Nuova legge per la tutela dell'architettura rurale

La Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17
gennaio ha pubblicato la Legge 24 dicembre 2003 n. 378
“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
dell'architettura rurale”, di particolare interesse per la
nostra provincia, che entrerà in vigore dal: prossimo primo
febbraio.

All’art.. 1 sono indicate le finalità: salvaguardare e
valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali
insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul
territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e
che costituiscono testimonianza dell'economia rurale
tradizionale.

Le diverse tipologie verranno individuate con successivo decreto
che definirà anche i criteri tecnico-scientifici tenuto anche
conto dei principi dell'architettura bioecologica.

L’art. 2. dà facoltà alle regioni di individuare, sentita la
Soprintendenza per i beni e le attività culturali, gli
insediamenti di architettura rurale, e possono

provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla
valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche,
architettoniche e ambientali, anche attraverso la
predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, sulla
base di:

a) definizione degli interventi necessari per la conservazione
degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche,
architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli
edifici o dei fabbricati rurali tradizionali. Va anche tenuto
conto delle esigenze di ristrutturazione tecnologica delle
aziende agricole

b) previsione di incentivi volti alla conservazione
dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli
edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree
circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e
all'insediamento di attività compatibili con le tradizioni
culturali tipiche. Infine procedure adeguate.

L’art. 3 istituisce un Fondo nazionale per la tutela e la
valorizzazione dell'architettura rurale. Il riparto avverrà
proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli
interventi effettivamente approvati. Per gli anni 2003, 2004 e
2005, la dotazione di tale Fondo é determinata in 8 milioni di
euro annui.

L’art. 4 prevede che le regioni concedano contributi a soggetti
proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei
fabbricati rurali, fino all'importo massimo del 50 per cento
della spesa alla condizione però che vi sia stipula di
un'apposita convenzione che preveda, tra l'altro, la non
trasferibilità degli immobili per almeno un decennio, che ci
siano i permessi e altre clausole di garanzia.

E’ altresì prevista, all’art. 5, la possibilità di
sponsorizzazioni aggiuntive.

Red



GdS 20 I 04 
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