3 06 (Aggiornamento del 63) Elezioni Regionali: IL DECRETO-LEGGE. IL TAR CONTESTA LA CORTE D'APPELLO. FINI: D.L. MALE MINORE

Il nostro commento ("SUMMUM IUS SUMMA INIURIA"), pubblicato ieri su questo giornale ha trovato autorevoli conferme nelle posizioni di molti, a cominciare dal Presidente della Repubblica. Rinviamo alla sua lettura pubblicando invece, e integralmente, il testo del Decreto Legge. Nel frattempo, come avevamo adombrato, il TAR ha 'sospeso' l'efficacia del provvedimento della Corte di Appello contestando alla Corte la procedura seguita. La Corte aveva infatti ammesso il listino di Formigoni rivedendo la sua posizione iniziale - e sbagliando, secondo il TAR - dopo il ricorso dei radicali. La prossima settimana il TAR valuterà poi il merito.

Nella logica del nostro commento di ieri la posizione di Napolitano e anche quella di Fini che ha definito il D.L. 'il male minore'.

Facendo un paragone calcistico, o di altro sport di squadra, una sentenza salomonica sarebbe quella di fare partecipare la squadra sotto esame al campionato ma contestualmente squalificandone il campo per qualche giornata. Si dunque al poter giocare ma pagando pegno.

E' quel che si vede nello scenario politico. Centro destra nell'arena dopo esserne stato fuori per alcune ore ad alta tensione pagando pegno. Berlusconi furente riscontrava in questi giorni una caduta di tre punti percentuali per il PdL Una perdita di voti in cantiere anche se la linea di Di Pietro non aiuta il centro-sinistra, specie a Roma. Il centro-sinistra può guadagnare qualche punto solo con meno piazza e più ragionamenti con la testa mandando il fegato a Sharm sino ai giorni del voto.

IL TESTO DEL DECRETO

DECRETO-LEGGE 5 marzo 2010, n. 29 "Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. (GU n. 54 del 6-3-2010 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione;

Ritenuto che tale interpretazione autentica é finalizzata a favorire la più ampia corrispondenza delle norme alla volontà del cittadino elettore, per rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volontà popolare;

Ravvisata l'esigenza di assicurare l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2010; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1 Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della L. 17.2.1968, n. 108

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.

2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarità della autenticazione delle firme non é comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purché autorizzata.

3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati é ammesso ricorso all' Ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale é ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2 Norma di coordinamento del procedimento elettorale

1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi

delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010,

l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse

deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno

antecedente la data della votazione.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Speciali