OK. C'è la legge per "le nostre" Olimpiadi

Pubblichiamo l'intero Dossier di grandissimo interesse per noi

Ieri il Senato ha definitivamente approvato, convertendo il D.L., la legge per le Olimpiadi invernali del 2026. Quasi unanimità, rotta però da un solo semplicissimo soffio per l'astensione di un senatore. Meglio anche risperro alla Camera dove lo scorso 15 aprile i voti a favore erano stati 408 con due contrari e due astenuti. Astenuti: Andrea Colletti M5S eletto in Abruzzo3 e Vittorio Sgarbi eletto in Emilia 2 eletto per FI.  Contrari Sara Curial eletta M5S in Veneto 2 ma ora in Gruppo Misto e Silvia De Benedetti in Veneto 1 per M5S.
Pubblichiamo l'intero Dossier di fondamentale importanza perchè l'evento sportivo, di rilievo mondiale, richiede non solo corposa organizzazione ma anche adeguate infrastrutture di cui beneficerà la Valle anche ben oltre la primanera del 2026.

IL DOSSIER

Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 e Finali di tennis 2021-2025, nonché divieto di attività parassitarie. D.L. 16/2020 - A.S. 1777

Riferimenti:

A.S. 1777
Classificazione Teseo: GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

CAPO I
Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici Invernali e dei XIV Giochi Paralimpici Invernali
(Milano Cortina 2026)
Quadro d’insieme sui Giochi olimpici e paralimpici 2026
La disciplina per la candidatura

In base alle informazioni presenti sul sito del Comitato olimpico internazionale (CIO), il processo di candidatura per i Giochi olimpici e paralimpici 2026 si è sviluppato in due fasi e si è basato sui cambiamenti introdotti dall'Agenda Olimpica 2020, approvata dal CIO nel dicembre 2014, che hanno snellito l'organizzazione, rendendola più flessibile rispetto alle condizioni e alle prospettive dei territori, all’insegna di legacy (eredità) e sostenibilità.

In particolare, è stata prevista una nuova fase di dialogo non impegnativa della durata di un anno (da ottobre 2017 a ottobre 2018), durante la quale le città non dovevano presentare proposte o garanzie formali, mentre il CIO e il Movimento olimpico dovevano inviare squadre di esperti tecnici per aiutare a sviluppare le candidature.

Al termine di questa fase, nell'ottobre 2018, il CIO, su raccomandazione del comitato esecutivo, doveva invitare alcune città interessate a partecipare alla fase di candidatura.

Le città selezionate dovevano, dunque, avviare una fase di candidatura formale abbreviata e presentare, a gennaio 2019, la propria candidatura.

La candidatura italiana

Il 1° agosto 2018 il Consiglio Nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), all’unanimità, ha deciso di inviare al CIO la proposta di candidatura delle città di Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo per i Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, “per un progetto innovativo, atto a garantire un equilibrio tra le rispettive competenze territoriali mediante il rafforzamento della coesione e del rispetto tra le aree individuate per lo svolgimento dei Giochi e l’individuazione di soluzioni che diano le maggiori possibilità di successo della candidatura per l’Italia intera”.

Qui il comunicato stampa del CONI, qui il Masterplan della candidatura italiana, qui la proposta della Commissione di valutazione.

Successivamente, la città di Torino ha deciso di non partecipare alla candidatura.

La proposta di candidatura di Milano-Cortina è stata accettata dal CIO il 9 ottobre 2018 insieme con quelle di Calgary e Stoccolma(1) .

A seguito dell’accettazione da parte del CIO, il 26 ottobre 2018 la Giunta comunale di Milano ha approvato le linee di indirizzo per la stipulazione di un protocollo di intesa tra regione Lombardia, regione Veneto, comune di Milano, comune di Cortina d’Ampezzo e CONI, al fine di disciplinare ruoli e attività da espletare per sostenere la selezione della candidatura italiana, tra i quali la pubblicazione del budget di candidatura e la presentazione del ‘Dossier di candidatura’ e delle garanzie previste(2) .

Il protocollo di intesa è stato sottoscritto il 5 novembre 2018.

A sua volta, il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha garantito il sostegno del Governo alla candidatura Milano-Cortina. La lettera di garanzia inviata dal Presidente del Consiglio al Presidente del CIO ha previsto, fra l’altro, la tutela e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto delle norme e degli accordi internazionali, applicabili in Italia, in materia di progettazione e realizzazione di opere, di tutela dell’ambiente e dei beni culturali, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’adozione delle misure necessarie in materia di antidoping. Aveva, altresì, previsto che i servizi di competenza statale da mettere a disposizione del Comitato organizzatore sarebbero stati prestati senza oneri a carico di quest’ultimo, né dello Stato, e che le relative coperture e quelle degli eventuali ulteriori oneri sarebbero state oggetto di uno specifico accordo tra il Governo e gli enti territoriali interessati.

L’11 gennaio 2019 è stato ufficializzato il Dossier della candidatura italiana, che ha previsto la collaborazione fra le città di Milano e Cortina, con il sostegno delle regioni Lombardia e Veneto, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano. I quattro enti hanno fornito le garanzie richieste.

Il Dossier evidenziava che i Giochi olimpici invernali Torino 2006 avevano rappresentato un modello da cui partire per adattare tempestivamente la legislazione nazionale alla finalità di ospitare i Giochi olimpici e paralimpici 2026. In particolare, anticipava che, come in quell’occasione il quadro legislativo italiano era stato prontamente adattato, anche nel caso di Milano-Cortina 2026 sarebbe stato necessario adattare o rafforzare la legislazione italiana, al fine di facilitare la realizzazione dei Giochi. Precisava, al riguardo, che tale legislazione sarebbe dovuta essere perfettamente rispondente ai requisiti posti dal Contratto con la Città Ospitante, con particolare riferimento alle garanzie collegate al finanziamento delle sedi olimpiche.

In particolare, anticipava che l’intervento avrebbe coperto, tra l’altro, i seguenti aspetti:

• approvazione del quadro di governance complessivo, compresa l’istituzione di un Comitato olimpico per supervisionare l’intero progetto olimpico;

• costituzione dell’Agenzia olimpica di progettazione, responsabile della gestione dello sviluppo edilizio delle sedi e delle infrastrutture olimpiche e chiarificazione del processo di finanziamento dell’Agenzia e delle altre autorità responsabili delle opere edili collegate ai Giochi;

• norme e meccanismi di governance adeguati e trasparenti atti a facilitare il processo di approvazione dei progetti e garantire la consegna puntuale delle opere;

• requisiti di sostenibilità relativi alle Valutazioni Ambientali Strategiche, con obiettivi e indicatori quantificati da monitorare regolarmente nel corso del processo;

• esenzioni e normative fiscali al fine di soddisfare i requisiti fiscali previsti dal Contratto con la Città Ospitante;

• norme doganali specifiche per facilitare l’importazione delle merci e dei servizi necessari per la realizzazione dei Giochi;

• misure atte alla protezione della proprietà olimpica, come definita dalla Carta Olimpica e da altri documenti del CIO, tra cui misure di contrasto del marketing parassitario e di qualsiasi sfruttamento illegittimo dei diritti di proprietà intellettuale del Movimento Olimpico e adozione di provvedimenti specifici per reprimere le attività economiche non autorizzate di qualsiasi genere all’interno o in prossimità delle sedi olimpiche e dei siti collegati ai Giochi;

• disposizioni per assicurare l’assegnazione delle necessarie frequenze per le trasmissioni;

• norme relative ai visti d’ingresso, in collaborazione con le autorità europee interessate;

• procedure accelerate di rilascio dei permessi di lavoro al personale impiegato nell’ambito dei Giochi;

• definizione del quadro direttivo delle attività rivolte alla sicurezza dei Giochi e risorse e misure specifiche necessarie a garantire ogni aspetto della sicurezza nella realizzazione dei Giochi.

Il medesimo Dossier evidenzia che i Giochi olimpici si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026, mentre le Paralimpiadi si svolgeranno dal 6 al 15 marzo 2026.

Per quanto riguarda i Giochi olimpici, sono state individuate 14 sedi di gara, incluse in 4 clusters (Milano; Valtellina; Cortina; Val di Fiemme). In particolare:

il cluster di Milano include 3 impianti di gara (PalaItalia Santa Giulia - Hockey 1; Arena Hockey Milano - Hockey 2; Forum Mediolanum - Pattinaggio di figura e Short Track);
il cluster della Valtellina comprende 4 sedi di gara (Bormio-Pista Stelvio - Sci alpino maschile; Livigno-Mottolino/Sitas-Tagliede/Carosello 3000 - Snowboard e freestyle);
il cluster della Val di Fiemme include 3 sedi di gara (Baselga di Piné-Pista di pattinaggio di Pinè - Pattinaggio di velocità; Tesero-Centro sci di fondo Tesero - Sci Nordico; Predazzo-Trampolino ‘G. Dal Ben’ - Salto con gli sci);
il cluster di Cortina comprende 4 sedi di gara (Cortina-Stadio Olimpico - Curling; Cortina-Tofane - Sci alpino femminile; Cortina-Sliding Centre ’E. Monti’ - Bob, Slittino, Skeleton; Anterselva/Antholz-Südtirol Arena – Biathlon).
Sempre in base al Dossier, solo 2 degli impianti olimpici chiave (inclusi quelli non dedicati alle competizioni) necessitano di infrastrutture completamente nuove. Tutte le altre sedi sono esistenti, oppure esistenti ma con la necessità di eseguire opere permanenti o temporanee. In particolare, gli impianti olimpici che necessiteranno dei lavori di costruzione più significativi sono: Villaggio Olimpico di Milano, che ospiterà gli atleti (e che successivamente ai Giochi ospiterà alloggi per studenti universitari) (nuovo); Pala Italia Santa Giulia, che ospiterà il torneo maschile di hockey su ghiaccio (nuovo); Stadio Hockey Milano, che ospiterà il torneo femminile di hockey su ghiaccio (esistente con lavori permanenti necessari); Sliding Centre ’Eugenio Monti’ a Cortina, che ospiterà le gare di Bob, Skeleton e Slittino (esistente con lavori permanenti necessari); Pista di pattinaggio su ghiaccio Pinè che ospiterà il pattinaggio di velocità (esistente con lavori permanenti necessari); Villaggi Olimpici di Livigno (che successivamente ai Giochi ospiterà un Centro sportivo per la preparazione fisica e tecnica, e per l’allenamento) e Cortina (temporanei, con una componente permanente a Livigno).

Infine, evidenzia che lo Stadio Giuseppe Meazza (comunemente chiamato San Siro) è stato individuato quale sede della Cerimonia di apertura, mentre l’Arena di Verona è stata individuata quale sede della Cerimonia di chiusura. Sono state, infine, previste Piazze per le cerimonie di consegna delle Medaglie (Medal Plazas) sia a Milano sia a Cortina.

Relativamente ai Giochi paralimpici, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli stessi, tra cui il minor numero di discipline, il Dossier individua 6 sedi di gara, incluse in 3 clusters (Milano; Valtellina; Cortina). In particolare:

il cluster di Milano include un impianto di gara (Arena Hockey Milano - Hockey);
il cluster della Valtellina comprende due sedi di gara (Valdidentro-Stadio Azzurri d’Italia - Biathlon; Valdidentro-Stadio Azzurri d’Italia - Sci di fondo);
il cluster di Cortina comprende 3 sedi di gara (Cortina-Stadio Olimpico - Curling; Cortina-Tofane - Sci alpino; Cortina-Tofane - Snowboard).
Il PalaItalia Santa Giulia è stato individuato quale sede della Cerimonia di apertura, mentre Piazza Duomo è stata individuata quale sede della Cerimonia di chiusura. La stessa Piazza Duomo sarà la piazza per le cerimonie di consegna delle Medaglie (Medal Plazas).

Ulteriori informazioni specifiche presenti nel Dossier di candidatura sono riportate nelle singole schede di lettura.

