NUOVE NORME PER L'ACQUA CHE BEVIAMO

Acque minerali: attuata la
direttiva Ue sulla valutazione delle caratteristiche  -
Decreto Ministero Salute 29.12.2003, G.U. 31.12.2003


Con il decreto 29 dicembre 2003 il Ministero della Salute ha
dato attuazione alla direttiva europea n. 2003/40/CE in
relazione ai criteri dei valutazione delle caratteristiche
delle acque minerali naturali, nonché alle condizioni di
utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali
e delle acque di sorgente.
Il provvedimento provvede all'aggiornamento delle
prescrizioni tecniche emanate, adeguandole al progresso
tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle
direttive della Comunità europea in materia.

Il Decreto "Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione
nella parte relativa ai criteri dei valutazione delle
caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al
decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive
modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei
trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di
sorgente" é stato pubblicato sull'ultimo numero dell'anno,
il 302, della Gazzetta Ufficiale, in data 31.12.2003.

Diamo una sintesi limitandoci agli aspetti principali ed
omettendo le parti più tecniche.


L'art. 1 prescrive che "Dalle analisi chimiche e fisico-chimiche
deve risultare la determinazione dei seguenti parametri
relativi all'acqua minerale, oltre alla temperatura
dell'aria al momento del prelievo". Seguono la bellezza di
23 parametri:
1) temperatura alla sorgente;

2) concentrazione degli ioni idrogeno (pH) alla temperatura
dell'acqua alla sorgente;
3) conduciblità elettrica specifica a 20°C;
4) residuo fisso a 180°C;
5) ossidabilità;
6) anidride carbonica libera alla sorgente;
7) silice;
8) bicarbonati;
9) cloruri;
10) solfati;
11) sodio;
12) potassio;
13) calcio;
14) magnesio;
15) ferro disciolto;
16) ione ammonio;
17) fosforo totale;
18) grado solfidrimetrico;
19) stronzio;
20) litio;
21) alluminio;
22) bromo;
23) iodio.».


L'art. 2 fissa il limite massimo ammissibile dei diversi
parametri e precisamente:
1 Antimonio |0,0050 mg/L
2 Arsenico |0,010 m/L calcolato come As totale
3 Bario |1,0 mg/L
4 Boro |5,0 mg/L
5 Cadmio |0,003 mg/L
6 Cromo |0,050 mg/L
7 Rame |1,0 mg/L
8 Cianuro |0,010 mg/L
9 Fluoruri |5,0 mg/L (1,5 mg/L per acque destinate
all'infanzia)
10 Piombo |0,010 mg/L
11 Manganese |0,50 mg/L
12 Mercurio |0,0010 mg/L
13 Nichel |0,020 mg/L
14 Nitrati |45 mg/L (10 mg/L per acque destinate
all'in-fanzia)
15 Nitriti |0,02 mg/L
16 Selenio |0,010 mg/L

Inoltre nelle acque minerali naturali non devono essere presenti
le seguenti sostanze o composti derivanti dall'attività
antropica:
1) agenti tensioattivi;
2) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati;
3) benzene;
4) idrocarburi policiclici aromatici;
5) antiparassitari;
6) policlorobifenili;
7) composti organoalogenati (che non rientrano nelle voci 5
e 6).


L'art. 3 riguarda procedure e metodologia.


All'art. 4 si prevede la possibilità che il Ministro
provveda alla  revisione dei
riconoscimenti delle acque minerali naturali per ogni necessità di adeguamento al progresso tecnico, alle nuove
acquisizioni scientifiche, alle direttive emanate
dall'Unione europea nonché per ogni esigenza di
salvaguardia della salute pubblica e/o dei consumatori.
Seguono prescrizioni per i produttori, sia di carattere
amministrativo che tecnico.


Infine si stabiliscono anche i tempi. "Fatti salvi i parametri e i relativi limiti massimi
ammissibili già in vigore per le acque minerali naturali,
al più tardi entro il 31 dicembre 2004 le acque minerali
naturali devono, alla sorgente, o, se consentito, dopo
eventuale trattamento, essere conformi, anche per il
parametro antimonio ai limiti di concentrazione massima
ammissibile stabilita all'art. 6. I nuovi limiti riguardanti
l'arsenico e il manganese si applicano contestualmente
all'entrata in vigore del presente decreto; per consentire
la messa in atto dei trattamenti di cui all'art. 6-bis, per
le acque minerali già riconosciute, tali nuovi limiti si
applicano al più tardi entro il 31 dicembre 2004. Al più tardi entro il 31 dicembre 2006 le acque minerali
naturali devono, alla sorgente o - se consentito - dopo
eventuale trattamento, essere conformi, anche per i
parametri fluoro e nichel ai limiti di concentrazione
massima ammissibile stabilita all'art. 6.

Infine il Decreto é corredato da tre tabelle sui limiti
ammessi, sulle sostanze non ammesse e sui limiti massimi per i composti residui di trattamento delle
acque
minerali naturali con aria arricchita di ozono.
Red


GdS 20 I 2004  www.gazzettadisondrio.it

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