CROCEFISSO NELLE SCUOLE

La forma .- La sostanza


LA FORMA


Ci é capitato di leggere un parere di
Antonello De Oto
(Università di Bologna) sull'esposizione dei
Crocifissi nei pubblici uffici, con riferimento a una posizione
dell'Avvocatura dello stato di Bologna, (Parere 16 luglio 2002)

e a recenti iniziative legislative che, secondo l'autore, "assestano un altro colpo al
supremo principio di Laicità" (il termine é indicato in
maiuscolo).

Stralciando si legge "Dispone l'art.118 R.D. 30.4.1924 n.965 relativamente agli
istituti di istruzione media (in senso analogo a quanto previsto
dell'Allegato C R.D. 26.4.1928, n.1927 relativamente agli
istituti di istruzione elementare) che ogni aula abbia
l'immagine del crocifisso.

Con parere n. 63/1988 del 27 aprile 1988 il Consiglio di Stato,
Sez. II, dopo aver premesso la necessità sotto il profilo
interpretativo di tenere distinta la normativa riguardante
l'affissione dell'immagine del crocefisso nella scuola da quella
relativa all'insegnamento della religione cattolica, si è
occupato di stabilire se le disposizioni citate, le quali
consentono l'esposizione dell'immagine del Crocefisso nelle
scuole, siano tuttora vigenti oppure siano da ritenere
implicitamente abrogate, perché in contrasto con il nuovo
assetto normativo in materia, derivante dall'Accordo, con
protocollo addizionale, intervenuto tra la repubblica Italiana e
la Sante Sede, con il quale sono state apportate modificazioni
al Concordato Lateranense dell'11.2.1929".

Si prosegue poi ricordando che il Consiglio di Stato ha affermato che le norme contenute nei
citati arti. 118 R.D. n. 965/24 e R.D. 1297/28 sono tuttora
vigenti e non possono essere considerate abrogate implicitamente
dalla regolamentazione concordataria sull'insegnamento della
religione cattolica, derivante dall'Accordo, con protocollo
addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede di modifica al Concordato Lateranense dell'11.2.1929.

In buona sostanza si ricorda ancora che il Consiglio di Stato,
ha rilevato che le norme sono
preesistenti ai Patti Lateranensi che non contengono nessun
riferimento all'esposizione del Crocefisso nelle scuole e negli
uffici pubblici per cui "il nuovo Concordato" (Legge 25 marzo 1985 n. 121) non
c'entra.

Né la Costituzione
Repubblicana va oltre l'assicurate pari libertà a tutte le
confessioni religiose. Fazioso pertanto l'argomento di chi
collega l'esposizione del Crocefisso a questo punto, che,
secondo loro, verrebbe leso.

Continuano a valere dunque le norme di cui all'art. 118 del R.D.
30 aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all'allegato C del R.D.
26 aprile 1928, n. 1297.

Giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione non solo danno ragione ai sostenitori della presenza
del Crocefisso ma anche affernazno che questa non risulta lesiva de!
principio di libertà religiosa.

Ciò detto una successiva analisi critica tale posizione che non
terrebbe conto dell'evoluzione giurisprudenziale ma anche
politico-sociale ecc. ecc.

Per correttezza giusto riportare anxhe l'invito dell'autore: "Per avere una panoramica delle differenti posizioni
della dottrina in materia, si veda il dibattito in corso tra i
costituzionalisti sul sito:
http://www.unife.it/forumcostituzionale/index.html
.


LA SOSTANZA


Non ci interessa spaccare il capello in quattro come si é fatto,
magari anche in un caso in provincia di Sondrio, per cavillare
in termini giuridici. Oltre a tutto vale sempre il detto "Summum
jus, summa iniuria".

Nella sostanza una risposta sostanziale, encomiabile, venne, si
noti, da un esponente radicale che così rispose alla proposta
ventilata di disporre per legge il Crocefisso in tutti gli
edifici pubblici: "Noi non dobbiamo imporre, dobbiamo
consentire".

Aggiungendo che consentendo il Crocefisso non si fa nessuna
offesa agli altri, per i quali quello non sarà un simbolo ma un
arredo della stanza, come non si offendono se non si lavora in
una serie di giorni proprio perché Festività religiose (Natale,
Pasqua, i Santi ecc., il Patrono del posto ecc.) o in tante
altre occasioni della vita dirette conseguenze della religione
cattolica.
Red


GdS - 18 III 2003 -
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Red
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