Nell’aprile 2019 il rappresentante del Governo ha poi consegnato al presidente della commissione CIO, al Castello reale di Milano, una seconda lettera di garanzie finanziarie.

Il 24 giugno 2019, a Losanna, il CIO ha designato vincente la candidatura Milano-Cortina.

Qui il video ufficiale.

Nell’ambito della stessa Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019, è stato sottoscritto tra il CIO, il CONI, le città di Milano e di Cortina d’Ampezzo, e le regioni Veneto e Lombardia l’Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno presiedere l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi.

Informazioni specifiche sull’Host City Contract sono riportate nelle singole schede di lettura.

Successivamente, il 9 dicembre 2019 – con la firma dell’atto costitutivo e l’approvazione dello Statuto da parte dei soci fondatori, ossia il Presidente del CONI, il Presidente del CIP, il Presidente della regione Lombardia, il Presidente della regione Veneto, il sindaco di Milano, il sindaco di Cortina d’Ampezzo – è stata costituita la Fondazione “Milano-Cortina 2026”, con sede in Milano.

In base al comunicato presente sul sito CONI, la Fondazione ha la funzione di Comitato Organizzatore e il suo Consiglio di amministrazione è composto da 22 membri, di cui 10 componenti del mondo sportivo, 10 componenti dei territori, un rappresentante del Governo e un Presidente(3) .

Gli studi sull’impatto dei giochi 2026

Il 21 marzo 2019 è stato presentato a Palazzo Chigi uno studio commissionato dalla Presidenza del Consiglio alla facoltà di economia dell’Università La Sapienza di Roma sull’analisi dell’impatto economico e finanziario dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026.

Lo studio ricorda, innanzitutto, che gli investimenti previsti – riferiti principalmente alla realizzazione dei villaggi olimpici e dei media center, nonché a interventi specifici su impianti sportivi esistenti, realizzazione di nuovi impianti, predisposizione di aree dedicate ad attività culturali e ricreative (fan zone) – sono pari a circa € 346 mln. In particolare, la spesa per investimenti è finanziata dalle amministrazioni locali per il 58% (€ 203 mln), mentre quella finanziata dai privati è pari al 42% (€ 142 mln). I costi di gestione previsti per la realizzazione dell’evento sono pari a € 1.170 mln. A ciò si sommano € 415 mln a carico delle amministrazioni centrali, di cui € 402 imputabili alle spese per la sicurezza dell’evento. Le spese per i visitatori consistono in € 567 mln, al netto del costo dei biglietti. In particolare, tali spese fanno riferimento: ai visitatori dell’evento, possessori di biglietti, residenti e non residenti nelle regioni interessate, agli atleti e ai loro accompagnatori, al personale dei media ed altre persone coinvolte nella realizzazione dell’evento.

In particolare, il picco in termini di PIL si registra nel biennio 2025-2026, con un aumento medio pari a € 350 mln annui. Rispetto al tendenziale, l’organizzazione dell’evento produce un aumento medio di circa 5.500 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, con un picco nel 2026 pari ad oltre 8.500 unità. Inoltre, lo studio evidenzia che l’organizzazione dell’evento genererà sostanziali entrate fiscali aggiuntive. Più nello specifico, nel 2028 si stimano entrate fiscali aggiuntive cumulate pari a € 601,9 mln ripartite tra tributi diretti e indiretti.

Due ulteriori studi commissionati a livello regionale riguardano i territori di riferimento. Si tratta, in particolare, di uno studio commissionato dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed elaborato a giugno 2019 dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e di uno studio elaborato dall’Università Bocconi di Milano(4) .

I tre studi sono stati presentati dalla delegazione italiana al CIO.

1) Una quarta città candidata, Erzurum, era stata esclusa per mancanza di infrastrutture adeguate.

2) Il comunicato stampa evidenziava anche che, a questo fine, sarebbe stato costituito un Comitato di indirizzo, che a sua volta avrebbe nominato un General coordinator, con compiti di coordinamento tra il Comitato stesso e il CONI, nella qualità di soggetto attuatore, di definizione e controllo delle procedure, del budget e delle modalità attuative degli indirizzi indicati dal Comitato, nonché di monitoraggio della realizzazione delle attività previste nel “Candidature process”.

3) La prima riunione del CdA si è svolta il 24 febbraio 2020. In base al comunicato del CONI, il CdA ha approvato la nomina di Vincenzo Novari ad Amministratore delegato e di Flavia Scarpellini e Diana Bianchedi a componenti del Comitato di gestione, che sarà presieduto dallo stesso Vincenzo Novari. Il prossimo CdA si svolgerà martedì 21 aprile 2020.

4) Qui maggiori informazioni.

Articolo 1
(Consiglio olimpico congiunto)
L’articolo 1, modificato dalla Camera dei deputati, istituisce – come previsto nel Dossier di candidatura – il Consiglio olimpico congiunto Milano-Cortina 2026, con funzioni di indirizzo generale sull’attuazione del programma di realizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Il Consiglio olimpico è costituito presso il CONI.

Ai sensi del d.lgs. 242/1999 – come modificato, da ultimo, dalla L. 8/2018 –, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA) e si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO. Per quanto qui interessa, l’ente cura la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali.

Da ultimo, l’art. 1 della L. 86/2019 ha delegato il Governo ad adottare – originariamente entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore e, dunque, entro il 31 agosto 2020(5) –, uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore. Fra i principi e criteri direttivi vi è quello relativo alla definizione degli ambiti di attività del CONI in coerenza con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019(6) e con il ruolo proprio del CONI quale organo di indirizzo dell’attività sportiva e articolazione del CIO, nonché con la sua funzione di governo dell’attività sportiva nazionale, limitatamente a quella olimpica.

In relazione al mutato assetto delle competenze in materia di sport derivante dall’art. 1, co. 19, del D.L.181/2006 (L. 233/2006), il CONI è attualmente sottoposto alla vigilanza (di cui all’art. 1 del d.lgs. 242/1999) della Presidenza del Consiglio dei ministri(7) .

Il Dossier di candidatura evidenziava che del Consiglio olimpico avrebbero fatto parte rappresentanti del Governo italiano (coordinati tramite l’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri), i sindaci di Milano e Cortina, i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e i presidenti del Comitato Organizzatore, del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Al riguardo, l’articolo in commento dispone che il Consiglio olimpico congiunto – che elegge al proprio interno un portavoce incaricato del coordinamento dei lavori(8) – è composto da 15 membri, di cui:

un rappresentante del Comitato Olimpico internazionale (CIO);
un rappresentante del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC);
un rappresentante del CONI;
un rappresentante del CIP.
Il CIP, già Federazione italiana sport disabili, è stato istituito con L. 189/2003. Da ultimo, è intervenuto il d.lgs. 43/2017 che, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lett. f), della L. 124/2015, ha trasformato il CIP in ente autonomo di diritto pubblico, delineando una disciplina simmetrica – e, per la maggior parte delle previsioni, analoga – a quella recata, per il CONI, dal d.lgs. 249/1999.

In particolare, il d.lgs. ha posto il CIP – dotato ora di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio – sotto la vigilanza della (sola) Presidenza del Consiglio dei ministri (e non più anche sotto quella del CONI).

Il CIP è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) da esso riconosciute (in base all’art. 13, co. 2, del d.lgs., le FSP e le DSP non perseguono fini di lucro e hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato). Al CIP partecipano, altresì, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche erano state già riconosciute dal CIP (FSNP e DSAP) alla data di entrata in vigore della L. 124/2015(9) ;

un rappresentante del Comitato organizzatore dei Giochi (di cui all’art. 2);

un rappresentante della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. (di cui all’art. 3);
un rappresentante del Forum per la sostenibilità dell’eredità olimpica e paralimpica (di cui all’art. 3-bis);
un rappresentante dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri(10) ;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
un rappresentante della regione Lombardia, uno della regione Veneto, uno della provincia autonoma di Trento, uno della provincia autonoma di Bolzano, uno del comune di Milano e uno del comune di Cortina d'Ampezzo.
Il Consiglio olimpico congiunto svolge, come già detto, funzioni di indirizzo generale(11) sull’attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte sulle principali questioni organizzative.

Esso predispone annualmente una relazione sulle attività svolte, da trasmettere al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

In base al Dossier di candidatura, il Consiglio olimpico è anche responsabile del mantenimento dei massimi standard di trasparenza e rendicontazione in tutti gli aspetti della pianificazione e realizzazione dei Giochi. Sempre in base al Dossier, il Consiglio Olimpico dovrebbe supervisionare la costituzione dell’Agenzia Olimpica di Progettazione (al riguardo, si v. art. 3).

Le regole di funzionamento del Consiglio olimpico congiunto devono essere definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – ovvero del Ministro delegato in materia di sport –, d’intesa con le regioni Lombardia e Vento e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per l’adozione del decreto non è indicato un termine.

Infine, si stabilisce che dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio olimpico congiunto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti del Consiglio olimpico congiunto non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono invece a carico delle rispettive amministrazioni a cui essi fanno capo(12) .

La relazione tecnica all’A.C. 2434 specificava che le minime esigenze di assistenza al corretto funzionamento del Consiglio olimpico congiunto, sostanzialmente riferibili alle spese di segreteria, troveranno soddisfazione nell’ambito dell’organizzazione del CONI. Precisava, inoltre, che per le riunioni potranno essere utilizzate anche le sedi territoriali del CONI. Infine, specificava che le spese di viaggio troveranno copertura nei bilanci dei singoli enti partecipanti.

5) Il Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020 aveva approvato un disegno di legge che, in considerazione dello stato di emergenza per il rischio sanitario connesso alla diffusione del virus COVID-19, disponeva una proroga di 3 mesi per l’adozione di decreti legislativi i cui termini scadano fra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020. Il disegno di legge era stato presentato alla Camera (A.C. 2442). Successivamente, la previsione è stata inserita, durante l’esame parlamentare, nel disegno di legge di conversione del D.L. 18/2020 (A.S. 1766; A.C. 2463).

6) In particolare, l’art. 1, co. 629-633, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha modificato il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato, prevedendo che, dal 2019, il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi – in precedenza assicurato dal CONI – spetta alla Sport e salute Spa, nuova denominazione della "CONI Servizi spa", di cui il CONI si avvale per l'espletamento dei suoi compiti (art. 8, D.L.138/2002 - L. 178/2002). Al riguardo, più ampiamente, si veda scheda art. 9.

7) Gli organi del CONI – individuati dall’art. 3 del d.lgs. 242/1999 – sono il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il Segretario generale, il Collegio dei revisori dei conti.
Qui lo statuto del CONI modificato, da ultimo – a seguito dell’adeguamento richiesto dalla L. 8/2018 – dal Consiglio nazionale il 26 ottobre 2018 con deliberazione n. 1615 e approvato con DPCM 21 dicembre 2018.

8) Il testo originario del D.L. prevedeva l’elezione di un Presidente e di due Vicepresidenti.

9) Gli organi del CIP – individuati dall’art. 4, co. 1-3, del d.lgs. 43/2017 – sono il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il Segretario generale, e il Collegio dei revisori dei conti.
Qui lo statuto del CIP, adottato dal Commissario ad acta il 26 giugno 2017 e approvato con DPCM 7 agosto 2017, poi modificato dal Consiglio nazionale il 29 maggio 2018 con deliberazione n. 9, approvato con DPCM 11 luglio 2019.

10) Il testo originario del D.L. prevedeva due rappresentanti dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in luogo dell’attuale rappresentante dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e del rappresentante del Forum per la sostenibilità dell’eredità olimpica e paralimpica.

11) Il testo originario del D.L. attribuiva al Consiglio olimpico congiunto anche funzioni di alta sorveglianza.

12) Il testo originario del D.L. prevedeva solo che ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, né gettoni comunque denominati.

Articolo 2
(Comitato organizzatore)
L’articolo 2, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che la Fondazione “Milano-Cortina 2026” assume le funzioni di Comitato organizzatore dei Giochi.

