Professionisti no Sindaci?

Il testo iniziale del DL 50 e quello modificato alla Camera, ora al Senato

Abbiamo pubblicato lo scorso 4 giugno un articolo dal titolo “Se il Sindaco è un libero professionista non può esercitare in provincia (!?!)” e con sottotitolo “L'angolo delle idee (bislacche) ultima perla dell'UCAS infilata nella 'manovrina'. Via questa fesseria, lo ha chiesto l'ANCI”
In tale articolo oltre alle nostre considerazioni abbiamo pubblicato la forte critica da parte del rappresentane nazionale ANCI – piccoli Comuni. C'eravamo riservate di saperne di più.
Intanto pubblichiamo l'indirizzo del precedente e poi vediamo il testo approvato.
L'indirizzo:
http://www.gazzettadisondrio.it/angolo-delle-idee/04062017/se-sindaco-li...
Ed ora il testo del DL 50 approvato dalla Camera che in Senato ha preso il numero 2853, Dagli Atti parlamentari, pg. 190, stralciamo:

TESTO ORIGINARIO DL

4. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
aggiunti, infine i seguenti periodi: «Non rientrano tra gli incarichi di
cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali,
conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte
delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione
conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell’ente
presso il quale è rivestita la carica elettiva. In caso di carica elettiva comunale,
l’ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente
deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella
dell’ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. Il conferimento è
effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.».

TESTO DL come modificato dalla Camera

4. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non rientrano tra gli incarichi di
cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali,
conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte
delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione
conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell’ente
presso il quale l’interessato al conferimento dell’incarico riveste la carica
elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo
quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare
di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile
o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune
stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa
previsti dalla normativa vigente.».
5. Il divieto di cui all’articolo 1, comma 420, lettera c), della legge
23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la copertura delle posizioni
dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle
province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento
delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 1, commi 85 e 86, delle
legge 7 aprile 2014, n. 56.
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Abbiamo cercato una valutazione di Castelli ma finora non c'è stata. Vedremo
GdS

 

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