PROVINCIA DI SONDRIO: ILTESTO DELLA SENTENZA CON LA QUALE IL TAR HA RESPINTO IL RICORSO DI DEL NERO E DEL PDL11 4 30 60

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, (Sezione Prima), ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Patrizio Del Nero, Tiziano Trinca Colonel, Paola Bormolini, Claudjio Righi, Giuseppe Bianchini, rappresentati e difesi dagli avv. Giuliana Valagussa, Veronica Guslini, con domicilio eletto presso Giuliana Valagussa in Milano, c/o Segreteria T.A.R.;

contro

Provincia di Sondrio; Consiglio Provinciale di Sondrio, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Dal Molin, con domicilio eletto presso Alessandro Dal Molin in Milano 4586af, via Leopardi N.22;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 27.1.11, pubblicata all'albo pretorio in data 11.2.2011 ed esecutiva dal 27.2.2011, avente ad oggetto mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio provinciale e con successiva rimozione dalla carica elettiva del ricorrente, nonché di ogni altra deliberazione e/o atto connesso e consequenziale e presupposto (compreso l'art. 31 dello Statuto provinciale) e con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio Provinciale di Sondrio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente, in occasione della delibera di nomina del nuovo Presidente del Consiglio provinciale, ha rifiutato la candidatura offertagli, adducendo ragioni personali che lo inducono a dedicarsi ad altro;

che, per tale ragione, è venuto meno il periculum in mora

che, alla luce di tale evenienza, le spese della presente fase meritano di essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

30aprile2011-04-23

Speciali