Sulla Fondazione, si veda la scheda relativa al “Quadro d’insieme sui Giochi olimpici e paralimpici 2026”.

In base al Dossier di candidatura, il Comitato organizzatore è responsabile della pianificazione e della realizzazione dei Giochi ed è l’interlocutore primario del CIO, del CIP, delle Federazioni internazionali, dei Comitati olimpici nazionali e dei principali sponsor. Esso comprende i membri italiani del CIO, rappresentanti del CONI e del CIP e rappresentanti delle città ospitanti e di altri organismi pubblici interessati, come le regioni.

Il Dossier prevede, altresì, che la responsabilità di coordinare le attività del Comitato organizzatore compete a un Comitato esecutivo ristretto che garantisce l’attuazione delle decisioni del Consiglio direttivo.

In particolare, l’articolo in commento stabilisce che la Fondazione, costituita ai sensi dell’art. 14 del codice civile – e, dunque, con atto pubblico –, senza scopo di lucro, ed operante in regime di diritto privato(13) , svolge le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali forniti dal Consiglio olimpico congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, e nel rispetto della Carta olimpica(14) .

La relazione tecnica all’A.C. 2434 faceva presente che la Fondazione ha assunto, nei confronti del CIO, la responsabilità dell’organizzazione dell’evento sportivo, ricevendo, quale controprestazione, l’impegno al totale finanziamento delle attività, per un ammontare totale di 925 milioni di dollari. Tali fondi hanno natura privata.

Si dispone, infine, che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato organizzatore dei Giochi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica all’A.C. 2434 specificava, al riguardo, che la Fondazione si avvale di una dotazione iniziale pari ad € 100.000, a carico dei soggetti partecipanti. Il fondo di gestione di quest’ultima è costituito da ogni forma di contributo, versamento, entrata e/o corrispettivo derivante dalla promozione dei Giochi, in attuazione dell’Host City Contract.

13) La specifica non era presente nel testo originario del D.L.

14) La Carta olimpica è un documento ufficiale approvato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) che stabilisce i principi fondamentali dell’olimpismo, nonché le regole per l’organizzazione e la partecipazione ai Giochi olimpici, le sanzioni e le procedure disciplinari. La Carta viene pubblicata in francese e in inglese. Si veda, anche, scheda artt. 5-bis e 5-ter.

Articolo 3
(Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa)
L’articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati, autorizza la costituzione della Società pubblica “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa”, cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimipiadi invernali 2026, e ne disciplina la governance.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2026.

Ai medesimi fini, e ove ne ricorrano le condizioni, possono essere nominati uno o più commissari straordinari.

Costituzione, governance e disciplina della Società (commi 1, 3-7 e 10-11)

Il comma 1 autorizza la costituzione della “Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa”, con sede in Roma, il cui oggetto sociale consiste nello svolgimento delle attività indicate nel co. 2.

La società è partecipata secondo le seguenti quote:

35% ciascuno dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10% ciascuna dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto;
5% ciascuna dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
La società pubblica è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con la regione Lombardia, la regione Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto sulla stessa, ai sensi dell'art. 5, co. 5, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).

La società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'art. 192, co. 1, del medesimo Codice.

Come evidenziato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) nel bollettino n. 10/2018 (pg. 34), la scelta dell’affidamento c.d. in house providing, in deroga al principio dell’evidenza pubblica, può avvenire solo in favore di un soggetto per il quale ricorrano i tre requisiti soggettivi e oggettivi che, a partire dalla sentenza Teckal del 18 novembre 1999, hanno trovato esplicitazione nelle recenti direttive in materia di appalti e concessioni e quindi nel Codice dei contratti pubblici (art. 5 del d.lgs. 50/2016) e nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (art. 16 - Società in house - del d.lgs. 175/2016) e che si estrinsecano (art. 5, co. 4 del Codice e art. 16 del Testo Unico), secondo i seguenti dettami: nella titolarità pubblica del capitale sociale del soggetto affidatario; nello svolgimento dell’attività prevalente in favore dell’Ente affidante (oltre l'80 per cento delle attività, art. 5, co. 1 del Codice dei contratti pubblici); e nel c.d. controllo analogo dell’ente affidante sulla società di gestione affidataria del servizio.

Tali requisiti, peraltro, devono essere rispettati anche nell'in house “frazionato” o “pluripartecipato” in cui le amministrazioni pubbliche, in possesso di partecipazioni di minoranza, possono esercitare il controllo analogo in modo congiunto con le altre, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art. 5, co. 4 e 5, del d.lgs. 50/2016. Nello specifico, l’art. 5, co. 5 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Si ricorda inoltre che le società titolari di affidamenti in house sono tenute all’applicazione del Codice dei contratti pubblici per l’acquisto di lavori, beni e servizi (art. 16, co. 8 del Testo Unico) e le stazioni appaltanti che si avvalgono di tale istituto devono essere iscritte, ai sensi dell’art. 192 del Codice, presso uno specifico registro a cura di ANAC (Linee guida n. 7 del 20 settembre 2017).

L'atto costitutivo e lo statuto della Società devono essere predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016).

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica è volto a razionalizzare il fenomeno della partecipazione pubblica, con l’obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

Il comma 3 stabilisce che la durata della Società è fissata al 31 dicembre 2026 e che i rapporti attivi e passivi in essere alla medesima data sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile.

Il comma 4 fissa il capitale sociale della Società in € 1 mln, di cui € 350.000 ciascuno, per il 2020, a carico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A tali oneri si provvede, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse del Fondo speciale in conto capitale iscritte, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nello stato di previsione dello stesso MEF, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 145, co. 33, della L. 388/2000.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L’art. 145, co. 33, della L. finanziaria 2001 (L. 388/2000) ha previsto, per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'art. 2, co. 63, lett. b), della L. 662/1996, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui alla lett. c), del medesimo comma, la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 2001. Inoltre, ha autorizzato, per l'attuazione delle medesime iniziative di cui alla citata lett. b), un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002.

Al riguardo, la relazione tecnica all’A.C. 2434 faceva presente che le risorse in questione sono disponibili.

A sua volta, il comma 11 attribuisce alla Società, per lo svolgimento delle proprie funzioni, le somme previste alla voce “oneri di investimento” compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al co. 2.

Tale ammontare è definito entro il limite massimo del 3% dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, ed è desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al co. 12.

Con riferimento alla governance della Società, il comma 5 prevede che l'organo di amministrazione è composto da 5 membri, dei quali 3 nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e 2 nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Alle riunioni dell'organo di amministrazione è consentita la partecipazione, senza diritto di voto, dell'amministratore delegato della Fondazione “Milano-Cortina 2026” (sull’organo di amministrazione si veda anche infra).

A sua volta, il comma 6 prevede che il collegio sindacale della Società è composto di 5 membri, dei quali 3 nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente, e 2 nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 7 stabilisce, infine, che i componenti dell’organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati solo da parte dei soggetti che li hanno nominati.

Il comma 10 prevede l’applicazione alla Società delle disposizioni recate dai seguenti provvedimenti:

d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
d.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico);
d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ad eccezione dell'art. 9, co. 1.
Le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sono state riordinate in un unico corpo normativo con l'adozione del Codice della trasparenza (d.lgs. 33/2013), emanato

in attuazione di quanto previsto dalla legge anticorruzione (L. 190/2012).

La disciplina recata dal Codice si applica alle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 e alle società in controllo pubblico, ad esclusione delle società quotate. L'applicabilità alle società partecipate dalle p.a. è limitata alle "attività di pubblico interesse" disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il Codice individua una ampia serie di documenti e di atti la cui pubblicazione costituisce un obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni, quali quelli relativi all'organizzazione e all'attività delle pubbliche amministrazioni, all'uso delle risorse pubbliche (comprese le informazioni degli immobili posseduti e della gestione del patrimonio), alle prestazioni offerte e ai servizi erogati. I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni e comunque fino a che producono i loro effetti; per renderli accessibili, sono pubblicati in una apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» nella home page dei siti istituzionali di ciascuna p.a.

Il Codice introduce inoltre la nozione di accesso civico, quale diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui questa sia stata omessa. A differenza del diritto di accesso agli atti di cui alla legge sull'azione amministrativa (L. 241/1990), la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

Il d.lgs. 97/2016 ha modificato il codice della trasparenza introducendo, tra l’altro, un nuovo strumento di accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni - sul modello del Freedom of Information Act FOIA statunitense - basato sulla possibilità di chiunque di accedere alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ad esclusione di un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza. Rimane fermo il diritto di accesso alle informazioni per le quali esiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il Testo Unico sulle società partecipate (d.lgs. 175/2016), oltre a riassumere in un quadro organico le disposizioni in materia già vigenti, contiene anche disposizioni volte alla razionalizzazione del fenomeno della partecipazione pubblica, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

Come già accennato, il comma 10 in esame esclude, all’ultimo periodo, l’applicazione dell’art. 9, co. 1, del Testo unico sulle società partecipate. Tale disposizione prevede che, per le partecipazioni pubbliche statali, i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale. L’esclusione è motivata dal fatto che in questo caso all’azionariato partecipano due Ministeri (MEF e MIT) in pari quota.

Per quanto riguarda i requisiti degli amministratori delle società pubbliche, il Testo unico stabilisce, tra l’altro, che:

i componenti dell’organo amministrativo di società a controllo pubblico devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, stabiliti con DPCM, previa intesa in Conferenza unificata (art. 11, co. 1);
è incompatibile l’incarico di amministratore della società in controllo pubblico con quello di dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti (art. 11, co. 8);
in via generale, è vietata la nomina, nei consigli di amministrazione, di amministratori della società controllante qualora il controllo sia detenuto in modo indiretto dalle amministrazioni pubbliche. (art. 11, co. 11 e 12).
Il Testo unico sulle partecipate contiene un richiamo generale alle disposizioni del d.lgs. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico (art. 11, co. 14).

In primo luogo, il TU richiama espressamente l'art. 12 del d.lgs. 39/2013 che prevede in particolare che:

“gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico” (co. 1);
“gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare” (co. 2).

Altre disposizioni del D.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibilità che rilevano per gli organi di società a partecipazione pubblica a livello nazionale sono contenute negli articoli 3, 9 e 13.

Obiettivo statutario e funzioni della Società; commissari straordinari (commi 2, 2-bis, 8, 12 e 12-bis)

Il comma 2 identifica lo scopo statutario della Società nella realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con i decreti interministeriali che devono essere adottati ai sensi dell'art. 1, co. 20, della L. di bilancio 2020.

L’art. 1, co. 18 e 20-23, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha previsto un finanziamento complessivo di € 1 mld per il periodo 2020-2026 – di cui € 50 mln per il 2020, € 180 mln per il 2021, € 190 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 ed € 10 mln per il 2026, a valere sulle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese istituito nello stato di previsione del MEF dal co. 14 – riservato alla realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità. Ai medesimi fini, ha autorizzato, per il completamento del polo metropolitano M1–M5 di Cinisello–Monza Bettola, la spesa di € 8 mln per il 2020 ed € 7 mln per il 2021.

Le risorse devono essere ripartite con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. Con i medesimi decreti devono essere identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto(15) , con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

Con riferimento ai medesimi decreti interministeriali previsti dall’art. 1, co. 20, della L. 160/2019, il comma 12-bis, lett. b), dispone – novellando la disposizione citata – che l’intesa dei Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve essere resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

Dispone, inoltre, che i decreti sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

A sua volta, la lett. a) del medesimo comma 12-bis dispone – novellando l’art. 1, co. 18, della stessa L. 160/2019 – che il finanziamento da esso previsto è autorizzato, con corrispondente riduzione delle risorse di cui all’art. 1, co. 14.

A seguito di tale modifica, dunque, le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese destinate alle finalità olimpiche e paralimpiche non saranno più assegnate in sede di riparto dello stesso Fondo, ma deriveranno da una specifica autorizzazione di spesa, che determinerà una riduzione delle risorse del Fondo, e saranno allocate su un apposito capitolo di bilancio.

