Guai a toccare il BIM
Gli attacchi ai Consorzi BIM
Le hanno tentate tutte a partire da oltre sessanta anni fa non appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 959 istitutiva dei sovracanoni. In un certo senso scontato che i produttori idroelettrici, nonostante il cospicuo gettito che gli impianti loro assicuravano, le tentassero tutte. Durissimo il confronto persino, colmo dei colmi, con l’Ente di Stato con varietà di sponsor in Parlamento. L'archivio delle iniziative e quello dei contenziosi occupano parecchi scaffali. L'impianto legislativo e normativo, tecnicamente robusto, del resto come un tempo si usava, ha però retto a tutti gli assalti.
Che perdita!
C'è stato un prezzo da pagare, pesante, e cioè la perdita di valore del sovracanone rimasto fermo a 1300 lire per kW di potenza nominale concessa mentre l'inflazione si andava accentuando.
Dal Dossier BIM (x), pagina 7, punto 3.7.3 e seguenti: La fregatura più grossa fu per i BIM e quindi per i 3784 Comuni tutti ovviamente montani e quindi per la gente dei territori di montagna, l'immutabilità del sovracanone. Il 27 dicembre 1953 per ogni kW di potenza nominale media concessa la legge obbligava i produttori a sborsare annualmente 1300 lire. Vent’anni dopo le 1300 lire erano rimaste 1300 lire. Venticinque anni dopo le 1300 lire erano rimaste 1300 lire, grazie sopratutto alla durissima opposizione dell’ENEL, Ente di Stato ad ogni tentativo di adeguamento dei sovracanoni. Si dovette aspettare il giorno 22, sempre di dicembre come le altre due leggi di riferimento, del 1980 per avere con la legge 925, pubblicata sulla G.U. del 6 gennaio 1981, giorno della Befana, una rivalutazione seppur non completa. Le 1300 diventavano 4500 (sarebbero state 8558 se fosse stato recuperato per intero l’aumento del costo della vita che era stato del 658 per cento) e i “sovracanoni rivieraschi” da 436 salivano, in misura fissa, a 1200 lire. Non solo. Saggia la norma di cui all’art. 3: ogni due anni l’aggiornamento in funzione dei dati ISTAT sul costo della vita.
3.8.1 L’evoluzione nel tempo:
- 1300 £ legge 27 dicembre 1953, n. 959
- 4.500 £ legge 22 dicembre 1980, n. 925 (che ha introdotto l’indicizzazione)
- rispettivamente per i bienni dal1° gennaio 1982 al 1° gennaio 2000):
6.052; 8.031; 9.500; 10.516; 11.767; 13.261; 14.521; 15.944; 16.677; 8,91 €
- dal 1° gennaio 2002, base di calcolo fissata in €uro 13,00
- dal 1° gennaio 2003, €uro 18,00 - legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 31, comma 10,
- per il biennio successivo 2004/05 18,90 pari a 36595,5 vecchie lire. E DA QUI SIAMO OLTRE LE 1300 lire iniziali:
- per il biennio successivo 2006/2007 19,62 pari a 37.989,62 vecchie lire.
- per il biennio successivo 2008/2009 20,35 pari a 39.403,09 vecchie lire. (fino alla data del Dossier (x)
Quando il socracanone è nato valeva 1300 £ al kW di potenza nominale media concessa. Ha continuato a restare tale per 27 anni. In questo periodo ovviamente la svalutazione è andata avanti, anzi è anche corsa, causando una perdita per mancato adeguamento stimabile in oltre 500 miliardi di vecchie lire al valore odierno. Gli ultimi due, decisi, adeguamenti, il primo a 13 €uro e il secondo a 18 hanno superato il valore iniziale. Le 36595,5 lire del sovracanone 2004/2005 è nettamente superiore alle 33980,44 che corrispondono alle 1300 iniziali rivalutatela 31.12.2003.
