Il 22, il 23 e il 27 giugno 2005 gli Esami di Stato

Il testo integrale del provvedimento

Il 22, il 23 e il 27 giugno 2005 gli studenti che hanno
frequentato l'ultimo anno del proprio corso di studi e che sono
stati regolarmente scrutinati svolgeranno le prove scritte per
l'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali.

E' quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 32 del 21
febbraio 2005 che stabilisce le istruzioni, le modalità
organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di
maturità dell'anno scolastico 2004/2005.

La collaudata modalità di svolgimento degli anni passati è stata
confermata.

La prima e seconda prova scritta vengono predisposte dal
Ministero; la terza prova scritta viene formulata dalla
commissione interna.

Anche la modalità di conduzione del colloquio ed i criteri di
valutazione sono gli stessi degli anni scorsi: lo studente può
iniziare con la presentazione di una tesina redatta nella forma
preferita, anche multimediale.

Gli studenti possono trovare tutte le informazioni utili sulla
sezione on line del sito del ministero dell'Istruzione,
appositamente dedicata all'esame di Stato, dove tra l'altro è
possibile visionare tutte le commissioni d'esame e i
provvedimenti normativi in materia scolastica.

Esame di Stato 2005

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non
statali. Anno scolastico 2004-2005.

Ordinanza Ministeriale n. 32



ART. 1

INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME

1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico
2004/2005, ha inizio il giorno 22 giugno 2005.


ART. 2

CANDIDATI INTERNI

1. Sono ammessi all'esame di Stato:

a. gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano
frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con
attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio
finale;

b. gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;

c. gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute
che abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi
avente le caratteristiche di cui all'art.2 comma 1 lettera c)
del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di
voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;

d. gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute
che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi
avente le caratteristiche di cui all'art.2, comma 1, lettera c)
del Regolamento, siano stati ammessi alla abbreviazione di cui
al successivo comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e
per quelli legalmente riconosciuti dal precedente comma 1,
lettera d), gli alunni iscritti alle penultime classi possono
sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente
esame di Stato, esclusivamente per merito, quando nello
scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta
ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri
dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche
dell'educazione fisica.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, cessano di avere
applicazione le disposizioni in materia di rinvio del servizio
militare di leva per motivi di studio, in conseguenza della
sospensione delle chiamate a svolgere tale servizio, a decorrere
dal 1° gennaio 2005, stabilita dall'articolo 1 della Legge 23
agosto 2004, n.226.

La disposizione di cui alla Legge 10 dicembre 1997,n. 425,
art.2, comma 4, concernente l'abbreviazione di un anno del corso
di studi di scuola secondaria superiore, per obblighi di leva,
diviene, pertanto, inapplicabile.


ART. 3

CANDIDATI ESTERNI

1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal
presente articolo coloro che:

a. compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo
scolastico;

b. siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da
almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso
prescelto, indipendentemente dall'età;

c. compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati
dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

d. siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata
almeno quadriennale;

e. abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.

2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali
e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in
una delle seguenti condizioni:

a. compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza
corrispondente;

b. siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o
di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della
durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;

c. compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati
dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore,
compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza
corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;

d. siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata
almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica
e di licenza corrispondenti;

e. abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.


3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi
compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono
documentare, altresì, di aver esperienze di formazione
professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con
quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale
svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono
riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare,
l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività
caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.
L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema
allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da
idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di
formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni
è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato,
prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui
al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei
corsi postqualifica ad esaurimento.

4. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico
commerciale, se in possesso di promozione o idoneità a classe
terminale dei seguenti indirizzi di precedente ordinamento:
Amministrativo, Mercantile, Commercio con l'estero,
Amministrazione industriale possono sostenere le prove degli
esami di Stato unicamente per l'indirizzo
Giuridico-economico-aziendale di nuovo ordinamento, senza
sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di idoneità o
promozione a classe non terminale, sostengono, invece, esame
preliminare nella specie dell'esame di idoneità e non anche
dell'esame integrativo.

5. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le
Attività sociali, indirizzo dirigenti di comunità e di lstituto
tecnico per il Turismo, i quali, per motivi di impedimento
debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il
tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di
agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il
mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione
della pratica di agenzia dovranno essere annotate nella
certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del
regolamento. In particolare, per i candidati esterni agli esami
di Stato di istituto tecnico per le attività sociali-indirizzo
dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di
psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al
segmento formativo proprio della classe terminale .Per i
candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di
quelli che sostengono esami di idoneità, tale carenza non è
ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo (terza e
quarta classe), anche atteso che il loro superamento costituisce
titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel
tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.

6. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso
di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un
corso di studi di un Paese appartenente all'Unione Europea di
tipo o livello equivalente, è subordinata al superamento
dell'esame preliminare di cui all'art. 7.

7. I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non
siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di
studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere
l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere
a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento
dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a)
del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di
un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto
dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.

8. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di
obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.

9. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro
tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

10. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo,
indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.

11. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami
di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano
indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura, alle
condizioni indicate al successivo art.4, comma 7.
NCL


GdS 10 III 2005 - www.gazzettadisondrio.it

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