Per completezza, si ricorda che, nell’ambito della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, lo stesso art. 1, co. 26, della L. 160/2019 ha assegnato al soggetto attuatore degli interventi di manutenzione straordinaria della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, una somma pari ad € 1 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Infine, sempre per completezza, si ricorda che, nella seduta del 24 luglio 2019, il CIPE ha approvato l’aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 fra MIT e ANAS relativo al 2018-2019, che include tra l’altro un piano per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie e un piano per Cortina (Mondiali del 2021 e Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026) (vedi delibera CIPE del 24 luglio 2019, n. 36).

Per la realizzazione delle opere, il medesimo comma 2 dispone che la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore e con quanto previsto dal citato decreto interministeriale relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria.

Sempre in base al comma 2, al medesimo fine, e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più Commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'art. 4, co. 3, del D.L. 32/2019 (L. 55/2019). Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a € 100.000 (art. 15, co. 3, D.L. 98/2011- L. 111/2011), i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

L’art. 4, co. 3, del D.L. 32/2019 (L. 55/2019) attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l’esecuzione degli interventi, con la possibilità di derogare alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. 159/2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all‘Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari provvedono, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Infine, il comma 2-bis, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere, prevede che all’organo di amministrazione della Società sono attribuiti i medesimi poteri e le medesime facoltà attribuiti dall’art. 61, co. 5 e 8, D.L. 50/2017 (L. 96/2017) al Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina 2020-2021.

L’art. 61, co. 5, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha conferito al Commissario l'esercizio di poteri sostitutivi per risolvere situazioni ostative alla realizzazione degli interventi contenuti nel piano delle opere da realizzare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali, nonché nei limiti delle risorse stanziate. Tali poteri possono essere esercitati, "anche" attraverso l'emanazione di ordinanza urgente e contingibile, analiticamente motivata, immediatamente efficace, nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente fissati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione Veneto.

Il successivo co. 8 ha disposto che il commissario può:

-affidare ad altri soggetti, mediante convenzione, le funzioni di stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 37-39 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016)(16) ;

-fare ricorso alle procedure di scelta del contraente, anche semplificate, previste dagli artt. 59 e seguenti del Codice(17) ;

-fare ricorso alle forme di partenariato pubblico privato previste dagli artt. 180 e seguenti del Codice;

-individuare il responsabile del procedimento tra persone in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti e dotate di adeguata professionalità;

-affidare (nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre € 200.000 annui complessivi) specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e ingegneristiche. Il conferimento delle funzioni è operato con atto motivato e nel rispetto della disciplina prevista per l'affidamento di appalti di servizi recata dal Codice.

Il comma 8 stabilisce che la Società cura, inoltre, il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2, informandone periodicamente il Comitato organizzatore.

Al riguardo, il comma 12 stabilisce che il monitoraggio degli interventi in questione è realizzato ai sensi del d.lgs. 229/2011e le opere sono classificate come “Olimpiadi Milano Cortina 2026”.

Il d.lgs. 229/2011 – emanato in attuazione della delega per la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui all’art. 30, co. 9, lett. e), f) e g), della L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) – ha introdotto nuovi obblighi informativi a carico delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche ed ha operato un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' stata prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti all’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti.

La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo è stata disciplinata con decreto del Ministero dell’economia e finanze 28 febbraio 2013. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedono a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della L. 196/2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato.

Contratti di lavoro stipulati dalla Società (comma 9)

Il comma 9 autorizza la Società a stipulare contratti di lavoro autonomo e subordinato, specificando, in forza del richiamo all’art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018 (L. 96/2018), che ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni 2020 e 2021 continua ad applicarsi la disciplina dettata dal d.lgs. 81/2015, precedente alle modifiche apportate dal citato art. 1 del D.L. 87/2018, con riferimento, tra l’altro, ai limiti di durata e ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe del contratto medesimo.

L’art. 1 del D.L. 87/2018 (L. 96/2018) – come modificato dall’art. 1, co. 403, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) –, nel disporre che le modifiche introdotte dal medesimo decreto (con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto e al termine di decadenza per l'impugnazione dello stesso) si applicano ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge (12 agosto 2018), nonché ai rinnovi ed alle proroghe (dei contratti a termine) successivi al 31 ottobre 2018, al co. 3 ha escluso dall'ambito di applicazione delle suddette modifiche i contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni e da altri soggetti, fra i quali università private e istituti pubblici di ricerca.

Da ciò deriva che ai suddetti soggetti continua ad applicarsi la disciplina previgente dettata dal d.lgs. 81/2015, secondo cui il contratto a tempo determinato può avere una durata massima pari a 36 mesi (mentre è pari a 24 mesi nella nuova disciplina), non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. acausalità) e può essere prorogato per un massimo di 5 volte (mentre la disciplina successiva ha ridotto tale limite a 4 volte), fermi restando il rispetto dei limiti massimi di durata summenzionati.

Prevede, inoltre, che, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, la Società può avvalersi, con oneri a proprio carico, di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, anche non partecipanti alla stessa Società. Al riguardo, si richiama l’art. 23-bis, co. 7, del d.lgs. 165/2001.

La disposizione richiamata prevede che, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le pubbliche amministrazioni possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

15) Il co. 21 definisce opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura, o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel medesimo dossier, come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi. Il co. 22 definisce opere connesse quelle la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura, per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento. Il co. 23 definisce opere di contesto quelle la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026.

16) Gli artt. 37 e 38 del Codice dettano disposizioni finalizzate alla centralizzazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Essi prevedono l’istituzione, presso l'ANAC, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate (in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo), di cui fanno parte anche le centrali di committenza (art. 38), e disciplinano le modalità di acquisizione di forniture e servizi differenziate, in particolare, per classi di importo e per possesso o meno della qualificazione (art. 37). Sono altresì individuati i compiti delle centrali di committenza e disciplinata l’esecuzione congiunta di appalti e concessioni da parte di due o più stazioni appaltanti che si “uniscono” per ottenere, in via cumulativa, la necessaria qualificazione. L'art. 39 dispone che le attività di committenza ausiliarie possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'art. 38.

17) Gli artt. da 59 a 65 del Codice recano le procedure di scelta per il contraente nei settori ordinari. Tali norme disciplinano la scelta delle procedure (art. 59), la procedura aperta (art. 60), la procedura ristretta (art. 61), la procedura competitiva con negoziazione (art. 62), l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63), la disciplina del dialogo competitivo (art. 64) e del partenariato per l'innovazione (art. 65).

Articolo 3-bis
(Forum per la sostenibilità dell’eredità olimpica e paralimpica)
L’articolo 3-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport un comitato denominato “Forum per la sostenibilità dell’eredità olimpica e paralimpica”.

Il Forum ha il compito di tutelare l’eredità olimpica – rectius: “e paralimpica” –, promuovere iniziative per l’utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché per consentire il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, derivanti dagli stessi, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva da parte dei soggetti con disabilità e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità(18) e in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda Olimpica 2020.

La Carta olimpica affida al CIO, tra l’altro, il compito di incoraggiare e sostenere una preoccupazione responsabile per le questioni ambientali e promuovere lo sviluppo sostenibile nello sport, nonché favorire la creazione di un’eredità olimpica positiva per le città e i paesi ospitanti(19) .

La sostenibilità è uno dei pilastri dell'Agenda Olimpica 2020, di cui si è detto nella scheda relativa al “Quadro d’insieme sui Giochi olimpici e paralimpici 2026”. In linea con le raccomandazioni dell’Agenda Olimpica 2020, il CIO ha sviluppato anche una strategia di sostenibilità(20) .

Il Forum ha altresì il compito di promuovere la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, secondo i principi della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Al riguardo, si evidenzia che la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - fatta a New York il 20 novembre 1989, e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con L. 176/1991 - non contiene previsioni specifiche sulla protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva.

In base al Dossier di candidatura, il Forum opererà sotto la supervisione del Consiglio olimpico, coordinando tutte le organizzazioni alle quali saranno attribuite responsabilità di realizzazione dell’eredità olimpica.

La composizione e le regole di funzionamento del Forum devono essere definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d’intesa con gli enti territoriali interessati.

Per l’emanazione del decreto non è indicato un termine.

Sempre in base al Dossier di candidatura, il Forum sarà composto, tra l’altro, da rappresentanti del Comitato organizzatore e di tutti i principali partecipanti pubblici e privati, come il Governo italiano, i comuni di Milano e Cortina, le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano, l’Agenzia per la progettazione olimpica (per il quale si veda la scheda sull’art. 3), il CONI, il CIP, gli investitori privati, la Protezione Civile italiana, le principali Università di Milano e le Camere di Commercio locali. Saranno, inoltre, raccolti i consigli e i contributi di ONG e associazioni ambientaliste.

La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all’attuazione di quanto previsto dall’articolo in commento nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall’istituzione e dal funzionamento del Forum non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

18) La Convenzione per i diritti delle persone con disabilità è stata adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/61/106. La Convenzione e il suo Protocollo opzionale sono stati aperti per la firma il 30 marzo 2007. Essa è stata ratificata dall’Italia con L. 18/2009.

19) “The IOC’s role is: (…) 13. to encourage and support a responsible concern for environmental issues, to promote sustainable development in sport and to require that the Olympic Games are held accordingly; 14. to promote a positive legacy from the Olympic Games to the host cities and host countries” (Olimpic Charter, pagg. 16-17).

20) Per approfondimenti, v. qui.

Articolo 4
(Garanzie)
L’articolo 4, non modificato in prima lettura, disciplina la concessione di una garanzia dello Stato a favore del Comitato olimpico internazionale.

In particolare, dispone che la garanzia, fino ad un ammontare massimo complessivo di € 58.123.325, è concessa per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal CIO a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato.

La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della L. 196/2009.

L’art. 31 della L. 196/2009 prevede che, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

La relazione tecnica all’A.C. 2434 precisava che le garanzie in questione sono quelle derivanti dalla sottoscrizione dell’Host City Contract.

Evidenziava, in particolare, che gli impegni assunti con la lettera del 4 aprile 2019 (v. scheda “Quadro d’insieme sui Giochi olimpici e paralimpici 2026), riportati nell'Host City Contract, attengono alla protezione delle proprietà olimpiche, all’ingresso nel Paese di tutti i soggetti accreditati, ai permessi di lavoro, al regime delle imposte, alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per la miglior riuscita dei Giochi, all'assistenza medica, alla libertà di informazione, alle scommesse sportive, all'assenza di contemporanei altri grandi eventi, al programma di coniazione di monete e banconote non aventi corso legale, alle spese di competenza. Il CIO, a fronte di tale garanzia, si è impegnato a corrispondere al Comitato organizzatore, a partire dal 2022, un anticipo sui diritti televisivi, per un ammontare complessivo pari a 452 milioni di dollari.

Sempre la relazione tecnica, faceva poi presente che, secondo quanto previsto nelle clausole di cui al c.d. Broadcast Refund Agreement, il Comitato organizzatore è obbligato a rimborsare al CIO quanto ricevuto a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato. In tal caso, infatti, lo stesso CIO sarebbe tenuto a rifondere le medesime somme, in favore degli aventi diritto.

Sottolineava, ancora, che la garanzia statale corrisponde ad un settimo dell'ammontare complessivo dell'anticipazione effettuata dal CIO a valere sui diritti televisivi, che si aggiunge alle fideiussioni già rilasciate, in via parziaria e pro quota, da regioni Lombardia e Veneto, province autonome di Trento e di Bolzano, comuni di Milano e Cortina.

Infine, evidenziava che l’ipotesi di escussione della garanzia è estremamente remota e che, in ogni caso, al relativo rischio si fa fronte con le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente a presidio delle garanzie statali.

Articolo 5
(Disposizioni tributarie)
L’articolo 5, modificato dalla Camera, prevede alcune agevolazioni fiscali applicabili, in particolare, agli atleti partecipanti alle Olimpiadi invernali 2026, al Comitato organizzatore, al CIO e all’IPC.

