Impianti sciistici, atleti, covid: chiarimenti

Di seguito al comunicato stampa del  23 dicembre scorso e con riferimento alla comunicazione in data 22 dicembre 2020 della Federazione Italiana Sport Invernali concernente l’utilizzo degli impianti sciistici, si precisa quanto segue, anche tenuto conto della nota del Presidente della predetta Federazione in data 23 dicembre 2020.
Si premette che la lett. e) e la lett. oo) dell’art. 1, comma 10, del DPCM 3 dicembre 2020 stabiliscono, rispettivamente, quanto segue:
“e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico  nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e non di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.”.
“oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico  nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni”.
In relazione a quanto precede, si  trascrive altresì il contenuto della summenzionata nota del 23 dicembre scorso, con la quale il Presidente della F.I.S.I. ha ulteriormente chiarito che non si applicano le precisazioni riportate dalla nota F.I.S.I. del 22 dicembre, ma quelle riportate dalla nota F.I.S.I. del 3 dicembre 2020.
“Si fa riferimento alla nostra nota di pari oggetto. Purtroppo, come è noto, l’attuale difficile situazione generata dall’emergenza  pandemica determina certamente difficoltà di varia natura che affliggono tanto l’organizzazione delle nostre attività quanto l’esercizio delle funzioni istituzionali della Federazione, in un ambito normativo in continuo aggiornamento e che, spesso, non presenta connotati di sufficiente chiarezza. Si ritiene quindi opportuno, con la presente comunicazione, precisare alcune circostanze nonché procedere ad un ulteriore aggiornamento.
Preme anzitutto chiarire che la predetta nota federale del 22 dicembre u.s. (il cui contenuto era stato condiviso con il Consiglio Federale), non era volta a fornire l’interpretazione data dalla Federazione alle disposizioni dettate dal Decreto Legge 18 dicembre 2020 in materia di esercizio dell’attività sportivo-agonistica. In tale circostanza la Federazione si limitava invece a riportare, a beneficio di tutta la base associativa federale, le indicazioni che la Federazione medesima aveva mutuato dalle comunicazioni delle competenti istituzioni.
Peraltro, è stata poi pubblicata solamente nella serata di ieri, 22 dicembre, una nuova circolare del Ministero dell’Interno che, fornendo delle ulteriori interpretazioni circa il dettato normativo del D.L. 18 dicembre, sembra rivedere in senso più ampio la possibilità di proseguire nell’esercizio della attività sportivo-agonistiche anche nel periodo intercorrente tra il 24 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021, fermo restando in tal caso il rispetto delle prescrizioni derivanti dal DPCM 3 dicembre 2020.
In particolare, detta circolare ministeriale, al quarto capoverso di pagina 3, espressamente stabilisce che: “Nel rinviare, pertanto, alle indicazioni già fornite con le precedenti circolari illustrative e di commento, si richiama quanto sottolineato in merito alla circostanza che sia le limitazioni alla mobilità previste per i territori in area arancione, sia quelle stabilite per i territori in area rossa non si riflettono sull’esercizio di attività non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni”.
Come detto, tale nuova, ulteriore circolare interpretativa sembra ora chiarire l’interpretazione del tema in oggetto in modo parzialmente difforme dalle precedenti indicazioni e comunque in termini di maggior favore per le attività sportivo-agonistiche in genere. Riportiamo quindi questo aggiornamento, ritenendo che ciò possa contribuire ad un’interpretazione da parte di tutti i soggetti interessati (atleti, società sportive e tecnici) che confermi i termini di esercizio dell’attività sportivo-agonistica in senso sostanzialmente conforme alla nota federale del 3 dicembre 2020”.
  Premesso quanto innanzi, si fa altresì presente che, da un lato, le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere al  Segretario Generale della F.I.S.I., per esercitare gli opportuni controlli,  tutte le convocazioni degli atleti di interesse nazionale che praticheranno allenamenti per le prossime gare nazionali e/o internazionali iscritte nel registro del C.O.N.I. e sul portale della F.I.S.I.;  dall’altro, che i nominativi di questi atleti dovranno essere preventivamente comunicati ai gestori degli impianti di risalita.

Sondrio, 28 dicembre 2020

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