ADEGUATI I SOVRACANONI IDROELETTRICI, MA QUANTO HA PERSO LA PROVINCIA A FAVORE DEI PRODUTTORI? 443 MILIARDI



LA RIVALUTAZIONE DEI SOVRACANONI


Non é stato dato molto rilievo in provincia - ci stiamo abituando
ad ampie trattazioni di fatti spiccioli e cenni o silenzio su
questioni rilevanti! -  ad una norma contenuta nella
Finanziaria e che ci interessa da vicino, vale a dire una
consistente, seppur ancora parziale, rivalutazione dei sovracanoni
dovuti dai produttori idroelettrici. Questo il testo della norma
specifica contenuta nella legge:
"7. A decorrere dal 1º gennaio 2002 le
basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2
della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente
in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire
l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima
legge n. 925 del 1980".


Tradotte in "vecchie lire" queste cifre vogliono dire 25171,51 per
i sovracanoni BIM, e 6776,945 per i sovracanoni destinati ai
Comuni rivieraschi e alla Provincia.

Ci si potrebbe considerare soddisfatti visto che rispetto alla
precedente entità del sovracanone BIM si registra un incremento di
oltre il 45%, rispetto invece alla abituale rivalutazione biennale
pari all'indice ISTAT.

Dato il giusto riconoscimento al Parlamento per questa norma di
giustizia, vale però la pena di spiegare perché la soddisfazione é
solo parziale.


STORIA:
L'ESORDIO


Le prime norme sui sovracanoni le troviamo nel Decreto
Luogotenenziale n° 1664 del 20.11.1916 che all'art. 28 per le
derivazioni idroelettriche con una potenza nominale maggiore di
220 kW prevedeva:

- la possibilità di riservare, ad uso esclusivo di servizi
pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, cioè quelli compresi
lungo il corso d'acqua tra il termine del rigurgito a monte della
presa e il punto di restituzione, fino ad un decimo della energia
ricavabile dalla portata minima;

- quando l'energia prodotta fosse stata trasportata oltre i 15 km
dal territorio dei comuni rivieraschi, come sopra definiti, e
della relativa Provincia, a favore degli Enti Locali ed a
carico del concessionario un sovracanone annuo calcolato in base
alla potenza nominale dell'impianto.


STORIA: IL
TESTO UNICO SULLE ACQUE

R.D. 11.12.1933 n° 1775, oltre
a confermare la norma precedente relativa alla possibilità di
riservare l'energia per i comuni rivieraschi introdusse all'art.
53 la possibilità dell'ulteriore sovracanone a favore dei comuni
rivieraschi nel caso di trasporto dell'energia prodotta e
trasportata oltre il raggio di 15 km; l'art. 53 ripartì il
sovracanone , per l'energia trasportata fuori provincia, per tre
quarti ai comuni, e per un quarto alla Provincia. Il quantum e la
suddivisione per i soggetti aventi diritto era compito del
Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP.,
che doveva provvedere con decreto.


STORIA:

LA LEGGE-BASE, LA
959/1953 (E LA 1377/1956)

Pietra miliare fu la legge
27.12.1953 n° 959, cui dette un grosso contributo Vanoni anche con
la collaborazione di Valsecchi.

La riserva di energia a favore dei Comuni rivieraschi fu
sostituita, e non più come possibilità ma come diritto, da un
sovracanone che i produttori, per impianti di potenza superiore ai
220 kW e a quote superiori a 300 metri (l'impianto di Monastero,
in Comune di Dubino, non paga nulla)  dovevano pagare in base
alla potenza nominale media concessa ai Comuni compresi nel bacino
imbrifero montano del corso d'acqua interessato alle derivazioni (B.I.M.)


I comuni del BIM avevano la possibilità di unirsi in un Consorzio
destinato a gestire il "fondo comune", obbligatorio se fossero
stati d'accordo almeno tre quinti di essi. Il BIM dell'Adda
comprendeva i 78 Comuni della provincia e Sorico. Ci fu un'intesa
per cui Sorico restò fuori ed introita la sua quota concordata,
mentre in provincia nacque il Consorzio BIM.

Scelta giusta perché in Italia, nei pochi casi in cui non si fece
il Consorzio la querimonia del riparto portò all'inutilizzo per
tantissimi anni dei fondi!

Seguì, nel 1956, la legge 4.12.1956 n° 1377 che introdusse
modifiche all'art. 53 del T.U. 1933/1775: mantenne la facoltà di
attribuzione del sovracanone, eliminò la condizione del trasporto
dell'energia e stabilì un tetto massimo della misura del
sovracanone per unità di potenza nominale.


