Il nuovo ruolo del Prefetto

di Red

Il
DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n.29 "Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300,
concernenti gli Uffici territoriali del Governo" pubblicato
sulla GU n. 30 del 6-2-2004m in vigore dal: 2.2.2004 ridefinisce
la figura del Prefetto.


Art. 1.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.

300, e successive modificazioni

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e s.m. e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo). - 1.
La

Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio
territoriale

del Governo.


2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme
restando

le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività

amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce
la

leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono
in

ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a
statuto

speciale ed alle province autonome.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge

5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto,

titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e'

coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo
stesso

presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture

amministrative periferiche dello Stato
che svolgono la loro
attività

nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali.

Il
Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo

nel capoluogo della regione é altresì coadiuvato da una
conferenza

permanente composta dai rappresentanti delle strutture
periferiche

regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i

rappresentanti della regione.

4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai

commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale
sia

con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle

strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di

provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla
qualità dei

servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della
leale

collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui
non

vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative,
il

Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia,
può

provvedere direttamente, informandone preventivamente il
Presidente

del Consiglio dei Ministri.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,

nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo,

emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.

6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le

disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per

l'adeguamento della normativa regolamentare vigente.».


Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 47, comma 2, e 47-quater, comma 2,

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive

modificazioni.


Art. 3.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2004

CIAMPI -
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri -
Pisanu, Ministro dell'interno -
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Red

GdS 2 III 2004 -
www.gazzettadisondrio.it

Red
Politica