Sabato 16 marzo. INTERROGATORIO. GIANOLA: "IO NON C'ENTRO. VITTIMA DI UN MILLANTATORE". I SUOI LEGALI: ANDIAMO AL RIESAME

Nostra nota sul consueto malcostume giornalistico

Per un'ora e tre quarti interrogato il dr. Luigi Gianola, arrestato nell'ambito dell'indagine sulla sanità lombarda, dal GIP (Giudice per le indagini preliminari) dr. Fabio Antezza, quello che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare e noto a suo tempo nel mondo del gossip per avere ordinato l'arresto di Lele Mora. Indagine che poi in realtà non é unica ma su due tronconi, quella che riguarda il Direttore Generale dell'AOVV essendo passata sotto altri magistrati rispetto all'altro troncone, quello più ampio.

Un'ora e tre quarti ma sue dichiarazioni con due leit motiv:

- Non c'entro niente. Ho sempre operato onestamente per il bene dell'Ente. Mai tangenti e neppure promesse "in cambio di atti illeciti"

- Sono vittima di un millantatore che conoscevo superficialmente e che ha operato pro domo sua.

E ora?

Sta ai magistrati approfondire e trarre le conclusioni auspicabilmente nel minor tempo possibile

Per parte loro i legali, le avvocatesse sondriesi Regazzoni e Cotelli, ora si rivolgeranno al Tribunale del Riesame (cogliamo l'occasione per spiegare cos'é in calce riportando l'articolo 309 del Codice di Procedura Penale che spiega tutto) per ottenere la libertà e poi la solita attesa...

Dolenti note

Il malcostume giornalistico, altro che obiettività dell'informazione, perdura. L'interrogatorio del Direttore Generale arrestato e la sua posizione ignorata oltre Colico quando invece l'arresto era stato considerato notizia di rilievo per tutti i media nazionali. Qualcuno dirà che l'interrogatorio del dr. Gianola 'non é una notizia' perché é ovvio che quasi tutti i chiamati in causa si proclamano innocenti.

Due osservazioni:

- la prima: su qualche organo di informazione era stato posto l'interrogativo se il dr. Gianola si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, cosa che in quelle situazioni molti fanno volendo prima attendere i consigli dei legali una volta però lette le accuse e gli atti.

Quantomeno la notizia era che della facoltà di non rispondere l'indagato non si era avvalso.

- La seconda riguarda le fasi: 1) arresto notturno; 2) convalida dell'arresto e in cella a San Vittore; 3) Interrogatorio Boriani che capovolge le accuse assumendo lui la responsabilità (x); 4) Interrogatorio dr. Gianola.

L'interrogatorio di garanzia viene dopo il mea culpa del Boriani. Sarebbe giornalisticamente interessante per i lettori che hanno avuto le prime notizie conoscere questo rovesciamento di fronte, quale ne sarà poi il finale.

Ai media no, non interessa.

Di questo si trova traccia solo sulla stampa locale. E poi i giornali, editori, direttori, redattori, collaboratori si lamentano della crisi che ha portato quotidiani e riviste a livelli di diffusione talmente bassi quasi da non credere, e alla conseguente contrazione del mercato pubblicitario.

Vadano avanti così con l'esasperazione del giornalismo urlato, con la denuncia (talora con titoli che non corrispondono ai contenuti dell'articolo), con un conservatorismo di fondo anche per quelle testate che si dicono progressiste. E facciano carriera gli urlatori, non chi pensa e riflette, ritenendo che giornalismo vuol dire anche responsabilità. Il trend negativo non si invertirà certamente.

GdS

(x) Articolo dal titolo "Venerdì 15 marzo, ore 11. --- CLAMOROSO: SCAGIONA GIANOLA, ACCUSATO E IN CARCERE, IL GIORNALISTA INDAGATO, LEONARDO BORIANI, CHE DICHIARA AL MAGISTRATO CHE I SOLDI ERANO PER SE'" leggibile all'indirizzo:

http://www.gazzettadisondrio.it/40386-venerd__15_marzo__ore_11______clam...

Cos'é il Tribunale del riesame - Articolo 309 de CPP:

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dall'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.

3 bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3 (1).

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 (2).

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonchè tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini (2).

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza (3).

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia (4).

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 (5).

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia (2).

La Corte costituzionale, con sentenza 15 marzo 1996, n. 71, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'Articolo 429 dello stesso codice.


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