Facciamo due conti 443 miliardi
”Uno studio di oltre una trentina di pagine redatto da chi scrive e presentato come contributo del BIM alla Conferenza Provinciale per l'utilizzo delle acque, organizzato dalla Provincia il 24 giugno 1988, si soffermava ampiamente su questa progressiva perdita di valore del sovracanone. Una serie di dati analitici evidenziava questa perdita. Il dato di sintesi era questo: la perdita, nominale, era a fine 1987 di £. 55.503.347.888, e la perdita in valore reale - lire 1988 - era di 159.155.005.125 £. Aggiornando i dati a fine 2001, ovviamente in valore della lira riferita a tale anno, la perdita complessiva si aggira intorno ai 443 miliardi. A questi andrebbero inoltre aggiunti - anche se la situazione é diversa essendo diversa la fonte legislativa - i miliardi perduti per la mancata rivalutazione dei sovracanoni per i Comuni rivieraschi”. Il conteggio successivo doveva scontare il rallentamento del gap e poi la sua estinzione per via delle rivalutazioni l’ultima delle quali allora aveva portato in valore il sovracanoni a superare quello inizialmente fissato nel 1953 di 1300 lire. Le 36595,5 lire del sovracanone 2004/2005 è nettamente superiore alle 33980,44 che corrispondono alle 1300 iniziali rivalutatela 31.12.2003. Siamo in ogni caso oltre i 500 miliardi. Lo studio è reperibile presso gli archivi storici della Provincia e del BIM.
Questa la parte “economica” che ha alle spalle un impianto solido. In altri termini non si torna indietro. L'adeguamento ogni biennio al costo della vita è di fatto automatico e intoccabile. Se intervenisse un provvedimento legislativo di modifica con quello che abbiamo alle spalle, Corte Costituzionale in primis, il contenzioso sarebbe immediato e l'esito scontato, sempre che si segua la retta via come vedremo avanti.
Gli attacchi ai BIM (ai loro soldi)
Abbiamo alle spalle, come s'è detto, un solido impianto che rappresenta una garanzia reale posto, è detto anche questo, di mantenere la cloche al punto giusto e dunque di seguire la retta via.
La storia insegna. Come la Settimana Enigmistica scrive “La rivista che vanta innumerevoli tentativi d'imitazione!” noi potremmo scrivere 'l'Ente che vanta innumerevoli attacchi, peraltro tutti considerati e respinti'. Ce ne sono di vario tipo. Fin dall'inizio il Tribunale Superiore alle acque pubbliche ha dovuto occuparsi di una serie di ricorsi, Poi ci sono stati tentativi, diversi abortiti ma altri andati avanti, aventi per obiettivo non i Consorzi BIM ma i soldi dei BIM. Ecco così, per fare due esempi, la Regione Emilia Romagna che rivendica per sé la gestione dei soldi e la Provincia Autonoma di Bolzano che addirittura se ne appropria con una sua legge. Ci pensa la Corte Costituzionale a rimettere le cose a posto. Ma anche di recente ce n'è per tutti i gusti. Basta pensare alla discussione alla Camera con la proposta di trasformare i BIM in Fondazione, privatizzando lo status che è pubblico ancorchè alimentato da fondi privati. O quello che è successo il 20.12.2012 all'emendamento alla Legge di stabilità con il quale veniva stabilito che il sovracanone è dovuto anche per quelle concessioni relative ad impianti sotto una certa altimetria (è il caso dell'impianto di Monaster). Presentato in Senato, in Commissione era approvato a maggioranza ma spariva durante il viaggio verso l'aula. Un mezzo miracolo l'averlo recuperato con un'alchimia parlamentare nel testo che poi passava con la fiducia. Diciamo così perchè qualcuno si è accorto che non c'era. Il Presidente della Federbim Personeni che aveva seguito direttamente con i parlamentari del Gruppo per la montagna la vicenda, assai rilevante, diplomaticamente ha definito l'emendamento 'sfortunato'. Concordiamo con lui ovviamente con lo stesso senso ironico e un po', meritato. Maligno.
Gli altri attacchi
Non ci sono stati solo gli attacchi di cui sopra. Prima la Regione e poi lo Stato hanno tentato di deviare i flussi economici verso altre destinazioni: Regione, Provincia, Comunità Montane. Basta vedere cosa recita la legge 925/1980 che da un lato adegua, sia pure parzialmente, l'entità del sovracanone ma dall'altro cerca di liquidare i Consorzi BIM. Di seguito l'art. 5 di tale legge:
Art. 5 Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione, acquisito l`assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracanoni loro spettanti.Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l'introito del sovracanone è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni interessati.
Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunità montane sulla base dei loro piani o programmi".
