Legge 'Piccoli Comuni' (per noi 71)

Alla Camera voto unanime. Si pensa che al Senato vada nello stesso modo

Il 2017 si è avviato e fra le cose buone ci darà fra poco la nuova legge sui piccoli Comuni, 71 in provincia. Soldi però pochi per cui bisognerebbe correre e preparare quel che serve.

Andando sul sito del Senato si trova il DdL AS2541. E' quello approvato all'unanimità dalla Camera interessante 5585 Comuni, ossia tutti quelli con meno di 5000 abitanti che occupano metà del territorio nazionale e che hanno una popolazione complessiva di circa 10 milioni di abitanti. Si legge: “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici,”

Questi, in sintesi, i contenuti così come sintetizzati dall'ANCI.

Art. 1. Finalità e definizioni dei Piccoli Comuni
Il disegno di legge promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. In tal senso è favorita l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.
Ai fini della legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
m) comuni istituiti a seguito di fusione;
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni, tenuto conto della specificità del proprio territorio.

Art. 2. Attività e servizi
Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità.
Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire, anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo comma 1, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale.
Art. 3. Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni
Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro (10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023).
Tale fondo sarà destinato allo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche e interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina; 17 milioni di euro per l’anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo).

Per l'utilizzo delle risorse del Fondo si provvede con la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Piano, in sintesi, assicura la priorità ai seguenti interventi:

a) qualificazione e manutenzione del territorio nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia;
c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico;
d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile;
e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari;
h) recupero dei pascoli montani.
Il Piano definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

a) tempi di realizzazione degli interventi;
b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati;
c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;
d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;
e) miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.
Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del relativo Fondo.
Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano.

Art.4.Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi
I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.
Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione ad interventi integrati attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante iniziative nell'ambito della strategia di green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Gli Art. 5, 6 e 7 contengono rispettivamente misure volte a 1) contrastare l'abbandono di immobili nei piccoli comuni; 2) favorire l’acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali; 3) favorire la stipula di convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

Art. 8. Sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government
Verso l'obiettivo, previsto dall'Agenda digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini l'accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65 del 2015 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2015, in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga.
I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government.

Art. 9. Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti
Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché di ogni altro servizio di pubblica utilità, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa convenzione con gli stessi concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
I piccoli comuni possono altresì:

a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;
b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.
Art. 10. Diffusione della stampa quotidiana
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.
Gli artt. 11 e 12  sono previste disposizioni per favorire la promozione e la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile
Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, indetti dai piccoli comuni, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile.

Art. 13. Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane
I piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani svolgono altresì in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non è consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate.

Art. 14. Iniziative per la promozione cinematografica
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le regioni e le Film Commission regionali predispone iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni.
Art. 15. Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.

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