Più nello specifico, si esentano dall'imposta sul reddito delle società (IRES) alcuni proventi percepiti dal Comitato organizzatore e i pagamenti intercorrenti tra il medesimo Comitato e determinati soggetti, si introduce un regime fiscale speciale per gli atleti e per i membri della famiglia olimpica ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), si dispone la non applicazione a determinati soggetti delle norme in materia di stabile organizzazione, nonché di base fissa o ufficio, si introducono alcune misure volte a favorire fiscalmente l’importazione delle attrezzature sportive.

La relazione illustrativa all’A.C. 2434 evidenziava che tali disposizioni sono assunte in applicazione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Host City Contract (nello specifico, il paragrafo 22, riguardante il regime fiscale applicabile), con il quale le parti si sono impegnate affinché la legislazione fiscale del Paese ospitante venga attuata e applicata in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati. Faceva presente, inoltre, che esse intendono consentire il corretto adempimento degli impegni formulati nella lettera del 4 aprile 2019, (v. scheda “Quadro d’insieme sui Giochi olimpici e paralimpici 2026), richiamata nel contratto sopra citato, in cui si dichiarava che il Governo avrebbe adottato misure tributarie atte a garantire, in relazione alle questioni doganali, l'ingresso nel nostro Paese di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei Giochi e per l'utilizzo da parte del CIO e degli altri stakeholder olimpici, senza dazi, tasse o altri simili oneri che normalmente vengono applicati nel nostro Paese, e, in relazione alle imposte:

che il Comitato organizzatore possa beneficiare di pagamenti o altri contributi da parte del CIO o di soggetti dallo stesso controllati, senza che tali pagamenti siano gravati dalle imposte dirette o indirette applicabili nel nostro Paese;

che non ci siano imposte dirette o indirette che possano gravare sul CIO, sui soggetti dallo stesso controllati e sul Cronometrista ufficiale, rispetto ai loro pagamenti o contributi al Comitato organizzatore;

che non ci sia una doppia tassazione per gli atleti e gli altri soggetti dotati di accredito olimpico nel nostro Paese in occasione dei Giochi;

che il trattamento fiscale riservato al CIO e agli altri soggetti dotati di accredito olimpico non sia meno favorevole di quello riservato ai partner commerciali del Comitato organizzatore o ad altri operatori nazionali, in materia di imposte indirette.

In particolare, i commi 1 e 2 stabiliscono che non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES):

i proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
i proventi percepiti dal Comitato organizzatore, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie.
In particolare, si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più scopi previsti nel contratto; si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento;

i pagamenti intercorrenti tra, da un lato, il Comitato organizzatore e, dall’altro, CIO, enti controllati dal CIO, Cronometrista ufficiale, IPC e altri enti controllati dall’IPC, in relazione ai corrispettivi per i servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi.
La relazione tecnica all’A.C. 2434 sottolineava che gli interventi normativi relativi ai pagamenti di cui si è appena detto (così come quelli del comma 3, di cui si dirà, analoghi a disposizioni contenute nella L. 285/2000, relativa ai Giochi olimpici invernali Torino 2006), pur riguardando proventi derivanti da attività commerciali connesse ai Giochi, non sembrano integrare la nozione euro-unitaria di aiuto di Stato, difettando il requisito dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri.

Evidenziava, infatti, che, nella Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. l07, par. l, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), la Commissione richiama, tra le decisioni che in passato hanno ritenuto il sostegno pubblico non idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, anche quelle in materia di manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche.

La relazione sottolineava, dunque, che le Olimpiadi invernali, pur essendo indubbiamente un evento di grande portata, non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri in ragione della loro notoria unicità. Cionondimeno, in considerazione della complessità di inquadramento giuridico della misura e del lasso di tempo che precederà l'assegnazione del beneficio fiscale, sono opportuni ulteriori approfondimenti sull'obbligo di notifica della disposizione alla Commissione europea, affinché quest'ultima ne valuti la compatibilità con il mercato interno.

Il comma 3 introduce un regime fiscale speciale per gli atleti e per i cosiddetti membri della famiglia olimpica.

In particolare, dispone che gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica (così come definiti all'art. 2, dell'Allegato XI, del Regolamento CE n. 810/2009), non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da questi ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi.

In base al sopra citato Regolamento, si considera membro della famiglia olimpica qualunque persona che sia membro del CIO, dell’IPC, delle Federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali, dei comitati organizzatori dei Giochi olimpici e delle associazioni nazionali, come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, gli alti dirigenti, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali, che accetti il dettato della Carta olimpica, agisca sotto il controllo e l’autorità suprema del CIO, figuri negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici come partecipante ai Giochi.

Il comma 4 stabilisce che non si applicano, nei confronti del CIO, degli enti controllati dal CIO, del Cronometrista ufficiale, dell’IPC, degli enti controllati dall’IPC e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della famiglia olimpica, quanto all’attività svolta ai fini dell’organizzazione dei Giochi, le disposizioni in materia di stabile organizzazione, nonché di base fissa o ufficio.

A tale proposito si ricorda che, in base all'art. 12, co. 2, del d.lgs. 446/1997 d.lgs. 446/1997 (in materia di determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti), nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attività commerciali, di arti o professioni o da attività non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio. Qualora le suddette attività o imprese siano esercitate nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato.

Il comma 5 introduce alcune norme volte a favorire fiscalmente l’importazione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle gare olimpiche.

Prevede, infatti, che l'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile.

A tal fine prevede, inoltre, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.

Il comma 6 stabilisce che i redditi da lavoro dipendente nonché quelli assimilati (artt. 49 e 50 del DPR 917/1986) derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore, concorrono alla formazione del reddito complessivo, per il 2020, per l’intero ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023, limitatamente al 60% del loro ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30% del loro ammontare.

In base al comma 7, alla copertura delle minori entrate derivanti dal co. 6, valutate in € 0,786 mln per il 2021, € 1,337 mln per il 2022, € 3,637 mln per il 2023, € 10,414 per il 2024, € 16,436 mln per il 2025, € 11,816 mln per il 2026 e € 0,735 mln per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articoli 5-bis e 5-ter
(Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche e paralimpiche)
Gli articoli 5-bis e 5-ter, introdotti dalla Camera, intervengono sulla disciplina dei diritti di privativa inerenti il simbolo olimpico e il simbolo paralimpico, nonché altri segni che contengano, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare i suddetti simboli o gli stessi Giochi olimpici e paralimpici invernali o i relativi eventi.

Preliminarmente si ricorda che, in base all’art. 7, punto 4, della Carta olimpica, il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, l'inno, le espressioni identificative (comprese i "Giochi olimpici" e i "Giochi delle Olimpiadi"), le designazioni, gli emblemi, le fiamme e le torce, come definiti agli artt. 8-14 (v. infra), possono essere, per comodità, collettivamente o individualmente denominati "proprietà olimpiche".

Tutti i diritti relativi alle proprietà olimpiche nonché al loro uso appartengono esclusivamente al CIO, compreso l'utilizzo per scopi commerciali, pubblicitari o di lucro. Il CIO può concedere in licenza tutti i suoi diritti o parte di essi a condizioni stabilite dal comitato esecutivo del medesimo CIO.

Con riguardo alla tutela dei diritti, il Regolamento degli artt. 7-14, dispone, tra l’altro, che il CIO può adottare tutte le misure necessarie per ottenere la tutela giuridica, su base nazionale e internazionale, dei diritti sui giochi olimpici e sulle proprietà olimpiche. Ogni comitato olimpico nazionale è responsabile dinanzi al CIO per l'osservanza, nel suo paese, degli artt. 7-14 e del Regolamento.

Più nello specifico, l’articolo 5-bis concerne la titolarità e la tutela delle proprietà olimpiche.

In particolare, il comma 1 definisce “proprietà olimpiche” il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l’inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni e le fiamme così come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica.

La Carta olimpica dispone che il simbolo olimpico – in accordo con quando stabilito dall’allegato al Trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, concernente la protezione del simbolo olimpico, e ratificato dall’Italia con L. 434/1985 – è costituito da cinque anelli intrecciati di pari dimensioni (gli anelli olimpici), utilizzati da soli, in uno o cinque colori diversi. Gli anelli, se usati nella versione a 5 colori, devono essere blu, giallo, nero, verde e rosso. Gli anelli sono intrecciati tra loro da sinistra e a destra; gli anelli blu, nero e rosso sono situati in alto, gli anelli giallo e verde sono situati in basso. Il simbolo olimpico simboleggia l'attività del Movimento olimpico e rappresenta l'unione dei cinque continenti e l’incontro degli atleti di tutto il mondo nei Giochi olimpici (art. 8).

La bandiera olimpica ha un sfondo bianco e reca nel centro il simbolo olimpico nei cinque colori (art. 9).

Il motto olimpico "Citius – Altius – Fortius" esprime le aspirazioni del Movimento olimpico (art. 10).

Un emblema olimpico è un disegno integrato che associa gli anelli olimpici a un altro elemento distintivo (art. 11).

L'inno olimpico è l'opera musicale composta da Spiro Samara (art. 12).

La fiamma olimpica è la fiamma che si accende in Olimpia sotto l'autorità del CIO. Una torcia olimpica è una torcia portatile, o una riproduzione di questa, approvata dal CIO e destinata all’accensione della fiamma olimpica (art. 13).

Una designazione olimpica è una rappresentazione audiovisiva o visiva di qualsiasi associazione, connessione o altro collegamento con i Giochi olimpici, il Movimento olimpico o qualsiasi componente dello stesso (art. 14).

Ai sensi del comma 2, l’uso delle proprietà olimpiche è riservato esclusivamente al CIO, al CONI, al Comitato organizzatore, alla Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa”, nonché ai soggetti espressamente autorizzati – in forma scritta – dal CIO.

Il comma 3 stabilisce che il simbolo olimpico non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del CIO.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1 del già citato Trattato di Nairobi dispone che ogni Stato parte del medesimo Trattato ha l'obbligo di rifiutare o di invalidare la registrazione come marchio e di proibire con misure adeguate l'uso, come marchio o altro segno, ai fini commerciali, di qualsiasi disegno che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico, come definito nello statuto del Comitato olimpico internazionale, tranne che dietro autorizzazione del Comitato olimpico internazionale.

A loro volta, gli artt. 2 e 3 del medesimo Trattato dispongono che l’obbligo di rifiutare o invalidare la registrazione come marchio del simbolo olimpico:

non è vincolante laddove il segno che contenga il simbolo in questione sia stato legalmente registrato o usato nello Stato prima della data di entrata in vigore del Trattato nello Stato stesso;
è sospeso da uno Stato durante qualsiasi periodo nel quale non esista alcun accordo in vigore tra il Comitato olimpico internazionale e il Comitato olimpico nazionale di tale Stato circa le condizioni alle quali il Comitato olimpico internazionale rilascia le autorizzazioni per l'uso del simbolo olimpico nello Stato e circa la quota di partecipazione di tale Comitato olimpico nazionale agli introiti che il Comitato olimpico internazionale ottiene rilasciando tali autorizzazioni.
Alla luce di quanto già previsto dal Trattato di Nairobi, ratificato dall’Italia con L. 434/1985, si valuti l’opportunità di chiarire il contenuto innovativo del comma 3.

Il comma 4 dispone che il divieto di cui al co. 3 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l’organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche.

Il divieto si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade», in qualsiasi desinenza e lingua, nonché a «Milano Cortina», anche nella forma estesa «Cortina d’Ampezzo», in combinazione con l’anno 2026, ivi comprese le varianti «venti ventisei» e «duemilaventisei».

Ai sensi del comma 5, le registrazioni effettuate in violazione dell’articolo in esame sono nulle a tutti gli effetti di legge.

