schema così sommariamente sintetizzabile nel testo di allora con le dovute modifiche:
- Ente di Governo: Amministrazione Provinciale
- Enti di settore, soggetti "operativi" nei rispettivi settori d'intervento: APT - BIM - CCIAA - IACP (oggi non più l'APT e in luogo dello IACP l'ALER)
- Enti di servizio: (Consorzio Rifiuti Solidi, in futuro possibile società mista per l'ecologia che copra i servizi dei rifiuti, della depurazione e altri aspetti dell'ecologia - Consorzio Trasporti / STPS - Municipalizzate - Altri soggetti pubblici (oggi per i rifiuti la SECAM, per i trasporti la Provincia, le Municipalizzate ora SpA - si potrebbe aggiungere la Fondazione Foianini)
- Enti comprensoriali: Comunità Montane - USSL (oggi ASL e AOVV)
- Da definirsi rappresentanza dei Comuni
DIRITTI
Le tre ipotesi prospettate sono diretta conseguenza di quanto indicato al capitolo 10 ed in particolare la questione dei diritti, la loro natura, la titolarietà ed esclusività del diritto da parte dei Comuni, l'inalienabilità e l'intrasferibilità, salvo rinuncia volontaria, di questi diritti, questione dirimente.
- Capitoli pubblicati:
1) Premessa www.gazzettadisondrio.it/17686-dossier_bim__il_primo_capitolo___premessa...
2) Genesi www.gazzettadisondrio.it/17844-dossier_bim__il_secondo_capitolo___genesi...
3) I parte BIM essenziale strumento di tutela www.gazzettadisondrio.it/18095-dossier_bim__il_terzo_capitolo____bim__es...
3) II parte BIM essenziale strumento di tutela http://www.gazzettadisondrio.it/18349-dossier_bim__il_terzo_capitolo____...
4) La situazione in Italia e in Lombardia http://www.gazzettadisondrio.it/18422-dossier_bim__il_quarto_capitolo___...
5) I parte Canoni, sovracanoni, rivieraschi, rivieraschi BIM. Natura, titolarità, risorse
http://www.gazzettadisondrio.it/18684-dossier_bim__il_quinto_capitolo__p...
5) II parte Canoni, sovracanoni, rivieraschi, rivieraschi BIM. Natura, titolarità, risorse
(testo attuale)
http://www.gazzettadisondrio.it/18789-dossier_bim__il_quinto_capitolo__s...
6) Riparto Fondi BIM
http://www.gazzettadisondrio.it/19004-dossier_bim__sesto_capitolo__ripar...
7) La Corte Costituzionale
http://www.gazzettadisondrio.it/19164-dossier_bim__settimo_capitolo__la_...
8) Parcellizzazione negativa. Monito per il futuro
http://www.gazzettadisondrio.it/19306-dossier_bim__ottavo_capitolo___par...
9) Unità provinciale
http://www.gazzettadisondrio.it/19497-dossier_bim__decimo_capitolo___i_p...
10) I parte Tentativi di futuro
http://www.gazzettadisondrio.it/19680-dossier_bim__decimo_capitolo___pri...
10) II parte Tentativi di futuro
http://www.gazzettadisondrio.it/19773-dossier_bim__undicesimo_capitolo__...
11) Le ipotesi di cambiamento
- Capitoli da pubblicare:
12) Chiosa
APPENDICE: Titoli I II III IV V VI
INDICE (sintesi)