LA NUOVA LEGGE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Con una proposta e una
condivisione trasversale, senza quindi posizioni politiche
particolari, ha fatto gran parte del suo cammino la nuova
legge sulla tutela degli animali. Qualcuno
qualunquisticamente ha commentato che con tutte le necessità
che hanno gli animali a due zampe con tanto di intelligenza
- in certi casi per la verità c'é da dubitarne... - il
Parlamento va a occuparsi di questo. E invece é giusto per
il semplice motivo che quotidianamente vengono alla ribalta
casi di maltrattamento degli animali, talora del tutto
gratuiti, quasi spinti da una sorta di malvagità perversa.


Cominciamo a ricordare i punti salienti della nuova legge:

"Art. 1. -
1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale, è
inserito il seguente
«TITOLO XII-bis - DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

Art. 623-ter. - (Delitti contro gli animali). – Chiunque,
salvo ipotesi espressamente autorizzate da leggi speciali,
uccide animali, esseri senzienti che hanno diritto alla vita
ed al benessere, o arreca loro danni fisici, o li sottopone
a strazio o sevizie, è punito con l’arresto da sei mesi a
due anni e con l’ammenda da euro 2.000 a euro 12.000. La
pena è aumentata se l’uccisione avviene con mezzi
particolarmente dolorosi o per fini abietti o futili.

Chi incrudelisce verso animali o li sottopone a
comportamenti, fatiche, giochi e spettacoli incompatibili
con la loro natura, valutata anche secondo le loro
caratteristiche etologiche, è punito con l’arresto da due a
otto mesi e con l’ammenda da euro 1.000 a euro 6.000.

Alla stessa pena di cui al secondo comma soggiace chiunque
pone in essere condotte che offendono la sensibilità
psico-fisica degli animali, provoca loro angoscia, paura,
stress, li priva di acqua, cibo e cure, li abbandona, li
detiene in condizioni che limitano le caratteristiche
comportamentali della loro specie o somministra loro, al di
fuori dei casi autorizzati, farmaci o sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive che siano idonee
a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo.

Ferme restando le ipotesi di cui ai commi dal primo al
terzo, chiunque utilizza animali per lotterie e feste, o li
utilizza, come bersaglio, in corride, oppure importa,
detiene e commercializza pelli di cani e gatti nonchè
oggetti e prodotti da loro derivati, è punito con l’arresto
da uno a sei mesi e con l’ammenda da euro 500 a euro 3.000.
Nel caso in cui le condotte sopra indicate siano poste in
essere nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è
aumentata.

Chiunque organizza, partecipa o comunque favorisce
l’organizzazione di combattimenti clandestini o competizioni
non autorizzate con animali, che possono mettere in pericolo
l’integrità fisica degli animali, è punito con la reclusione
da due a quattro anni e la multa da euro 25.000 a euro
150.000.


Ci sono poi norme per la confisca degli animali maltrattati,
la perdita della facoltà di detenere animali da uno a cinque
anni per chi ha avuto una condanna.

La condanna comporta inoltre la sospensione per due anni
dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere e
la pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva la
condanna comporta la perdita della facoltà di detenere
animali e l’interdizione da cinque a dieci anni dalla
professione, arte, industria, commercio o mestiere.

Per questi reati non è applicabile la conversione della pena
detentiva in pena pecuniaria per cui uno deve farsi la
galera, magari ottenendo la condizionale a condizione che


vi sia stato il risarcimento del danno in favore della
persona offesa.


La nuova impostazione, - é detto nella relazione - si
incardina nel convincimento che l’uomo sia eticamente tenuto
a garantire la vita ed il benessere degli animali quali
creature viventi.

In tal senso, tra le prime pronunce si colloca quella della
pretura di Amelia, del 7 gennaio 1987, la quale ha
individuato il concetto di maltrattamento-dolore quale
violazione delle leggi naturali biologiche, fisiche e
psichiche delle quali l’animale è portatore.

Gli animali in quanto esseri viventi dotati di sensibilità
fisica reagiscono a tutte le modifiche che si verificano
intorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci,
cibo, stress, eccitazione, trattamento) entro determinati
limiti fisiologici (cosiddetto limite-soglia); se tali
limiti vengono superati, attraverso maltrattamenti che
possono essere fisici, genetici e ambientali, l’animale
prova dolore.

In questa ottica, scopo della incriminazione è costituito
non solo dal sentimento di pietà che l’uomo prova verso
l’animale ma anche direttamente dall’animale stesso come
essere vivente, senziente, capace di reagire agli stimoli
del dolore.

Nella relazione si sottolinea ancora che il testo supera
inoltre la distinzione fra uccisione di animale altrui
(punita ai sensi dell’articolo 638 del codice penale) e
maltrattamento e uccisione di animale proprio o res nullius
(aggravante del maltrattamento). Infatti, evidentemente il
mutamento dei valori non giustifica più in nessun modo
l’uccisione di animale proprio o res nullius, che non può
più essere considerata una mera aggravante di un (solo
eventuale) precedente maltrattamento.
Red


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