I QUESITI REFERENDARI

di Red

I quattro quesiti referendari,
semplicissimi come si vede e alla portata di tutti...

PRIMO


"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita", limitatamente alle seguenti parti:


Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da
un’unica cellula di partenza, eventualmente";


Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa
collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo
dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili
metodologie alternative";


Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di
clonazione mediante trasferimento di nucleo o";


Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la
crioconservazione e"?"

SECONDO


"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita", limitatamente alle seguenti parti:


Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei
problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compreso il concepito.";


Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o
infertilità.";


Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico
nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata
e certificata da atto medico.";


Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole:
"gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi
un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della";


Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando
quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1".;


Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento
della fecondazione dell’ovulo";


Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e
terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";


Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";

Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di
salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile"."

TERZO


"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita", limitatamente alle seguenti parti:


Articolo 4, comma 3: "E’ vietato il ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo";


Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione
del divieto di cui all’articolo 4, comma 3";


Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione
del divieto di cui all’articolo 4, comma 3";


Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza ai
fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia
richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4,
comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
300.000 a 600.000 euro.";

Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?"

QUARTO


"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita", limitatamente alle seguenti parti:


Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di
favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilità o dalla infertilità umana";


Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o
infertilità.";


Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico
nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata
da atto medico.";


Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole:
"gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi
un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della";


Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando
quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,";


Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento
della fecondazione dell’ovulo";


Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ",
di cui al comma 2 del presente articolo";


Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";

Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di
salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile?"."
Red


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