. ACCORPARE I COMUNI? IN VALCHIAVENNA QUALCUNO VORREBBE IL COMUNE UNICO AL POSTO DEGLI ATTUALI 13. LA NOSTRA ANALISI UTILE ANCHE PER LA VALTELLINA (seconda puntata - reply)

Come si fa per arrivare alla fusione di due o più Comuni? La procedura (ma la si fa solo se la gente è d'accordo)

Ci é stato chiesto dalla Valhiavenna un riferimento su articoli precedentemente pubblicati. Facciamo di meglio. Riproponiamo quei tre lontani articoli visto il dibattito in corso sulle rive della Mera con l'aspirazione ad unirsi, unico corpo in 13 articolazioni oggi municipali. Il primo articolo:

Abbiamo iniziato nel numero 8 del 20.3 u.s. analizzare la situazione valchiavennasca, quella, in particolare come abbiamo scritto, caratterizzata da un notevole spirito di appartenenza che potenzialmente potrebbe, in un certo senso, agevolare eventuali accorpamenti. Ci riferiamo alla Valle della Mera ma risulta evidente come le argomentazioni che andremo a svolgere sono riferimento anche per altre situazioni, Valmalenco ad esempio in primis.

Nellaa prima puntata abbiamo esposto i dati, territorio, popolazione, le 197 fra frazioni e contrade. Poi i Consigli Comunali secondo la legge oggi vigente (cfr. articolo "IN PROVINCIA DI SONDRIO C'ERANO 984 CONSIGLIERI COMUNALI (costo irrilevante). CHE FASTIDIO DAVANO? ORA CE NE SARANNO 413 IN MENO. IN TOTALE 571. MINORE RAPPRESENTANZA, MINORE DEMOCRAZIA. LOGICA DA CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 12.3.30.A.44 " pubblicato sullo scorso n. 9 del 30.3.2012). Sulla base della legislazione oggi vigente la situazione attuale, oltre i Sindaci, è la seguente:

Chiavenna avrebbe 10 consiglieri e 4 assessori. Tre comuni, Madesimo, San Giacomo Filippo e Menarola avrebbero sei consiglieri ma nessun assessore, solo il Sindaco. Tutti gli altri comuni avrebbero sei consiglieri e due assessori. In totale quindi 13 Sindaci, 22 assessori, 82 consiglieri

Vome si fa a fondere i Comuni?

Più di uno ha rivolto la domanda "Ma come si fa per arrivare alla fusione dei Comuni?". E' tutto scritto. La procedura non è complessa ma il vero dato che conta é che la fusione avviene se la gente è d'accordo. Se oggi esiste da poco più di un anno il Comune di Gravedono e Uniti è perchè, chiamate alla urne, la popolazione dei treComuni prima esistenti ha dato il suo placet.

La procedura

Riprendiamo la strada percorsa dai Comuni di Gravedona, Consiglio di Rumo e Germasino, sponda occidentale del Lario, per dare vita nel febbraio dello scorso anno, mediante fusione, al Comune chiamato "Gravedona e Uniti", di poco meno di 3000 abitanti.

La procedura di istituzione di nuovi comuni mediante fusione

La procedura di istituzione di nuovi Comuni attraverso la fusione di due o più Comuni contigui è oggi regolata dalla L.R. 15 dicembre 2006 n. 29, "Testo Unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali". A mente dell'art. 7 l'iniziativa legislativa può essere attivata sia dalla maggioranza degli elettori residenti nei Comuni, nelle frazioni o borgate interessate, sia con deliberazione dei Consigli Comunali, assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati. La richiesta deve essere presentata alla Giunta regionale, affinché promuova la relativa procedura.

La procedura:

1. i Comuni interessati alla fusione devono rispettivamente deliberare la volontà di fondersi e richiedere alla Giunta regionale la promozione della procedura per la fusione dei rispettivi territori in un unico Comune. Trattandosi di una fusione è necessario che venga individuata la denominazione del nuovo Comune risultante dalla fusione o perlomeno che venga individuata una rosa di denominazioni;

2. i Comuni interessati inviano le proprie delibere consiliari alla Giunta regionale (art. 7, comma 3).

3. entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta (art. 7, comma 4), l'Unità organizzativa competente della Regione Lombardia verifica l'esistenza dei requisiti formali della richiesta e, qualora deliberi di dar corso alla medesima, prepara la proposta di progetto di legge. Questa deve essere corredata da una relazione illustrativa, che pone in evidenza le motivazioni che rendono opportuno procedere alla fusione, quali un più razionale assetto del territorio, aspetti di carattere economico finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi (art. 7, comma 5);

4. una volta redatta, la proposta di progetto di legge è sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale;

5. il progetto di legge viene trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, che a sua volta lo invia al Consiglio provinciale territorialmente competente, nonché, qualora si tratti di un Comune montano, all'assemblea della Comunità montana nel cui ambito territoriale lo stesso ha sede, per la formulazione di un parere di merito (art. 8, comma 2). I pareri dei due livelli istituzionali citati sono obbligatori, ma non vincolanti: essi devono essere trasmessi al Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge, decorso tale termine si intendono favorevoli (art. 8, comma 3);

6. il progetto di legge ed i pareri pervenuti sono esaminati dalla competente Commissione consiliare, che li trasmette con propria relazione al Consiglio regionale (art. 9, comma 1). Ai fini di quanto previsto dall'alt. 133 Cost. e dall'art. 53 del nuovo Statuto d'Autonomia della Lombardia, il Consiglio Regionale, delibera, su proposta della Commissione consiliare competente, l'indizione del referendum (art. 9, comma 2). La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione dei Comuni interessati alle modifiche territoriali: partecipano, dunque, tutti gli elettori residenti nei Comuni richiedenti la fusione (art. 9, comma 3). Quesito del referendum sarà, oltre alla fusione dei Comuni, anche la denominazione che assumerà il nuovo Comune;

7. 7. la data di effettuazione del referendum è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del presidente della Giunta Regionale. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni della l.r. 34/1983 in materia di referendum (art. 9, comma 7);

8. i risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo, sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata (art. 9, comma 4);

9. dopo lo svolgimento delle operazioni di voto, i pareri e i risultati del referendum sono trasmessi, a cura del presidente del Consiglio regionale, alla competente Commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo (art. 10).

10. La procedura si conclude con l'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge con la quale si realizza la fusione dei Comuni. I rapporti conseguenti all'istituzione del nuovo Comune (art. 11) sono regolati dalla Provincia competente per territorio oppure, qualora si tratti di Comuni montani, dalla Comunità montana nel cui ambito territoriale ha sede il Comune di nuova istituzione. Si prevede che il Comune di nuova istituzione subentri ai Comuni che si sono fusi nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici (attivi e passivi), che attengono al territorio o alle popolazioni interessate. La Provincia o la Comunità montana competente deve inviare alla Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati in merito (art. 12). Qualora la Provincia o la Comunità montana non adempia, la Giunta regionale, previa diffida e assegnazione di un termine a provvedere, esercita il potere sostitutivo e adotta i necessari provvedimenti, d'intesa con la Commissione consiliare competente. Ciò significa che, in caso di inerzia, è direttamente la Regione a regolare le situazioni che discendono dall'istituzione del nuovo Comune, sostituendosi agli enti territoriali intermedi quali la Provincia o la Comunità montata e adottando provvedimenti di loro competenza. Le spese sostenute dalle Province o dalle Comunità montane per lo svolgimento delle funzioni indicate dalla L.R. 29/2006 sono a totale carico della Regione (art. 13). La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o rimborso è effettuata dalla Giunta regionale, su richiesta e d'intesa con la Provincia e la Comunità montana interessata. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Regionale della legge con la quale si realizza la fusione dei Comuni e prima delle elezioni amministrative del nuovo ente, il Comune sarà retto da un Commissario sino alla data di svolgimento delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Il nuovo nome

Essendo una proposta di fusione occorre anche l'individuazione della denominazione del nuovo Comune generato dalla fusione o che almeno venga individuata una rosa di denominazioni. Sulla base delle denominazioni proposte, oltre alla fusione dei Comuni, anche la denominazione che assumerà il nuovo Comune sarà oggetto di quesito referendario.

Frizziero

Frizziero
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