La proposta di nuova legge della montagna A cura del C.I.M. Il Presidente della Repubblica - Integrazione alle norme sulla montagna italiana - Gli articoli
La newsletter 26 del 12 luglio del COMITATO
ITALIANO PER IL 2002 ANNO INTERNAZIONALE DELLE MONTAGNE ha
innanzitutto riportato la dichiarazione del Presidente della
Repubblica Ciampi che va diffusa e meditata.
Eccone il
testo:
iL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
"LA MONTAGNA NON SI DEVE SPOPOLARE. VANNO INCORAGGIATE LE
INIZIATIVE
LOCALI, COME QUELLE DEI SINDACI CHE HANNO INVITATO I GIOVANI
E LE NUOVE
IMPRESE AD INSEDIARSI NEI BORGHI MONTANI. GLI ITALIANI
SOGNANO UNA
MONTAGNA VIVA, ABITATA DA COMUNITÀ ATTIVE E BEN INSERITE NEL
MONDO
MODERNO, FATTO DI TECNOLOGIA, INFORMATICA, DI VALORI E DI
CONOSCENZA DELLA
TRADIZIONE..."
CARLO AZEGLIO CIAMPI- 5 LUGLIO 2002
Integrazione alle norme sulla montagna italiana
La newsletter dà anche notizia dell'avvenuta presentazione
alla Camera e al Senato della proposta di modifica della
Legge sulla Montagna 97/94, elaborata dal Gruppo "Amici
della
Montagna" del Parlamento Italiano ("Integrazione alle norme sulla montagna italiana").
Primi firmatari sono rispettivanente l'On. Gianantonio
Arnoldi e il Sen. Augusto Rollandin.
Il testo presentato contiene importanti innovazioni e
aggiornamenti, rispetto alla legge attualmente in vigore, e
tiene conto delle modifiche al Titolo 5° della Costituzione,
ispirandosi ad una concreta applicazione del principio di
sussidiarietà e all'individuazione di criteri che
definiscano in modo chiaro quali siano le aree montane più
disagiate e dunque bisognose di maggiori sostegni.
In sintesi le linee guida della proposta di legge sono le
seguenti:
- DEFINIZIONE DI COSA E' MONTAGNA. Il criterio deve essere
fissato sulla base di una nuova e più accorta combinazione
dei tre criteri fissati dall'Unione Europea: altitudine,
pendenza del suolo e ridotto periodo vegetativo. Viene
inoltre ridefinito il criterio di classificazione dei
comuni montani.
- DEFINIZIONE DEL REQUISITO DI SPECIFICITA'. La normativa
comunitaria attuale omologa le zone di montagna alle aree
depresse. In realtà la montagna non è area depressa, ma
specifica, cioè dotata di caratteristiche permanenti e non
temporanee, per le quali va riconosciuta la deroga alle
regole sulla concorrenza previste dai trattati dell'UE.
- RIDEFINIZIONE, a cura delle Regioni, del ruolo delle
Comunità Montane, alle quali si richiede maggiore snellezza
di funzionamento e gestionale.
- DEFINIZIONE delle regole coordinate per lo sviluppo
agricolo, industriale, commerciale e turistico, regole
strettamente connesse alla dichiarazione di specificità.
Dovranno essere previste norme di sviluppo compatibili con i
fragili eco-sistemi montani, senza gravare non tanto
sull'economia nazionale, quanto sulle regole della
concorrenza stabilite in sede comunitaria.
- DEFINIZIONE dell'aiuto alle comunità civili, al fine di
evitare lo spopolamento delle zone montane. Si tratta di
riconoscere la natura di pluriattività, cioè di servizio
svolto in favore della collettività nazionale per talune
attività delle popolazioni di montagna (l'agricoltura in
particolare), connettendo ad esse una serie di agevolazioni
fiscali.
- IN TERMINI DI SOSTEGNI ECONOMICI la nuova norma
ridefinisce il Fondo nazionale della montagna, dando
certezza triennale al finanziamento che la legge 97
assegnava tramite disposizioni non organiche.
- ALTRO PUNTO IMPORTANTE della proposta è la valorizzazione
del patrimonio forestale montano, in termini economici e di
beneficio ambientale.
- IN CAMPO ENERGETICO e di gestione delle acque vengono
introdotte alcune agevolazioni, così come sono rese
permanenti quelle sul gasolio da riscaldamento e ridotte del
20% le accise sui principali prodotti petroliferi.
- LA LEGGE PREVEDE BENEFICI in favore del turismo montano,
indicando la possibilità di supportare, in deroga alle norme
europee sulla concorrenza, la realizzazione degli impianti
di innevamento programmato.
- NELL'AMBITO DELLA PRODUZIONE e commercializzazione dei
prodotti tipici sono previste norme che consentono una
distribuzione e vendita in ambiti più ampi di quelli
attualmente previsti in base alle normative europee.
- IN TEMA DI SERVIZI la proposta di legge si occupa del
mantenimento dei presidi scolastici e dell'assistenza
sanitaria, prevedendo benefici in termini di avanzamento
della carriera, per quei medici che prestano servizio in
aree montane. Verranno inoltre potenziati i sistemi telematici di informazione e telelavoro.
- INFINE, in risposta alle sollecitazioni del Corpo militare
degli Alpini, viene riconosciuta e definita la strategicità
del Corpo stesso, in termini di difesa militare del
territorio nazionale e di protezione civile, a livello
nazionale e internazionale.
Nelle prossime settimane la proposta verrà sottoposta a
discussione e ampliamento e anche l'Osservatorio della
Montagna, istituito dal Ministro La Loggia presso il
Dipartimento Affari Regionali del Governo Italiano, si
appresta ad elaborare un testo di legge a modifica della
97/94, che terrà conto delle indicazioni fornite dal Gruppo
"Amici della Montagna"
(www.montagna.org/news/index.asp?catlD=&news=836&tipo ).
La bozza del testo di legge è scaricabile alla pagina:
http://www.montagna.org/montagnachevince/testodilegge.doc
gLI ARTICOLI
Articolo 1 Finalità della legge
Articolo 2 Fondo nazionale per la montagna
Articolo 3 modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
in materia di comunità montane
Articolo 4 Gestione compatibile del patrimonio forestale
Articolo 5 benefici in campo energetico e di gestione delle
acque
Articolo 6 Sviluppo del turismo montano
Articolo 7 Tutela dei prodotti tipici
Articolo 8 Agevolazioni per le imprese, gli imprenditori
commerciali e gli artigiani nei piccoli comuni.
Articolo 9 Incentivi alle pluriattività
Articolo 10 Sistema formativo
Articolo 11 Scuola dell'obbligo
Articolo 12 Sanità di montagna
Articolo 13 Informatica, telematica e ricerca scientifica
Articolo 14 Servizio militare prestato nel Corpo degli
alpini
Articolo 15 Campagne informative
Articolo 16 Abrogazioni
Articolo 17 Riserve di fondi e copertura finanziaria
Articolo 18 Disposizioni particolari per le Regioni
a Statuto Speciale e per le Province Autonome di Trento e di
Bolzano)
C.I.M.
GdS 18 VII 02