L'ultimo periodo, di matrice più politica che istituzionale, sostanzialmente ricalca la legge regionale 27/1976. Ovviamente nessuno in Italia ha dato seguito a una NORMA-SUICIDA. Le Regioni non c'entrano per niente con i BIM, come da secca affermazione della Corte Costituzionale eppure, decidendo i Comuni di sciogliere i BIM andrebbero a mettersi in mano alle Regioni che poi magari, come è stato fatto in Abruzzo, Liguria, Molise, Piemonte, Sardegna, Veneto, le Comunità Montane le eliminano
Non è finita con gli attacchi ai BIM.
Ciclicamente forze politiche, sociali, amministratori vari, cittadini a vario titolo hanno in vario modo postulato il superamento del BIM. Pappagallescamente il BIM veniva definito Ente esattore e quindi come tale unico. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Non sentire l'opinione altrui ma la voce che viene dai documenti. E se non bastano le delibere degli Enti (una delle tante prese di posizione: 3° e 4° programma della Comunità Montana unica, da me redatto in 166 pagine, annp 1977, bilanci BIM ecc.) lo faranno bastare le parole della Corte Costituzionale:
“TITOLARI DEL DIRITTO ESCLUSIVAMENTE I COMUNI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME INTERESSATO. SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 38/1965 DPS. IL 31.5.1965:
“LA LEGGE HA CONFERITO AI COMUNI MONTANI UN DIRITTO NEI CONFRONTI DI TUTTI COLORO CHE, QUALUNQUE FOSSE LA LORO SITUAZIONE RISPETTO ALLO STATO, RITRAEVANO UNA UTILITÀ DALLA MONTAGNA, TRASFORMANDOLA IN RICCHEZZA NELLE ZONE DI PIANURA, SENZA CHE ALLE POPOLAZIONI DELLA MONTAGNA NE RISULTASSE UN APPREZZABILE BENEFICIO. NON È, PERTANTO, ILLEGITTIMO CHE IL LEGISLATORE ABBIA ACCORDATO QUALCHE COMPENSO A FAVORE DI QUELLE POPOLAZIONI E CHE, A TAL FINE, NON ABBIA FATTO DISCRIMINAZIONI FRA I CONCESSIONARI”.
“Invero, il previsto riparto annuale in bilancio del fondo comune - riparto che, secondo il ricorrente, lascerebbe ai Consorzi la mera funzione esattoriale del sovracanone - non comporta alcun trasferimento di somme dall'uno all'altro ente, ma si concreta in una preordinazione, mediante una sorta di articolazione contabile, dell'attività gestionale degli stessi Consorzi, tenuti dalla legge dello Stato ad adeguare i loro interventi ai piani zonali di sviluppo ed ai programmi annuali delle Comunità. Né va taciuto che al successivo impiego delle risultanti "quote" del fondo comune provvedono pur sempre i Consorzi, mediante programmi operativi da essi predisposti distintamente per ciascuna Comunità. Che se poi i piani e i programmi delle Comunità fossero strutturati in modo così analitico da individuare singolarmente e tassativamente le opere e gli interventi da eseguirsi a carico dei Consorzi, rendendo così meramente ripetitivi i programmi operativi riservati a questi ultimi, a tutelare la loro autonomia gestionale soccorrerebbero - come riconosce la stessa Regione resistente - idonei strumenti in sede di riesame da parte della Regione, oltre che nella definitiva sede giurisdizionale”.
QUESTO HA PARTICOLARE IMPORTANZA IN SEDE DI DEFINIZIONE DELL'ENTE DI LARGA MAGLIA CHE SOSTITUIRA', PER UNA SCELTA NEFASTA ROMANA (anzi fiorentina...), LA PROVINCIA
Diritti intoccabili
In conclusione:
1. Le acque non sono solo dello Stato ma anche dei Comuni. Fonte: Corte Costituzionale
2. I diritti al sovracanone sono quindi ESCLUSIVI dei Comuni. Fonte: Corte Costituzionale
3. Trattandosi di diritti nessuno può interferire a qualsiasi titolo. Fonte: da Corte Costituzionale
4. Le indicazioni' di cui a LR 27/1976 e 925/1980 hanno solo carattere programmatorio Fonte: Corte Costituzionale
5. Il quadro legislativo e normativo rende i Consorzi BIM inattaccabili se però non modificano nulla dell'attuale assetto. Problematico lo svolgimento di funzioni, specie se delegate, perchè darebbe la possibilità di intervento di Governo, Parlamento, Regione.