Si ricorda, che la disciplina generale sui diritti di privativa, contenuta nell’art. 10, co. 1, del Codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005) già prevede che gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

Ai sensi del comma 6, i divieti previsti dall’articolo in esame cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto già previsto dal sopra citato Trattato di Nairobi.

Il comma 7 stabilisce che, per tutto quanto non previsto dall’articolo in esame e dalle disposizioni sulle attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitaria (artt. 10 e 11), si applica la normativa vigente in materia di marchi, compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all’art. 8, co. 3, del Codice della proprietà industriale, nonché in materia di diritto d’autore e di concorrenza sleale.

Si ricorda che l’art. 7 del già citato Codice della proprietà industriale dispone che possono costituire oggetto di registrazione come marchio tutti i segni atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e ad essere rappresentati nell’apposito registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

Nell’ambito dei segni registrabili, il Codice dedica una specifica disposizione ai segni notori, ovvero a quei segni che esercitano un influsso tale sul pubblico da poter godere di un valore aggiunto rispetto agli altri segni. Tale valore è il “valore di suggestione”, che si traduce in una grande capacità di vendita del prodotto eventualmente abbinato a tale segno. L’art. 8, co. 3, prevede che alcuni elementi notori possono essere registrati come marchio. In particolare, se notori, possono essere registrati o usati come marchi solo dall’avente diritto o con il consenso di questo: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi. A tale elenco, l’art. 14 del D.L. in esame aggiunge le immagini che riproducono trofei.

L’articolo 5-ter estende le disposizioni di cui all’art. 5-bis anche al simbolo paralimpico «Agitos», alle espressioni «Giochi Paralimpici» e «Paralimpiadi», nonché agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi paralimpici invernali.

CAPO II
Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento delle Finali ATP Torino 2021-2025

Quadro d’insieme su ATP e Finali ATP 2021-2025
L'ATP (Association of Tennis Professionals) è l'associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo, tutelando i loro interessi relativamente ai vari aspetti dell'attività, nonché occupandosi di gestire ed organizzare vari servizi, tra i quali quello di redigere la classifica mondiale detta, appunto, classifica ATP. Quest'ultima è il presupposto in base al quale l'ATP stila i tabelloni per la partecipazione, su richiesta dei singoli tennisti, ai tornei del circuito internazionale.

Le Finali ATP (ATP Finals) - che rappresentano il più importante torneo annuale di tennis professionistico, e a cui partecipano, dopo aver sostenuto le quattro prove del Grande Slam, i migliori otto tennisti delle classifiche ATP di singolare e di doppio - sono state istituite nel 1970 e si sono svolte, tra l’altro, a New York, Sydney, Shanghai e, dal 2009 al 2020, Londra.

Le Finali ATP 2021-2025

Nel mese di agosto 2018, l’ATP ha avviato il processo di candidatura per le città interessate ad ospitare l’evento a partire dal 2021.

A novembre 2018, la Federazione Italiana Tennis (FIT) e il CONI hanno proposto la città di Torino come città ospitante per il quinquennio 2021-2025.

A dicembre 2018, l’APT ha individuato una short list nella quale erano presenti Torino, Singapore, Tokyo, Manchester e Londra.

Per sostenere la candidatura di Torino, con DPCM 7 marzo 2019 sono stati destinati alla FIT – a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014) – € 18 mln per il 2021 ed € 15 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per complessivi € 78 mln.

Successivamente, il DPCM 19 aprile 2019, vista la nota della FIT del 16 aprile 2019, con la quale era stato trasmesso lo Short form agreement sottoscritto dalla FIT e dalla società ATP tour, ha modificato il DPCM 7 marzo 2019, disponendo che le risorse sono destinate alla FIT o, qualora istituito, al diverso soggetto organizzatore delle Finali ATP, partecipato dalla FIT (“soggetto attuatore”). Inoltre, ha precisato che le stesse sono finalizzate a garantire:

la partecipazione dell’Italia alla gara per l’organizzazione delle Finali ATP 2021-2025;
in caso di aggiudicazione della gara, l’organizzazione dell’evento nella città di Torino;
il corretto e integrale adempimento di tutte le obbligazioni previste dallo Short form agreement.
A loro volta:

con deliberazione 18 marzo 2019, il Consiglio comunale di Torino ha stanziato € 1,5 mln annui per il periodo 2021-2025, come compartecipazione alle spese organizzative per lo svolgimento a Torino delle Finali ATP. In particolare, beneficiaria del contributo è la FIT(21) ;
con L.R. 26 marzo 2019, la regione Piemonte ha stanziato € 7,5 mln complessivi per il quinquennio 2021-2015 per il sostegno della candidatura del Comune di Torino per l'organizzazione del torneo. Anche in tal caso, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2019, beneficiaria del contributo è la FIT.
La scelta di Torino è stata ufficializzata a Londra il 24 aprile 2019. La presentazione ufficiale è avvenuta il 29 aprile 2019 presso Palazzo Madama in Piazza Castello.

Qui il comunicato stampa presente sul sito del Governo.

21) La delibera evidenziava che, in caso di designazione ufficiale della Città di Torino, le ATP Finals sarebbero state disputate presso il Pala Alpitour, impianto gestito da Parcolimpico S.r.l. che, grazie all'aumento di capienza del parterre realizzato nel 2015, ha raggiunto la capienza massima di 15.657 persone.

Articolo 6
(Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis)
L’articolo 6, modificato dalla Camera, istituisce il Comitato per le Finali ATP e affida alla FIT il compito di curare le attività dirette allo svolgimento delle stesse a Torino negli anni 2021-2025.

In particolare, i commi 1 e 2 dispongono che il Comitato per le Finali ATP – che ha sede a Torino – ha funzioni di coordinamento e monitoraggio nelle attività di promozione della città di Torino e del territorio, anche favorendo lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali.

Il Comitato è composto da:

sindaco di Torino, che lo presiede, o un suo delegato;
un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vice presidente;
un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;
un rappresentante della FIT.
Il Comitato si riunisce almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno 3 componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

Il comma 3 dispone, invece, che le attività organizzative ed esecutive dirette allo svolgimento delle Finali ATP sono affidate alla FIT che, a tal fine, può stipulare un'apposita convenzione con la società Sport e salute spa(22) .

Ai medesimi fini, presso la stessa FIT può essere costituita una Commissione Tecnica di Gestione, composta da cinque membri, di cui:

uno designato dal comune di Torino;
uno designato dalla regione Piemonte;
3 designati dalla FIT.
In base al comma 5, gli incarichi di componente del Comitato o della Commissione Tecnica di Gestione non sono cumulabili tra loro, né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società Sport e salute spa, e non prevedono compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi spese.

Infine, il comma 4 stabilisce che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e della Commissione Tecnica di Gestione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, la relazione tecnica all’A.C. 2434 precisava che le spese sono a valere sulle somme già stanziate dagli enti coinvolti per l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva (si veda la scheda relativa al “Quadro d’insieme su ATP e Finali ATP 2021-2025”).

22) Con riguardo a Sport e Salute spa, si veda la scheda relativa all’art. 9.

Articolo 7
(Opere e infrastrutture per le Finali ATP)
L’articolo 7, non modificato in prima lettura, autorizza il Comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle Finali ATP Torino 2021-2025 e reca disposizioni finalizzate a consentire e semplificare l’esecuzione degli interventi.

Nello specifico, il comma 1 autorizza il Comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle Finali ATP, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi a legislazione vigente.

Inoltre, stabilisce che al predetto piano non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici recate dall’art. 21 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).

Si ricorda che l’art. 21 del d.lgs. 50/2016disciplina la programmazione triennale (da aggiornare annualmente), da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, di tutti i lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000.

L’art. 5, co. 11, della disciplina di dettaglio della programmazione (contenuta nel D.M. infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, adottato in attuazione dell’art. 21 citato) precisa che “un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione”.

In base al comma 2, l’adeguamento degli impianti destinati ad ospitare l’evento sportivo:

è considerato, ai fini dell’applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001 (che disciplina il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici), di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale.
L’art. 14 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) dispone, al co. 1, che il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni a tutela dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

Il co. 1-bis prevede che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione.

Il co. 4 precisa che la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, nei casi di cui al co. 1-bis, le destinazioni d'uso, ferme restando le disposizioni dettate, in merito ai citati limiti, dal D.M. 1444/1968 (artt. 7-9);

consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, fermo restando il rispetto delle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
Il comma 3 disciplina la rendicontazione delle risorse erogate da amministrazioni pubbliche, stabilendo che la stessa avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 158 del d.lgs. 267/2000.

L’art. 158 del Testo unico dell’ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al d.lgs. 267/2000, prevede che per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante, entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario, che documenti, oltre alla contabilità della spesa, i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari, l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

In base al comma 4, il monitoraggio degli interventi previsti dall’articolo in commento è realizzato ai sensi del d.lgs. 229/2011 e le opere sono classificate come “ATP Torino 2021-2025”.

Per le disposizioni di cui al d.lgs. 229/2011, si veda scheda relativa all’art. 3.

Articolo 8
(Garanzie)
L’articolo 8, modificato durante l’esame in prima lettura, riconosce ai soggetti privati che hanno prestato garanzia in favore della FIT per l'adempimento delle obbligazioni da quest’ultima contratte nei confronti della società ATP Tour, la facoltà di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, nei limiti previsti.

In particolare, la controgaranzia dello Stato – che può essere richiesta per un ammontare massimo complessivo di € 44 mln fino al 31 dicembre 2024, ridotti ad un ammontare massimo di € 28,6 mln dal 31 gennaio 2025 al 30 gennaio 2026 – è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della L.196/2009 (si veda scheda art. 4).

I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Modalità, condizioni e termini per la concessione della controgaranzia, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea, devono essere definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Per l’adozione del decreto non è previsto un termine.

La relazione tecnica all’A.C. 2434 faceva presente che l’attuale catena fideiussoria costituita per far fronte alle richieste della ATP Tour nei confronti della FIT è così articolata:

standby letter of credit emessa da Banca nazionale del lavoro (BNL) in favore di ATP Tour per un valore di € 44 mln fino al 31 dicembre 2024, ridotti a € 28,6 mln dal l° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026;
controgaranzia, di pari importo, emessa da SACE Spa(23) in favore di BNL;
controgaranzia, per un valore di € 35,2 mln (80% dell'importo totale garantito), emessa dall’Istituto per il credito sportivo (ICS), e controgaranzia, per un valore di € 8,8 mln (20% dell'importo totale garantito), emessa da SACE BT, entrambe in favore di SACE Spa.
Evidenziava, inoltre, che alla base della catena vi è un sistema di collaterali finanziari in capo alla FIT, a garanzia di ICS e SACE BT. Tali controgaranzie, nello specifico consistono nella cessione di:

crediti derivanti dai contributi pubblici stanziati da Presidenza del Consiglio/MEF, città di Torino, regione Piemonte;
pegno di primo grado su saldo di conto corrente per un valore di € 4,5 mln;
crediti per un valore pari a € 3,4 mln derivanti dal contratto di sponsorizzazione in essere tra FIT e BNL per la manifestazione tennistica denominata "Internazionali Banca nazionale del lavoro d'Italia";
crediti futuri derivanti dal ticketing generato dalla manifestazione ATP Finals.
Con riferimento agli oneri derivanti dalla lettera di credito e al sottostante sistema di garanzie, la FIT sostiene circa € l mln all'anno.

Sempre la relazione tecnica sottolineava, dunque, che, su queste basi, la concessione di una garanzia dello Stato alla FIT consentirebbe di semplificare la catena fideiussoria, riducendo i soggetti coinvolti, con una conseguente immediata riduzione degli oneri bancari, per un valore annuo stimabile in circa € 250.000, svincolando anche i collaterali finanziari.

Infine, faceva presente, con particolare riferimento al pegno su saldo di conto corrente di € 4,5 mln, che il superamento di questo vincolo permetterebbe alla FIT di uscire dall’attuale situazione emergenziale di tensione finanziaria e reimmettere tali risorse nel sistema di promozione e sviluppo del movimento sportivo di base.

