Semplificazione edilizia. Ci interessa
Distanze. Il Decreto sulla crescita contiene una norma di indubbio interesse richiesta e invocata dal tempo di Carlo Codega e mai presa in considerazione anche per le contrapposizioni in nome di astratti principi che poi diventavano addirittura controproducenti. Punto di partenza il DM 1444 del 1968 - lo diamo in appendice - che fissava la distanza per pareti finestrate di almeno 10 metri, una norma che in particolare nelle nostre valli ha creato problemi e in diversi casi anche litigi e addirittura dato lavoro ai giudici. La norma va bene per le zone C quelle cioè ancora da costruire edifici residenziali e no. La grandissima legge 1150/1942 che aveva inpostato ex novo il governo del territorio era nata per l'jure condendo e non per l'jure condito. 51 anni fa il Regolamento 1444 non ha fatto distinzioni nonostante che le distinzione ci fossero in re ipsa.
La preoccupazione dei soliti contrari non ha nessuna ragione di essere perchè non assisteremo, come da lai dei soliti contrari ad una cementificazione. Il contrario. Una semplice norma di poche parole può sbloccare situazioni difficili e favorire nelle zone B le ristrutturazioni che sono il miglior compagno per l'esigenza del risparmio di suolo tanto invocato. Da aggiungere che poi non è che viene meno la sostanza dei Piani di Governo del Territorio,,,
Silenzio assenso. Altra novità quella relativa alle Soprintendenze che dovranno dare risposta alle istanze non più entro 120 ma 90 giorni oltre i quali scatterà il silenzio assenso.
---------------------
Regolamento 1444/1968
Art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati.
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) 3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche