L’A.I.V.E.C. IMPUGNA IL DPCM DEL 3 DICEMBRE INNANZI AL TAR LAZIO

LA' DOVE NON PREVEDE LA DAD PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER IL PRIMO CICLO DI STUDI

Si riceve:   L’A.I.V.E.C (Associazione Italiana Vittime Emergenza Covid 19), apolitica e apartitica, senza scopo di lucro ha prestato particolare attenzione alle voci di tutti coloro che richiedevano la didattica a distanza, unico strumento utile al fine di conciliare il diritto allo studio con la tutela alla salute. Negli ultimi giorni sono pervenute alla richiedente associazione molteplici richieste di intervento volte anche all’impugnazione del D.P.C.M. del 03.12.2020 nella parte in cui alla lettera “S” si stabilisce che:  “L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza”, nonché di tutti gli atti prodromici e consequenziali.

A tal fine l’A.I.V.E.C. ha impugnato il D.P.C.M. per contrasto con l’art. 32 della Costituzione - Violazione di legge ed eccesso di potere del DPCM del 03.12.2020, art. 1, lett. “S”- per eccesso di delega - per violazione del principio di precauzione art. 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea, per eccesso di potere connesso alla violazione di legge dell’art. 3 legge 241/90 – Motivazione apparente, per violazione del principio dell’affidamento con riferimento agli art. 2, 3, 97 Cost. - Violazione del principio di ragionevolezza e di imparzialità.

Segue il comunicato  in allegato e L'A.I.V.E.C. chiede gentilmente di poterlo pubblicare tenuto conto del considerevole aumento del numero dei contagiati e della mancata previsione nel D.P.C.M. di misure volte all’effettivo contenimento del contagio.  L’associazione AIVEC proseguirà nel percorso volto ad ottenere la regolamentazione delle lezioni con la didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado.

A tal fine, ha impugnato innanzi al Tar Lazio il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generalen. 301 del 3-12-2020, nella parte in cui dispone all’art. 1 lett. S: “L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia,per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza”, ovvero per le 5 classi della scuola primaria e per le 3 classi della scuola secondaria di primo grado.

Tale disposizione ancora una volta come i precedenti DPCM è in aperto contrasto con il
contenuto dell’allegato n. 21 (rapporto ISS del 28.08.2020 recante le indicazioni
operative per la gestione dei focolai Sars-cov 2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia), richiamato dallo stesso, nel quale si legge testualmente: “… La riapertura
della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020 pone dal punto di vista
epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella
comunità.
E’, infine noto, che la carica virale di sintomatici e asintomatici non è statisticamente
differente e quindi il potenziale di trasmissione è verosimilmente lo stesso. Più in
generale, non è noto quanto i bambini, prevalentemente asintomatici, trasmettano Sarscov2
rispetto agli adulti, anche se la carica virale di sintomatici e asintomatici e quindi il
potenziale di trasmissione non è statisticamente differente. Questo non permette una
realistica valutazione della trasmissione Sars-cov2 all’interno delle scuole del contesto
italiano”.
La giurisprudenza ha ormai pacificamente configurato l’esistenza di un diritto alla salute,
come situazione immediatamente protetta, in forza dell’art. 32 della Costituzione, nei
rapporti intersoggettivi e nei rapporti con la pubblica amministrazione, delineandosi il
diritto alla salubrità dell’ambiente come un vero e proprio diritto sociale che obbliga la
pubblica amministrazione ad un’attività positiva in favore di tutti i cittadini, sia in via
preventiva che in via recuperatoria.
Oggi il ridetto diritto allo studio potrà essere garantito dalle migliori tecnologie
disponibili, attivando le misure di cautela da adottare in applicazione del principio di
precauzione di cui all’art. 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea, il
quale nel caso in cui i dati scientifici, come nel caso in esame, non consentano una
valutazione completa del rischio, essendo anche i vaccini ancora in fase sperimentale,
può essere invocato per garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle
prese di posizione preventive in caso di rischio.
Tale diritto alla tutela della salute, si ribadisce, è posto dall’art. 32 della Costituzione in
senso assoluto ed immediatamente precettivo e prevalente e va affermato in via
prioritaria ogni volta che la scienza non dà risposte sicure sulla totale ed assoluta
innocuità degli effetti prodotti, come quelli della eccezionale pandemia da COVID-19,
dovendosi riconoscere la possibilità per ciascun individuo di rifiutare il rischio, anche se
eventuale, del danno alla salute. Lo strumento precauzionale della Dad ha già dimostrato
ed è l’unico a garantire il diritto allo studio in sicurezza sia per il corpo docente che
discente. Ulteriori motivi di impugnazione: Violazione di legge ed eccesso di potere del
DPCM del 03.12.2020, art. 1, lett. “S”- per eccesso di delega - per violazione del
principio di precauzione art. 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea,
per eccesso di potere connesso alla violazione di legge dell’art. 3 legge 241/90 –
Motivazione apparente, per violazione del principio dell’affidamento con riferimento agli
art. 2, 3, 97 Cost. - Violazione del principio di ragionevolezza e di imparzialità

ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME EMERGENZA COVID https://www.aivec.it

 

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