23) SACE Spa è una società per azioni interamente controllata da Cassa depositi e prestiti. Detiene, da settembre 2016, il 76% del capitale di SIMEST, società per azioni che dal 1991 sostiene per legge la crescita delle imprese italiane, attraverso l’internazionalizzazione della loro attività. Detiene, inoltre, il 100% delle azioni di SACE Fct, società per azioni operante nel factoring, e di SACE BT, società per azioni attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni. SACE BT a sua volta detiene il 100% del capitale di SACE SRV, società a responsabilità limitata specializzata nelle attività di recupero del credito e di gestione del patrimonio informativo.

Articolo 9
(Adempimenti finanziari e contabili)
L’articolo 9, modificato dalla Camera, reca disposizioni contabili finalizzate al trasferimento annuale in favore della FIT delle somme, già disponibili in base a previsioni pregresse, necessarie per l’organizzazione delle Finali ATP, e assegna ulteriori risorse al medesimo fine.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le risorse già destinate alla FIT per l’organizzazione delle Finali ATP sono trasferite annualmente entro il 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dalla Federazione.

Si tratta dei 78 milioni di euro destinati al soggetto organizzatore delle Finali ATP con il DPCM 7 marzo 2019, come modificato con DPCM 19 aprile 2019 (si veda la scheda “Quadro d’insieme su ATP e Finali ATP 2021-2025”).

Il comma 2 assegna ulteriori € 3 mln alla FIT, per il 2020, per supportare le attività organizzative delle Finali ATP, a valere sulle risorse destinate alla società “Sport e Salute Spa”.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 629-633, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), nel ridenominare in "Sport e salute Spa" la società (già "CONI Servizi spa") di cui il CONI si avvale per l'espletamento dei suoi compiti – ha anche modificato il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato. In particolare, ha previsto che, dal 2019, le risorse destinate al CONI e alla Sport e salute Spa sono complessivamente stabilite nella misura annua – comunque non inferiore a € 410 mln – del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell’anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi a gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive (l’importo può essere rimodulato annualmente in relazione alle entrate effettive).

Le risorse complessive sono destinate, per una quota non inferiore a € 368 mln annui, alla Sport e salute Spa, di cui inizialmente non meno di € 280 mln annui da destinare al finanziamento di Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA), Enti di promozione sportiva (EPS), gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato, associazioni benemerite (tutti soggetti finanziati, a legislazione previgente, dal CONI)(24) .

Sono, invece, destinati al CONI € 40 mln annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana.

Il comma 2-bis prevede che la FIT predispone ogni anno, e a conclusione delle attività organizzative delle Finali ATP, una relazione consuntiva, corredata di rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, che provvede al suo successivo inoltro alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

24) In base al DM 30 dicembre 2019, di riparto in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, sul cap. 1897 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo al finanziamento di “Sport e Salute Spa”, per il 2020 sono allocati complessivamente € 373,4 mln, di cui € 88 mln per il funzionamento di “Sport e Salute Spa” (pg 1) e € 280 mln per contributi a FSN, DSA, EPS, gruppi sportivi militari, corpi civili dello Stato e associazioni benemerite (pg 2). Successivamente, peraltro, l’art. 96 del D.L. 18/2020 ha incrementato le risorse destinate alla Sport e Salute Spa di € 50 mln per il 2020, ai fini del riconoscimento di una indennità di € 600 per il mese di marzo 2020 anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.

CAPO III
Disciplina del divieto di attività parassitarie

Articoli 10 e 11
(Divieto di attività parassitarie)
L'articolo 10, modificato dalla Camera, vieta le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti (cosiddetto Ambush marketing) poste in essere in relazione all’organizzazione di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.

L'articolo 11, anch’esso modificato durante l’esame in prima lettura, definisce l'ambito temporale di vigenza del divieto.

Più nello specifico, le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti(25) vietate dall’articolo 10 sono quelle che consistono nella:

a) creazione di un collegamento anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali;

b) falsa rappresentazione o dichiarazione, nella propria pubblicità, di essere sponsor ufficiale di uno degli eventi di cui sopra;

c) promozione, tramite qualunque azione, in occasione di uno degli eventi suddetti, del proprio marchio o altro segno distintivo, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, e a generare nello stesso l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dello stesso evento;

d) vendita e pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di uno degli eventi suddetti, ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore o con i soggetti da questi autorizzati.

Non costituiscono attività di pubblicizzazione e commercializzazione vietate le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi suddetti.

In base all’articolo 11, i divieti operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi, fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.

La ratio delle disposizioni in esame, dunque, è di evitare che operatori economici non autorizzati da regolari contratti di sponsorizzazione pongano in essere condotte tendenti ad associare il loro marchio ad un evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale. Tali fattispecie, infatti, potrebbero ledere gli interessi:

-del consumatore, in quanto il pubblico sarebbe persuaso da una pubblicità non consentita;

-dell’operatore economico autorizzato, che si vedrebbe privato del naturale ritorno economico previsto dal contratto di sponsorizzazione da lui stipulato;

-degli organizzatori, che subirebbero il deprezzamento del valore del logo e dell’immagine dell’evento.

La disciplina introdotta, inoltre, ha carattere strutturale, in quanto la sua applicazione non è limitata ad uno specifico evento (come previsto, in particolare, dalla L. 167/2005 per le Olimpiadi invernali di Torino 2006: vedi infra), ma è applicabile in via generale, in occasione di ogni evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale, per un periodo di tempo circoscritto.

L'espressione inglese "ambush marketing” viene utilizzata per identificare quel fenomeno di associazione indebita, dunque non autorizzata, di un brand a un evento mediatico.

Di norma, durante una manifestazione (sportiva e non), per accreditarsi come sponsor ufficiale dell'evento i brand devono pagare e affidarsi a procedimenti onerosi. Tuttavia, è capitato spesso che altri marchi abbiano trovato stratagemmi alternativi, non convenzionali e da molti considerati scorretti dal punto di vista etico-professionale, per intromettersi e ottenere visibilità senza divenire sponsor ufficiali.

Una sorta di "imboscata", con cui soggetti diversi dagli sponsor ufficiali “si agganciano” in maniera parassitaria all'evento e ne traggono visibilità senza aver pagato alcun corrispettivo agli organizzatori come, invece, hanno fatto altri.

Si parla di "Predatory Ambushing", o ambush per associazione, quando un brand si presenta ingannevolmente come sponsor ufficiale dell'evento, riferendosi ai marchi e segni dell'evento. Nel caso del "Coat-tail ambushing", invece, un brand utilizza strategie volte a intromettersi in un evento, tramite richiami indiretti (ad esempio: distribuzione biglietti omaggio, gadget o capi di abbigliamento, sponsorizzazione di singoli atleti o squadre). Si parla di "Insurgent Ambush", invece, qualora vengano realizzate iniziative di marketing a sorpresa in prossimità o all'interno di un evento (quali, ad esempio, il passaggio di un aeromobile pubblicitario sopra la manifestazione). Per "Saturation Ambush" si intende l’intensificazione delle attività promozionali del competitor allo scopo di saturare tutti gli spazi pubblicitari lasciati liberi dallo sponsor ufficiale (ad esempio: affissione massiccia di manifesti nei pressi dell'evento o acquisto di spazi pubblicitari sui canali radiotelevisivi che lo trasmettono).

Definizioni di ambush marketing sono state fornite dal CIO(26) e dalla FIFA(27) .

La Carta Olimpica prevede che il Paese ospitante i Giochi olimpici deve adottare misure speciali per la prevenzione dell'Ambush Marketing (cfr. Bye-law to Rules 7-14). Ciò è avvenuto, tra l'altro, in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, tramite la già citata L. 167/2005, che ha recato "Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali".

In particolare, l’art. 2 della L. 167/2005 prevedeva espressamente il divieto di “pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e il CIO o i Giochi olimpici” (co. 2), nonché il divieto di “intraprendere attività di commercializzazione parassita («ambush marketing»), intese quali attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell'evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico” (co. 3). Non si trattava, tuttavia di una disciplina strutturale, bensì di una disciplina speciale e temporalmente circoscritta ad uno specifico evento sportivo, tanto è vero che si prevedeva che i divieti cessassero di avere effetto il 31 dicembre 2006 (co. 4).

Prima del decreto-legge in esame, il fenomeno - non trovando una specifica disciplina di carattere strutturale ed in assenza di leggi ad hoc - era regolato facendo ricorso a normative di carattere generale: da un lato, alla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (recepita con il d.lgs. 146/2007) e alla direttiva 2006/114/CE sulla pubblicità ingannevole e comparativa (recepita con il d.lgs. 145/2007) e, dall'altro, alla normativa relativa alla concorrenza sleale e alle pratiche commerciali scorrette contenuta nel codice civile e nel codice del consumo (d.lgs. 206/2005).

A livello giurisprudenziale, i casi di pubblicità parassitaria sono stati prevalentemente ricondotti a forme di concorrenza sleale, sin dalla sentenza della Corte di cassazione n. 752 del 1962. La Suprema Corte è tornata recentemente sul tema con la pronuncia n. 25607 del 2018, chiarendo i caratteri distintivi della fattispecie in esame rispetto alla concorrenza sleale per appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa altrui e a quella confusoria.

Anche i giudici di merito hanno ritenuto che la pubblicizzazione parassitaria rappresenti una violazione dell'art. 2598 del codice civile (si vedano Tribunale di Milano, sentenza 14 agosto 2003; Tribunale di Roma, sentenza 11 gennaio 2012; Tribunale di Milano Sez. spec. Impresa, sentenza 18 gennaio 2018). Più recentemente le pratiche di ambush marketing sono state ricondotte al divieto di pratiche commerciali ingannevoli, in particolare nella forma prevista dall’art. 21, 1° comma, lett. c) e f), del Codice del consumo (Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese Ord., 15 dicembre 2017).

L'art. 2598 c.c. dispone che compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imiti servilmente i prodotti di un concorrente, o compia con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

- diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropri dei pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

- si valga direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda.

Per quanto riguarda i rimedi giudiziali, l’art. 2599 c.c. prevede che la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti. In caso di accertamento di atti sleali, possono essere quindi applicate dal giudice competente le seguenti sanzioni: l’interruzione degli atti “sleali”; l’eliminazione degli effetti degli atti sleali posti in essere; il risarcimento dei danni cagionati ai concorrenti.

In particolare, l'art. 2600 c.c. prevede espressamente che se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. La disposizione precisa, inoltre, che nei casi in cui gli atti di concorrenza siano accertati, la colpa si presuma.

Parallelamente ai rimedi giudiziali, ulteriori rimedi di natura extra-giudiziale sono rimessi alla Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

Con riguardo alle pratiche commerciali scorrette, i rimedi civilistici accessibili al singolo consumatore vittima delle stesse risultano poter comprendere dalla nullità o annullamento del contratto all’azione di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043. Altresì consentito sembra essere l’esercizio dell’azione di cui all’art. 1337 c.c. (rubricato “Trattative e responsabilità precontrattuale”) che consente il risarcimento da pratica illecita avvenuta nella fase precedente o coincidente con la conclusione del contratto, per contrarietà agli obblighi di buona fede, a titolo di responsabilità precontrattuale.

25) Il testo originario del D.L. si riferiva alle “attività di pubblicizzazione parassitaria”. Nel corso dell’esame in sede referente, l’ambito di applicazione della nuova disciplina è stato ampliato al più generico concetto di “attività parassitarie” e precisato con il più puntuale riferimento alle “attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti”.

26) In particolare, il CIO ha evidenziato che "the term ambush marketing includes all intentional and unintentional attempts to create a false or unauthorised commercial association with the Olympic Movement or the Olympic Games. Ambush Marketing includes: a) a non-partner company's use of creative means to generate a false association with the Olympics Games; b) a non-partner company's infringement of the various laws that protect the use of Olympic imagery and indicia, and c) a non partner company's activities that intentionally or unintentionally interfere with the legitimate marketing activities of Olympic partners".

