ELEZIONI. SIAMO A DISPOSIZIONE DI TUTTI, IN PAR CONDICIO E GRATUITAMENTE. Si riporta di seguito il testo parziale della Delibera 13/13 dell'AGCOM e le condizioni di pubblicazione in par condicio

Delibera n. 13/13/cons Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013

L'Autorità DELIBERA:

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TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 19 (Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

I messaggi vanno inviati a mezzo PE ( gazzettadisondrio@email.it ) max 3000 battute

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente: VIENE DATO QUI, DI SEGUITO

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;NON CI SONO SCADENZE. LA PUBBLICAZIONE AVVIENE ENTRO 24/30 ORE DALLA RICEZIONE. Non verranno pubblicati testi,, o loro stralci, aventi carattere di offesa e quindi suscettibili di denuncia

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;GRATIS, senza condizioni salvo la lunghezza (max 3000 battute) e la frequenza (in linea di massima, a parte l'annuncio, in sintesi, di iniziative non soggetti a limiti, 1 messaggio a numero.

Qualsiasi testo solo in doc o docx. Niente foto

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale. FA FEDE L'INDICAZIONE ORARIA DI PE

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. == E' GRATIS

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi. E' GRATIS PER TUTTI

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, devono essere indicate distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2. ==

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 20 (Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente. TUTTI I MESSAGGI, COMUNICATI ECC. VANNO NELLA RUBRICA "contributi esterni"

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

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