ASSEGNATO A JOSEPH STRAUS IL PREMIO "VENEZIA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 2007"
Già nel 1474 il Consiglio della città di Venezia emanava una legge che proteggeva l’autore di un qualche ingegnoso “artificio” di riprodurlo senza il suo consenso. Dopo secoli, nel 2004, voluto dalle Autorità civili è stato istituito il “Premio Venezia per la Proprietà intellettuale” che è giunto alla sua quarta edizione 2007 ed assegnato a Joseph Straus, direttore del Max Plank Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law di Monaco. Le pubblicazioni che hanno ricevuto la menzione d'onore sono invece "The Economic Structure of Intellectual Property Law", di Richard Posner e William M. Landes (Harvard University Press, 2003), un'opera rigorosa che abbraccia le ragioni della proprietà intellettuale - come ha spiegato l'ordinario di Diritto privato comparato, Roberto Pardolesi - e "Innovation and its discontent", di Adam B. Jaffe e Josh Lerner (Princeton University Press, 2004), studio più critico, per il quale il brevetto dev'essere uno stimolo per la competizione e l'innovazione e non un limite, come ha commentato l'ordinario di Economia politica, Ignazio Musu. Nel suo intervento di apertura, il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, ha ricordato le ragioni per cui è stato istituito il Premio nel 2004, legate all'ambizione di Venezia, allora come oggi, di ospitare un Ufficio europeo dei Brevetti, progetto per il quale era stata già trovata una prestigiosa sede, ma che poi non è andato a buon fine. "Non essendo riusciti a giungere a questo traguardo, ci si è dati un obiettivo più modesto", ha proseguito Cacciari, cioè quello di costituire a Venezia un centro di formazione sulla proprietà intellettuale destinato alle imprese. Questo è stato realizzato alla Venice International University a San Servolo. Venezia, ha concluso Cacciari, si propone di diventare capitale della ricerca e degli studi, dato che certamente il suo futuro non possono essere la chimica o l'industria pesante. Naturalmente, si è parlato anche dei diritti di chi scrive libri, articoli. E con Internet, la rete anarchica, tutti copiano tutto. Il “copia e incolla” è diventato un gioco da ragazzini. Tuttavia, Il mondo del diritto è consapevole che le tecnologie digitali dell'informazione pongono "problemi di copyright", ma non ha ricondotto questi problemi alla loro causa prima: un fondamentale conflitto tra gli editori delle opere tutelate dal copyright e gli utenti di queste opere.
La PROTEZIONE DELLE IDEE
Allo stato attuale non è garantita una tutela giuridica alle idee intese come bene immateriale (c.d. corpus mysticum) se esse non sono trasfuse in un supporto materiale del mondo fisico (c.d. corpus mechanicum) come il libro, la pellicola, il marmo, la tela, il disco, anche se si tratta di opere non complete nella loro struttura, come i bozzetti o gli schemi per un programma televisivo. Il problema fondamentale, oltre al fatto che il nostro ordinamento ripudia e scoraggia il "monopolio" delle idee in quanto tali considerandole patrimonio comune dell'umanità, è che risulta difficile capire chi ha partorito un'idea e chi, invece, se ne è illecitamente impossessato affermandone la paternità. In sintesi, l'idea è tutelabile giuridicamente solo quando si sostanzia in un supporto materiale capace di esprimere un chiaro collegamento con il suo autore.
Proprietà Intellettuale /Intellectual Property (IP)
La proprietà intellettuale si riferisce alle idee creative e alle espressioni della mente umana che possiedono valore commerciale e ricevono la protezione legale del diritto di proprietà. I principali strumenti legali per proteggere i diritti di proprietà intellettuale sono il copyright, i brevetti e i marchi. I diritti di proprietà intellettuale/intellectual property rights (IPR) permettono ai loro detentori di scegliere chi può accedere e utilizzare la loro proprietà, e di proteggerla da un uso non autorizzato. La proprietà intellettuale si divide in due categorie (i) la proprietà industriale - che include le invenzioni (coperte da brevetto), i marchi (trademark), il design industriale, e l’indicazione geografica; e (ii) il copyright - che include opere artistiche e letterarie quali i romanzi, i racconti, le poesie e le drammaturgie, opere musicali, disegni, dipinti, fotografie e sculture.