27) La FIFA ha definito l'ambush marketing come la somma di "prohibited marketing activities which try to take advantage of the huge interest and high profile of an event by creating a commercial association and/or seeking promotional exposure without the authorization of the event organizer".

Articoli 12 e 13
(Sanzioni amministrative e tutela dei soggetti danneggiati dalle attività parassitarie)
L’articolo 12, modificato dalla Camera, reca la disciplina dell’apparato sanzionatorio amministrativo per le condotte di pubblicizzazione e commercializzazione parassitaria.

A sua volta, l’articolo 13, non modificato durante l’esame in prima lettura, dispone che l'applicazione dei meccanismi sanzionatori contemplati dall’art. 12 non esclude l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti che assumano di essere stati lesi da attività parassitarie.

In particolare, l’articolo 12:

prevede – salvi i casi in cui la condotta venga a costituire reato o più grave illecito amministrativo – che la violazione dei divieti di cui all'art. 10 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100.000 fino a € 2.500.000.
La relazione illustrativa all’A.C. 2434 evidenziava che la misura dell'entità massima della sanzione, molto più elevata rispetto alle sanzioni previste per la pubblicità ingannevole o comparativa illecita, trova spiegazione nel fatto che le condotte in questione vengono poste solitamente in essere da grandi operatori economici, generando spesso rilevanti profitti e dunque l’entità massima della sanzione dovrebbe essere in grado di “neutralizzare l’eventuale vantaggio economico” derivante dalla condotta in oggetto;

individua nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il soggetto incaricato per l'accertamento delle condotte sanzionabili e per l’irrogazione delle sanzioni; a tali fini, l'Autorità procede nelle forme previste dalla disciplina relativa alla tutela amministrativa e giurisdizionale per la pubblicità ingannevole e comparativa illecita – di cui all'art. 8 del d.lgs. 145/2007 –, in quanto compatibili.
L’art. 8 del d.lgs. 145/2007 individua l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale soggetto incaricato per l’accertamento della violazione delle condotte sanzionabili e per l’irrogazione delle relative sanzioni. In particolare, l’Autorità:

•accertata l’ingannevolezza del messaggio o l’illiceità della pubblicità comparativa, può imporre con decisione motivata all’operatore pubblicitario il divieto di diffondere o di continuare la diffusione di esso e l’obbligo di rendere pubblica la decisione dell’Autorità. A tali provvedimenti si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria che, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, può andare da € 5.000 a € 500.000 e che, nel caso il messaggio pubblicitario possa comportare un pericolo per la salute o la sicurezza dei consumatori, oppure sia rivolto a bambini e adolescenti, non può essere inferiore a € 50.000 (co. 2, 8 e 9);

•nelle more del procedimento, può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o comparativa illecita in caso di particolare urgenza (co. 3);

•può evitare di procedere all’accertamento dell’infrazione - eccettuati i casi di manifesta scorrettezza e gravità - se ottiene dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole o comparativa illecita il suo idoneo impegno a porre fine all’infrazione, cessando la diffusione del messaggio o modificandolo in modo da eliminare i motivi della sua illegittimità. In tal caso, il professionista può essere obbligato alla pubblicazione a sue spese della dichiarazione di assunzione dell’impegno in questione (co. 7);

•applica una sanzione amministrativa pecuniaria, che può andare da € 2.000 a € 20.000 e, nel caso di fornitura di informazioni o documentazioni non veritiere, da € 4.000 a € 40.000, al proprietario del mezzo di comunicazione (televisione, radio, giornale, periodico, ecc.) che non fornisce tutti i dati in suo possesso per identificare il committente della pubblicità; medesima sanzione è applicata a chiunque non fornisce le informazioni o i documenti richiesti, comprese le prove dell’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nel messaggio pubblicitario (co. 4 e 5);

•applica ai destinatari dei provvedimenti d’urgenza e delle decisioni inibitorie o di rimozione degli effetti che non rispettino gli stessi, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 10.000 a € 150.000 e, nel caso di reiterata violazione di questi provvedimenti o decisioni, può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a 30 giorni (co. 12).

Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità (co. 13).

Qualora la pubblicità sia stata assentita con un provvedimento amministrativo avente per oggetto anche la verifica del carattere non ingannevole o comparativo lecito del messaggio pubblicitario, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento (co. 14).

E’ fatta salva la competenza del giudice ordinario per quanto riguarda il risarcimento del danno causato dalla pubblicità ingannevole o comparativa, per esempio, se questa configura un caso di concorrenza sleale a norma dell’art. 2598 c.c o di violazione della disciplina del diritto d’autore o del marchio di impresa o delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti (co. 15).

Sulla base di tale disciplina, i procedimenti sono disciplinati dalla delibera AGCM 1 aprile 2015, n. 25411.

Nel corso dell’esame in sede referente, è stata introdotta una disposizione volta a ribadire che l’attività dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni – è svolta avvalendosi della Guardia di finanza che agisce, anche d’iniziativa, con i poteri a essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi.

Tale specificazione è già contenuta nel già citato art. 8 del d.lgs. 145/2007 la cui applicazione è richiamata dall’articolo in esame. L’art. 8, co. 2, prevede infatti che, per lo svolgimento dei compiti in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, l'Autorità possa avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

Più in generale, con riguardo ai rapporti di collaborazione, l’Antitrust ha, dalla fase di prima applicazione della L. 287/1990, instaurato con la Guardia di Finanza un rapporto di collaborazione finalizzato all'accertamento di violazioni alla normativa a tutela della concorrenza, successivamente esteso all'accertamento di violazioni alla normativa in materia di pubblicità ingannevole. In base al Protocollo d'Intesa tra l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Guardia di finanza del 19 febbraio 2015, la Guardia di Finanza collabora con l'Autorità per l'accertamento delle violazioni alla disciplina comunitaria e nazionale a tutela della concorrenza, nonché per l'esercizio delle competenze sopra richiamate, di norma, su richiesta dell'Autorità e secondo le indicazioni formulate dalla stessa. In particolare, la Guardia di Finanza collabora nel reperimento e nell'elaborazione di dati, di notizie e di informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell'Autorità, svolge studi e indagini di settore e sottopone all'Autorità ogni elemento, anche autonomamente acquisito, che ritenga rilevante ai fini dell'applicazione delle norme sopra richiamate. E’ specificato, nel medesimo protocollo, che la Guardia di Finanza collabora con l'Autorità, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione di settore, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali fissate dall'ordinamento vigente.

La medesima disposizione specifica che la Guardia di finanza provvede, altresì, al sequestro o alla descrizione, nel corso dell’evento sportivo o fieristico, di quanto sia prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso nel corso dell’evento sportivo o fieristico in violazione dei divieti di cui all’art. 10.

La disposizione non reca tuttavia alcun riferimento a presupposti, limiti e garanzie per l’adozione dei provvedimenti di sequestro o di descrizione da parte della Guardia di finanza.

Si valuti, dunque, l’opportunità di specificare quale sia la disciplina per l’adozione delle suddette misure.

Una disciplina della descrizione e del sequestro, quali strumenti di tutela dei diritti di proprietà industriale, è contenuta nel d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), agli artt. 129 e 130. La descrizione è una misura di carattere istruttorio, connotata dalla finalità cautelare, di assicurare un diritto processuale alla prova atteso che la sua funzione è quella di favorire la prova anticipata di una violazione e non direttamente la cautela di un diritto minacciato. Il sequestro invece, oltre alla finalità c.d. probatoria, conserva una funzione prettamente interdittale, atteso che adempie al fine ultimo di evitare il perdurare della violazione. In tale disciplina non è comunque contemplato l’intervento della Guardia di finanza.

A sua volta, l'articolo 13 prevede che l'applicazione dei meccanismi sanzionatori di tipo amministrativo contemplati dall’art. 12 non esclude l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti che assumano di essere stati lesi da attività di pubblicizzazione parassitaria.

Come chiariva la relazione illustrativa all’A.C. 2434, restano quindi pienamente vigenti i rimedi civilistici, fra i quali l'art. 2598 del codice civile in tema di concorrenza sleale o gli altri rimedi posti a tutela dei consumatori, qualora la condotta venga a ledere anche i diritti di questi ultimi. Al riguardo, si veda la scheda relativa agli artt. 10 e 11.

Articolo 14
(Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei)
L’articolo 14, non modificato durante l’esame in prima lettura, è volto a consentire di registrare come marchi le immagini che riproducono trofei.

Nel dettaglio, novellando l’art. 8, co. 3, del d.lgs. 30/2005, recante il Codice della proprietà industriale (CPI)(28) , amplia l’elenco dei segni notori registrabili come marchio, inserendovi, come detto, le immagini che riproducono trofei.

Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.C. 2434 faceva presente che l'innovazione si giustifica con l'evidente richiamo pubblicitario ormai assunto dalle immagini che riproducono trofei, e con il loro sempre più massiccio impiego nella realizzazione di abbigliamento, gadget, e altri prodotti di largo consumo.

Si ricorda che l’art. 7 CPI dispone che possono costituire oggetto di registrazione come marchio tutti i segni atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e ad essere rappresentati nell’apposito registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

Nell’ambito dei segni registrabili, il CPI dedica una specifica disposizione ai segni notori, ovvero a quei segni che esercitano un influsso tale sul pubblico da poter godere di un valore aggiunto rispetto agli altri segni. Tale valore è il “valore di suggestione”, che si traduce in una grande capacità di vendita del prodotto eventualmente abbinato a tale segno.

L’art. 8, co. 3, prevede che alcuni elementi notori possono essere registrati come marchio. In particolare, se notori, possono essere registrati o usati come marchi solo dall’avente diritto o con il consenso di questo (ovvero dei soggetti indicati dal co. 1 del medesimo articolo): i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

A tale elenco, l’articolo in esame aggiunge le immagini che riproducono trofei.

Per ciò che concerne i diritti scaturenti dalla registrazione del marchio, essi consistono, in primo luogo, ai sensi dell'art. 20, co. 1, del CPI, nella facoltà di fare uso esclusivo dello stesso. Di conseguenza, il suo titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda dello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Inoltre, il commerciante può anche apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

La tutela nei confronti della registrazione di un marchio identico o simile da parte di altri soggetti può essere fatta valere in via giudiziale, ovvero attraverso una procedura di opposizione stragiudiziale.

28) Il d.lgs. 30/2005 è stato recentemente modificato e integrato dal d.lgs. 15/2019, attuativo della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché del regolamento (UE) 2015/2424, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Per approfondimenti sulla disciplina, nazionale ed europea, sui marchi, si rinvia al seguente dossier.

CAPO IV
Disposizioni finali

Articolo 15
(Disposizioni finali)
L’articolo 15, modificato dalla Camera, reca disposizioni finali.

In particolare, i commi 1 e 2 stabiliscono che, ai fini dell’attuazione delle disposizioni relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (Capo I: artt. 1-5-ter) e alle Finali ATP Finals Torino 2021-2025 (Capo II: artt. 6-9):

sono fatte salve le competenze delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, mentre le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del decreto-legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Si ricorda che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione include la materia “ordinamento sportivo” tra gli ambiti di legislazione concorrente.

Al riguardo, con sentenza n. 424/2004, la Corte costituzionale ha chiarito che, nella materia dell’ordinamento sportivo – nella quale rientra senza dubbio anche la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive –, “lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l’esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 118, primo comma, della Costituzione”.
Per taluni profili affrontati dal testo, viene, peraltro, in rilievo anche la materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” di competenza legislativa esclusiva;

il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato in materia di sport possono adottare ulteriori disposizioni attuative con regolamento adottato con decreto ministeriale o interministeriale ex art. 17, co. 3, L. 400/1988.
Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni in materia di divieto di attività parassitarie (Capo III: artt. 10-14) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16
(Entrata in vigore)
L’articolo 16 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Degno di nota