NEL TESTO UFFICIALE UNA NOVITA': NIENTE SOPPRESSIONE DEI COMUNI SOTTO I 1000 ABITANTI E INVECE UNIONE OBBLIGATORIA (NOSTRA TESI DA ANNI) 11 8 10 59

Il testo ufficiale e le prime osservazioni

L'articolo riguardante la soppressione dei Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti reca una rilevante novità rispetto a quanto anticipato. Non ci spiace affatto sottolineare che attua quanto da noi ripetutamente in questi anni sostenuto e cioè che il problema non è il numero dei Comuni (la Francia, esempio di efficiente amministrazione, ne ha più del quadruplo rispetto a noi) ma dello svolgimento delle funzioni in forma associata. Quindi niente soppressione.

Sintetizziamo:

- Sotto i 1000 abitanti c'è solo il Sindaco che viene eletto a suffragio universale. Vince chi prende più voti. Niente Giunta o Consiglio (salvo quanto verrà precisato avanti).

- Tutte le funzioni amministrative sono esercitate obbligatoriamente in forma associata mediante l'Unione municipale costituita con Comuni confinanti minori di 1000 abitanti che in totale deve però avere più di 5.000 abitanti (questa norma non sta in piedi. Come potrebbe realizzarsi? Che ci fossero vicini uno all'altro almeno 7/8 Comuni piccoli…!) E' il caso, per fare un esempio, di Albaredo per San Marco 350 - Rasura 297 - Gerola Alta 197 - Tartano 194 - Bema 132 - Pedesina 34. Tutti Comuni contermini, anche se in vallate separate da versanti (!) ma con soli 1204 abitanti complessivi per cui necessaria la delibera regionale.

- Se non ci sono Comuni contermini con meno di 1000 abitanti non c'è solo il Sindaco ma anche cinque consiglieri con numero massimo degli assessori due. E' il caso, per fare un esempio, di Madesimo. Unione comunque obbligatoria con gli altri Comuni.

- Di fatto ai fini della gestione l'Unione subentra ai Comuni in tutte le funzioni amministrative. Probabilmente qui da precisare meglio le competenze e le modalità per gli aspetti territoriali, per il delicato settore dello Stato Civile e il rapporto Sindaci-Unione ai fini della Protezione Civile. Da disciplinare naturalmente le questioni riguardanti il personale, i segretari comunali, lo sportello nei centri in precedenza sede di municipio.

Ed ora uno stralcio del testo ufficiale in vigore dalla data della G.U.( DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011 ) )

Art. 16 Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, il Sindaco e' il solo organo di governo e sono soppressi la Giunta ed il Consiglio comunale. Tutte le funzioni amministrative sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mediante la costituzione, nell'ambito del territorio di una provincia, salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto, dell'unione municipale.

2. Nei Comuni di cui al comma 1, il Sindaco e' eletto a suffragio universale e diretto. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno o il nominativo sulla scheda elettorale. E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, si applica l'articolo 71 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Restano ferme le norme vigenti in materia di ineleggibilita', incandidabilita' e incompatibilita' e per la presentazione della candidatura previste per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

3. L'unione municipale e' costituita dai comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici di spettanza comunale. La complessiva popolazione residente nel territorio dell'unione municipale e' pari almeno a 5.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui non vi siano altri Comuni contermini con popolazione inferiore a 1000 abitanti, a tali Comuni si applicano, ai fini della composizione degli organi di governo, le norme previste per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti di cui al comma 9, lettera a). I comuni di cui al primo periodo costituiscono, con i comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive.

5. Gli organi dell'unione municipale sono l'assemblea municipale, il presidente dell'unione municipale e la giunta municipale. L'assemblea municipale e' costituita dai sindaci dei comuni costituenti l'unione municipale ed esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze attribuite dal citato Testo unico ai Consigli comunali. L'assemblea municipale elegge, nel suo seno, il Presidente dell'unione municipale, al quale spettano, sul territorio dell'unione municipale, le competenze del Sindaco stabilite dall'articolo 50 del citato Testo unico. Spettano ai Sindaci dei comuni facenti parte dell'unione municipale le attribuzioni di cui all'articolo 54 del citato Testo unico. Il Presidente dell'unione municipale nomina, fra i componenti l'assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un numero di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell'unione municipale. La Giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze di cui all'articolo 48 del citato Testo unico.

6. Lo statuto dell'unione municipale individua le modalita' di funzionamento degli organi di cui al comma 5 e ne disciplina i rapporti.

Seguono altri 8 commi sostanzialmente di procedura.

a.f.

a.f.
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