LA
LEGGE-RECUPERO, LA 925/1980


Venne la Legge 22.12.1980 n° 925, cui abbiamo attribuito
l'appellativo "legge di recupero". Perché?

Il tempo passava, l'inflazione galoppava ma il sovracanone, in
tempi di scala mobile galoppante, la scala mobile non l'aveva,
unico esempio in Italia in una con l'indennità dei Sindaci, e
restava ancorato alle 1300 $/kW.

In termini reali questo voleva dire che in 17 anni il sovracanone
aveva perso quasi l'85% del suo valore reale, riducendosi al
15,19%.

In termini reali cioé, per avere lo stesso valore iniziale,
avrebbe dovuto essere di 8555,87 £/kW.

Federbim, la Federazione dei BIM italiani, e UNCEM spingevano ma
le controspinte dell'ENEL soverchiava. Nel 1980 finalmente l'atto
di giustizia, sia pur parziale, con l'elevazione del sovracanone a
4500 £ e l'introduzione della rivalutazione biennale in
base all'indice ISTAT.

Da allora il recupero dell'inflazione é avvenuto regolarmente, ma,
appunto, ben al di sotto del valore reale.


FACCIAMO I
CONTI


Uno studio di oltre una trentina di pagine, unica pubblicazione
esistente in argomento, presentato da chi scrive alla Conferenza
Provinciale per l'utilizzo delle acque, organizzato dalla
Provincia il 24 giugno 1988, si soffermava ampiamente su questa
progressiva perdita di valore del sovracanone.

Una serie di dati analitici evidenziava questa perdita. Il dato di
sintesi era questo: la perdita, nominale, era a fine 1987 di £.
55.503.347.888, e la perdita in valore reale - lire 1988 - era di
159.155.005.125 £.

Aggiornando i dati
a fine 2001, ovviamente in valore della lira riferita a tale anno,
la perdita complessiva si aggira intorno ai 443 miliardi.
Ci riserviamo, acquisiti alcuni dati che abbiamo chiesto, di dare
la cifra esatta alla lira, che comunque non differirà molto dai
443 miliardi citati.
A questi andrebbero inoltre aggiunti - anche se la situazione
é diversa essendo diversa la fonte legislativa -  i miliardi
perduti per la mancata rivalutazione dei sovracanoni per i Comuni
rivieraschi.

Infine il dato relativo alla nuova entità del sovracanone,
stabilita in 13 Euro. rispetto agli 8,91 del biennio passato, 
Facendo il conteggio riferito alle 1300 £ del 1953 e in base
all'indice ISTAT per arrivare allo stesso valore in realtà la
nuova entità dovrebbe essere, arrotondata, di 16,357 Euro.
Onestamente dobbiamo pur dire che in ogni caso il passo in
avanti é stato notevole. Non solo, ma si tratta, di fatto, nel
momento in cui si sta andando alla privatizzazione dell'ENEL, di
una ulteriore significativa conferma della natura del sovracanone.


Indennizzo acquisito, e valore ribadito. Per fortuna a suo tempo
le tesi di chi voleva sciogliere i Consorzi BIM non hanno retto.
Fosse successo sarebbe, per ragioni che qui sarebbe lungo
spiegare, stato un primo attacco al sovracanone-indennizzo, in
definitiva un clamoroso autogol.


SI USINO BENE
QUESTI CINQUE MILIARDI AGGIUNTIVI!


Arrivano dunque circa 5 miliardi in più. Sarebbe la volta buona
per utilizzare queste risorse per opere o interventi di carattere
provinciale, sempre in conto capitale, di valenza provinciale o,
se vogliamo, inter-Comunità Montane.

Magari anche per attuare l'ultimo comma del secondo articolo dello
Statuto del BIM, e magari anche tenendo conto del dettato di legge
della 959, non sempre rispettato nell'utilizzo dei fondi da parte
delle CC.MM..

E sarebbe anche bene non dimenticare quello che la Corte
Costituzionale il 15 luglio 1976 con la sentenza n. 212,
specificatamente ai paragrafi 5, 6 e 7 stabilito in materia di
modalità di utilizzo dei fondi.

Non seguire queste vie, in prospettiva fra l'altro di una sempre
maggiore presenza del privato nella produzione di energia,
potrebbe aprire varchi di contenzioso. E per un certo passo della
959 far anche correre agli amministratori delle Comunità Montane e
del BIM qualche rischio di Corte dei Conti.
Alberto Frizziero



GdS 18 II 02


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Alberto Frizziero
Dalla provincia