) Il Decreto sulla segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate 2) Il decalogo dello sciatore

I testi integrali

1) Il Decreto
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Atto originale completo DECRETO 20 dicembre 2005

Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili
attrezzate.

(GU n. 299 del 24-12-2005)


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in
materia

di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da

fondo»;

Visto l'art. 6 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, che

prevede la determinazione da parte del Ministero delle
infrastrutture

e dei trasporti dell'apposita segnaletica da installare nelle
aree

sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse;

Considerato l'art. 2, comma 3 della citata legge 24 dicembre
2003,

n. 363, che demanda alle regioni ed alle province autonome di
Trento

e di Bolzano, l'individuazione delle aree sciabili attrezzate;

Sentita altresi', la Federazione sportiva nazionale competente
in

materia di sport invernali riconosciuta dal CONI (FISI);

Acquisito il contributo dell'Ente nazionale italiano di

unificazione come redatto dalla commissione «Sicurezza»,
nell'ambito

del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si effettuano
sport

invernali»;

Espletata la procedura di informazione in materia di norme e
regole

tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata
ed

integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di

attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta
del 3

marzo 2005;

Decreta:


Art. 1.

1. La segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili

attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse, deve essere

conforme a quanto riportato nell'allegato 1 al presente decreto
che

ne costituisce parte integrante, ovvero, per il principio del
mutuo

riconoscimento, deve essere conforme alla normativa nazionale di
uno

Stato membro dell'Unione europea, di una Paese EFTA firmatario

dell'accordo SEE o della Turchia purché venga garantito un
livello

di sicurezza equivalente in termini di tutela della salute e

dell'incolumità degli utenti.

2. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale
e

delle province autonome di Trento e Bolzano in materia.


Art. 2.

Per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci é stato

redatto il «Decalogo comportamentale dello sciatore» di cui

all'allegato 2 al presente decreto che stabilisce il codice di

comportamento per evitare pericoli alle persone o per prevenire

danni.

Gli esercenti le aree sciabili devono dare ampia informazione
agli

utenti del suddetto decalogo.


Art. 3.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove si
rendesse

necessaria provvederà con apposito decreto all'introduzione di
nuovi

segnali o all'aggiornamento ed alla modifica dei segnali di cui

all'allegato 1, redatti dalla Commissione sicurezza dell'UNI

nell'ambito del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si

effettuano sport invernali».


Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della

Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro: Lunardi

__________________

2) Il decalogo

IL DECALOGO DELLO SCIATORE.

Regole di carattere comportamentale, previste dalla legge 24
dicembre 2003, n. 363, che dovranno essere rispettate dagli
utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze
di natura civile e penale.

1. Rispetto per gli altri. Ogni sciatore deve comportarsi in
modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.


2. Padronanza della velocità e del comportamento. Ogni sciatore
deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla
propria capacità nonché alle condizioni generali della pista,
della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.


3. Scelta della direzione. Lo sciatore a monte che ha la
possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione
che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. Sorpasso. Il sorpasso puo' essere effettuato (con sufficiente
spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra
o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare
intralci allo sciatore sorpassato.

5. Immissione ed incrocio. Lo sciatore che si immette su una
pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo
fare senza pericolo per sè o per gli altri; negli incroci deve
dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo
indicazioni.

6. Sosta. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso
di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La
sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo
sciatore deve sgomberare la pista al piu' presto possibile.

7. Salita. In caso di urgente necessità lo sciatore che risale
la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai
bordi della stessa.

8. Rispetto della segnaletica. Tutti gli sciatori devono
rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in
particolare l'obbligo del casco per i minori di 14 anni.

9. Soccorso. Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di
incidente. 10. Identificazione. Chiunque sia coinvolto in un
incidente o ne é testimone é tenuto a dare le proprie
generalità.
NLG

GdS 10 XII 2006 -
www.gazzettadisondrio.it

NLG
Giustizia