Pubblico dominio
Qualsiasi cosa che non ha un proprietario legale. Oggi un'opera è di pubblico dominio quando il suo creatore decide formalmente di consegnarla al pubblico, oppure quando è terminato il periodo di protezione garantito dal copyright. Non esiste una lista ufficiale di opere appartenenti al pubblico dominio proprio perché queste diventano tali in assenza di una legge che le ascriva a qualcuno.
Cos’è il diritto d’autore?
La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore". Il titolare dei diritti d’autore è, in via originaria, l’autore in quanto creatore dell’opera (oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori).
Chi è il titolare dei diritti d'autore?
Nel caso di un'opera individuale, il titolare del diritto d'autore (comprensivo dei diritti patrimoniali e dei diritti morali) è, in via originaria, l'autore in quanto creatore dell'opera. Nel caso di opere in collaborazione, i titolari del diritto d'autore sono, in via originaria, i coautori. Il titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del software creato dal lavoratore dipendente è, salvo patto contrario, il datore di lavoro. In seguito, i diritti patrimoniali possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge. Il diritto morale non può essere ceduto e rimarrà per sempre dell'autore o dei coautori.
Quali opere sono protette dalla legge sul diritto d'autore?
La legge 22 aprile 1941, n. 633 protegge le seguenti opere:
le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico- musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
i disegni e le opere dell'architettura;
le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633;
le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633;
i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore (restano esclusi dalla tutela accordata dalla suddetta legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce; il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso);
le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo (la tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto);
le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico;
le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che abbiano carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico (ad esempio, le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protetti come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d'autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte);
senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
DOMANDE & RISPOSTE
- Prof. Pardolesi si è parlato di proprietà intellettuale e di brevetti. Con internet finiscono i diritti dell’autore, oppure sono ugualmente tutelati?
Come sempre. Abbiamo una disciplina che fa corrispondere ad una creazione originale una tutela del diritto d’autore, il copyright negli USA. Il mondo di Internet cambia le occasioni e quindi crea un ambiente molto più aperto a piraterie e- per questo- si è creata una cultura rivoluzionaria di ogni forma di tutela della proprietà intellettuale. Se la tutela di Internet non è bastante , dobbiamo pensare che c’è un’altra forma di tutela alternativa? Il mondo di Internet è giusto che offra delle alternative praticabili. Gli esperimenti che sono stati fatti in questo campo della proprietà intellettuale , al di fuori dello schema, sono stati insignificanti e denunciano una smagliatura molto grave nel sistema.
- E come si può rimediare?
Ci vuole un po’ di fantasia e penso che le possibilità in Internet di stabilire un contatto diretto col fruitore consentirebbe di eliminare l’intermediazione e permetterebbe un contatto diretto nel rapporto con l’autore per consentire il vantaggio di chi investe in creatività per l’opera destinata al pubblico.
Passiamo alla collaborazione tra due autori. Io scrivo un libro e dopo tempo mi servo della collaborazione di un’altra persona che corregge il mio testo originale. Inoltre le propongo di fare altre ricerche in Internet per completare l’opera rendendola così più attuale. Questa persona ha diritto di avere sulla copertina anche il suo nome con quello dell’autore originario?
Egli è un coautore che ha contribuito alla seconda versione del testo ed ha diritto di rivendicare il suo contributo.
- E se l’autore originario si oppone, cosa si può fare?
Un’azione per rivendicare la propria identità intellettuale di partecipazione che è un diritto pari al diritto morale dell’autore anche se sono passati anni, perché è un diritto imprescrittibile della personalità che non ha termini e si può rivendicare in ogni momento anche in tribunale.
Chi é
Roberto Pardolesi è nato a Forlì il 26/02/’48. Si è laureato in Scienze politiche presso l’Università di Bari, nel 1971. Attualmente è direttore di Law and Economics Lab alla Luiss Guido Carli, dove è anche Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà di Economia, Docente di Diritto Privato presso la medesima Facoltà e docente di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza.
Fa parte dell’Associazione italiana di diritto comparato, della European Association for Law & Economics e della International Academy of Comparative Law.
Nel 1980 è diventato Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato presso l’Università di Palermo e nel 1983 è stato chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari. Ha al suo attivo, molte pubblicazioni.
Maria de Falco Marotta